TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-04-08, n. 201500498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-04-08, n. 201500498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500498
Data del deposito : 8 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01306/2012 REG.RIC.

N. 00498/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01306/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2012, proposto da:
3A SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentata e difesa dagli avv. A S, R L e D B, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, via Diaz 13/C;



contro

PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. M P, G D e R R, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, piazza Paolo VI 29;



nei confronti di

COMUNE DI BOLE, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, viale Stazione 37;



per l'annullamento

- del provvedimento del direttore del Settore Ambiente n. 2493 del 20 luglio 2012, con il quale è stata negata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili, da localizzare nel Comune di Bedizzole;

- con domanda di risarcimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e del Comune di Bedizzole;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente società agricola 3A, proprietaria di numerosi allevamenti avicoli nel Comune di Bedizzole e in ambiti limitrofi, ha chiesto in data 30 dicembre 2010 alla Provincia di Brescia l’autorizzazione ex art. 12 del Dlgs. 29 dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili, con potenza pari a circa 1 MWe. L’area scelta per la localizzazione dell’impianto si trova nel Comune di Bedizzole, in via dei Riali, ed è classificata come agricola di salvaguardia (nella tavola paesistica del PTCP è descritta come zona di pascoli e prati permanenti). Non si tratta di area sottoposta a vincolo paesistico o idrogeologico.

2. Il progetto prevedeva la realizzazione di un gassificatore di pollina, in quanto la notevole concentrazione di allevamenti avicoli nel raggio di 10 Km avrebbe consentito un facile approvvigionamento di tale combustibile (v. relazione del dott. agronomo Gabriele Zola dell’ottobre 2011).

3. La Provincia, con nota del direttore del Settore Ambiente del 22 settembre 2010, aveva ritenuto non necessario l’espletamento della procedura di VIA.

4. Al termine della procedura di cui al DM 10 settembre 2010 ( Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ), il medesimo dirigente, con provvedimento n. 2493 del 20 luglio 2012, ha negato l’autorizzazione richiamando in particolare i verbali della conferenza di servizi del 13 giugno 2012 e del 18 luglio 2012.

5. La conferenza di servizi aveva evidenziato varie criticità, così sintetizzabili:

(a) la combustione (gassificazione) di pollina dovrebbe essere qualificata come smaltimento e recupero di rifiuti, e in quanto tale sarebbe vietata dall’art. 293 comma 1 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152. Per gli impianti che producono emissioni in atmosfera tale norma consente infatti l’utilizzo come combustibili esclusivamente dei materiali elencati nell'allegato X alla parte quinta del Dlgs. 152/2006, purché gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del medesimo decreto. La pollina non è espressamente elencata nel predetto allegato X. Inoltre, trattandosi di pollina proveniente da terzi, non sussisterebbe la possibilità di qualificarla come sottoprodotto ai sensi dell’art. 2- bis comma 1 del DL 3 novembre 2008 n. 171, con la conseguenza che l’unica categoria applicabile rimarrebbe quella di rifiuto;

(b) dovendo applicare la disciplina dei rifiuti, mancherebbe la distanza minima di 1.000 metri dai siti sensibili prevista dalla DGR 20 ottobre 2010 n. 9/661 ( Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Brescia ). Nello specifico, a circa 800 metri la Fondazione Quarena intende costruire un asilo: per consentire la realizzazione di questa iniziativa il Comune ha inserito nel PGT un’area con apposita destinazione;

(c) le emissioni in atmosfera provocherebbero un’ulteriore compromissione della qualità dell’aria, tenendo conto che l’ambito territoriale in questione è stato classificato come A2 ( zona di risanamento ) dalla DGR 2 agosto 2007 n. 8/5290 ( Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ). A sostegno di questa affermazione la Provincia rinvia ai dati sulla concentrazione media annua dell’ozono, degli ossidi di azoto e delle PM10 rilevati dalle centraline ARPA dei Comuni di Rezzato (zona A1) e Lonato (zona A2), distanti circa 10 Km;

(d) vi è poi il problema dei singoli inquinanti. In particolare, la combustione di pollina è in grado di produrre diossina e metalli pesanti. La presenza di fosforo e ossido di potassio nelle ceneri fa presumere che queste sostanze siano presenti in concentrazioni significative anche nelle emissioni. Non è poi garantita l’assenza di benzene. Nello studio di ricaduta degli inquinanti (simulazione CALPUFF prodotta il 2 maggio 2012) la ricorrente ha offerto alcune precisazioni, esponendo i dati di un impianto simile, ma non ha chiarito se le misure si riferiscano al massimo inquinante potenziale. Inoltre, non sono precisati i valori in ingresso utilizzati per dimensionare i sistemi di abbattimento delle emissioni. Mancano alcuni parametri anche nello studio sull’impatto olfattivo;

(e) infine, sotto il profilo paesistico, pur non trattandosi di area vincolata, il sito scelto per la localizzazione dell’impianto si trova a circa 1.300 metri dagli anfiteatri morenici del Garda, ed è collocato in classe 3 ( sensibilità paesistica media ). In questo scenario le strutture dell’impianto, che sono formate da costruzioni con altezza al colmo pari a 9,5 metri, disposte su una superficie coperta pari a 2.600 mq, a cui si aggiungono silos alti 12 metri e un camino alto 15 metri, potrebbero avere un impatto eccessivo e dissonante.

6. Contro il provvedimento di diniego la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato l’8 novembre 2012 e depositato il 30 novembre 2012. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione degli art. 184- bis e 293 del Dlgs. 152/2006, in quanto la pollina dovrebbe ormai essere considerata un sottoprodotto, con piena assimilazione alle altre biomasse combustibili; (ii) violazione del punto 14 del DM 10 settembre 2010, in quanto la Provincia avrebbe segnalato in ritardo alcune criticità (ad esempio sotto il profilo paesistico), omettendo così di assumere un atteggiamento pienamente collaborativo e impedendo alla ricorrente di modificare in tempo utile il progetto; (iii) inapplicabilità delle

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