TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400296
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2024
N. 00296/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2023, proposto da
N R, rappresentato e difeso dall'avvocato N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aeroporti di Puglia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Calasso, Gianluca Impedovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Avvocatura Distrettuale dello Stato-Lecce, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia spa, o chi di ragione, in ordine alla mancata apertura dell'Aeroporto di Grottaglie- Taranto a voli passeggeri, giusta convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002 tra Seap (Società Esercizio Aeroporti Puglia spa-(SEAP,) successivamente dal 2006 ATP(Aeroporti di Puglia spa), ed E.N.A.C.- Ente Nazionale per l'Aviazione civile;
nonché per l'accertamento
dell'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di puglia spa, o chi di ragione, in ordine all'attuazione dello Spazio-porto per fini anche turistici e attività di sperimentazioni di veicoli aeronautici anche senza pilota presso l'Aeroporto di Grottaglie, così come deliberati ed approvati, in mancanza di norme di legge nazionali e di idonei piani sicurezza generale, con conseguente illegittimi provvedimenti e/o mancati provvedimenti diretti a favorire l'attività privata ed industriale in danno del necessario servizio pubblico e di pubblica utilità portato dal trasporto aereo dei cittadini, utenti e consumatori della Provincia di Taranto, e quindi, del sottoscritto utente e consumatore, con conseguente violazione della libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione;
nonché per la declaratoria
-nei confronti di ENAC, Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia, in ordine all'immediata apertura ai voli civili e commerciali passeggeri dell'Aeroporto di interesse di Taranto-Grottaglie “Arlotta”, previo un piano economico-finanziario previsto dalla citata Convenzione del 25.1.2002 n. 40 e dalle leggi in materia, nel rispetto del principio di NON