TAR Trieste, sez. I, decreto cautelare 2022-07-06, n. 202200078
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/07/2022
N. 00078/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00290/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Del provvedimento della Prefettura di Pordenone - AREA 1 - POL.AMMINISTRATIVA - Prot. -OMISSIS-del 08/04/2022, Ministero dell'Interno, a firma del Prefetto Domenico Lione in data 08.04.2022, che respinge il ricorso gerarchico tempestivamente presentato dal ricorrente Sig. -OMISSIS-.
Di tutti gli atti prodromici e conseguenziali del medesimo procedimento amministrativo ivi compreso il provvedimento “foglio di via obbligatorio” DASPO emesso dal Questore di Pordenone in data 02.12.2021-OMISSIS-., protocollo elettronico -OMISSIS-del 03.12.2021 e notificato al ricorrente dalla Questura di Pescara in data 10.12.2021 con cui è stato ordinato che -OMISSIS-, qualora venisse rintracciato nel comune di Pordenone, sia immediatamente rimpatriato con foglio di via obbligatorio, con l'obbligo di presentarsi all'Autorità di P.S. del luogo di dimora, nel più breve tempo possibile percorrendo senza soste la via più breve e comunque, non oltre le ventiquattrore con divieto di ritornare nel Comune di Pordenone senza la preventiva autorizzazione per anni tre.
Di tutti gli atti prodromici e conseguenziali inerenti i medesimi procedimenti nonché di ogni altro atto ad essi connesso e/o presupposto e/o consequenziale, anche non noto o non notificato al ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non sussistono i presupposti di legge perché il ricorso risulta essere stato notificato ancora in data 7 giugno 2022 ma è stato depositato solo dopo le ore 17 del giorno 5 luglio, perdendo quindi, per libera scelta di parte ricorrente, la possibilità di essere sottoposto alla decisione collegiale già nel corso delle camere di consiglio del 1 luglio e 14 luglio;
Considerato vieppiù che il provvedimento impugnato risale a dicembre 2021 e che in nessun modo viene da parte ricorrente dimostrata la gravità ed urgenza del lamentato danno;