TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300494

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300494
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300494
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2023

N. 00494/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06783/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6783 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via R. Ceccardi 4;

contro

Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecutività:

a) del Decreto ministeriale, emesso in data 9/2/2018, in uno con la Delibera Consiliare del C.S.M. in data 25/10/2017, che ne costituisce parte integrante, del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei magistrati, Ufficio Primo - notificato a mezzo PEC alla ricorrente avv. -OMISSIS- in data 22/3/208, con cui la stessa non è stata confermata nell'incarico di Giudice Onorario di Pace in servizio come Got del Tribunale di Savona

b) della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura assunta nella seduta del 25/10/2017 (Prot. P18760/2017 del 27/10/2017) avente ad oggetto: “Pratica n. 299/GT/2017 dott.ssa -OMISSIS-, giudice onorario di pace in servizio come Got del Tribunale ordinario di Savona. Procedura di conferma nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs.31/5/2016 n. 92” con cui la ricorrente non è stata confermata nell'incarico;

c) nonché di ogni altro atto, comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, anche se non conosciuto, a quelli impugnati, inclusi i pareri espressi dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Genova, dal Dirigente del Tribunale di Savona, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Savona, nell'ambito della procedura di conferma di cui al punto b) confluiti nel parere conclusivo del C.S.M.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti connessi e presupposti indicati in epigrafe, la delibera del CSM resa in data 25 ottobre 2017 ed il conseguente DM del 9 febbraio 2018, con i quali le amministrazioni intimate le hanno negato la conferma nell’incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale ordinario di Savona.

L’istante ha premesso in fatto: - di essere stata nominata magistrato onorario con D.M. del 12.8.2011, immettendosi nell’esercizio delle sue funzioni presso il Tribunale di Sanremo in data 29.9.2011;
- che a seguito dell’accorpamento del Tribunale di Sanremo a quello di Imperia ha proseguito le sue funzioni presso il nuovo Tribunale a far data da ottobre 2013 e fino a tutto ottobre 2014;
- che ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso il Tribunale di Savona ove ha preso possesso dal 31.10.2014;
- che al momento dell’inserimento presso il Tribunale di Savona non essendo stata alla stessa attribuito alcun ruolo presentava sul punto osservazioni presso il locale Consiglio Giudiziario senza tuttavia ricevere alcuna risposta;
- che veniva confermata nell’incarico di Giudice Onorario del Tribunale di Savona (ai sensi dell’art. 42 quinques del R.D. 12 del 30.1.1941) con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 22.4.2015 (“a decorrere dal 1° gennaio 2015 e con scadenza il 31 dicembre 2017”) sulla base di un giudizio di idoneità espresso in data 27.1.2015 dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Genova;
- che il Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Genova, sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso un giudizio negativo ai fini della conferma nell’esercizio delle funzioni;
- che il dirigente del Tribunale di Savona ha privato la medesima di qualsivoglia funzione fin dal 15.11.2016, ovvero fin dalla trasmissione al Consiglio giudiziario del proprio rapporto negativo;
- che, infine, il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera impugnata del 27 ottobre 2017 ha deciso di non confermarla nell’incarico di Giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Savona.

La ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati in forza dei seguenti motivi di diritto.

1-Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 2 commi 2, 4 e 9 del D. Lgs. del 31 maggio 2016 n. 92 in relazione alla Legge Delega del 28/4/2016 n. 57.

2-Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 9 D. Lgs. n. 92/2016 per incompetenza e straripamento di potere in relazione alla anticipata ed illegittima cessazione delle funzioni del GOT -OMISSIS-, correlata violazione degli obblighi di imparzialità, trasparenza ed equità nella redazione delle tabelle e nella distribuzione del carico di lavoro in relazione all’utilizzo dei vari GOT in servizio presso il medesimo Ufficio, nonché violazione grave e reiterata delle norme a tutela della privacy e della protezione dei dati personali sensibili di cui agii arti 1,2,3 Decreto Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

3-Violazione di legge per inosservanza delle procedure di conferma a termini degli artt. 2,3,4 del D. Lgs. 92/2016 e difetto o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto su cui è fondato il giudizio di non conferma da parte del C.S.M., affetto da manifesta contraddittorietà, illogicità e incongruenza di motivazione oltreché da carenza di istruttoria per assenza degli elementi documentali di valutazione.

4-Violazione di Legge per omessa applicazione dei parametri e dei criteri direttivi di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, in relazione all'art. 2 comma 4, 6 e 7 del D. Lgs. 92/2016. e conseguente vizio procedurale ed eccesso di potere e di delega nell’espressione del giudizio di idoneità emesso dal Consiglio Giudiziario, sulla base del quale il C.S.M. ha deliberato la non conferma del GOT cui è seguito il decreto del Ministro della Giustizia qui impugnato.

5-Violazione di legge per manifesta contraddittorietà del provvedimento impugnato ad altro atto uguale e contrario endoprocedimentale o comunque ad altro precedente provvedimento di segno opposto, emanato per disposizione di legge non abrogata e quindi in vigore, con conseguente inapplicabilità, inefficacia, invalidità e nullità assoluta del decreto ministeriale emesso nell’ambito di un regime transitorio non applicabile al GOT -OMISSIS-, in quanto al di fuori dei perimetro normativo delineato dalia Legge Delega.

L’istante ha concluso per l’annullamento degli atti gravati.

Si sono costituti il CSM ed il Ministero della Giustizia, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.

La causa è stata decisa nel merito all’udienza pubblica del 9 novembre 2022.

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente, giova ricordare il quadro normativo di riferimento.

La legge n. 57 del 2016 ha delegato il Governo, tra le altre cose, a disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
ha altresì delegato il Governo a prevedere il regime transitorio per i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega. La legge delega, oltre ad indicare i principi delle direttive da seguire per disciplinare la procedura di conferma, ha previsto, quanto al regime transitorio, che i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo uno, possano essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennali.

In attuazione della detta delega, gli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 92/2016 hanno regolato l'istituto della conferma dei giudici onorari di Tribunale. A tali fini particolare rilievo è attribuito al giudizio sul merito, che si desume sia dal rapporto redatto dal Capo dell'Ufficio con riguardo all'attività svolta dal magistrato (sotto il profilo della laboriosità, diligenza e impegno, nonché sotto il profilo dei cd. “prerequisiti” dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio) sia dal parere formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari presso il Consiglio Giudiziario competente. Inoltre, la circolare consiliare del 19 gennaio 2016 stabilisce che il parere dell'Organo di autogoverno distrettuale debba motivare sulla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità e indipendenza. In sostanza, si è inteso confermare nelle funzioni onorarie solo aspiranti che, oltre ad essere in possesso di positive valutazioni in ordine ai predetti requisiti, non arrechino pregiudizio all'immagine di autorevolezza e di prestigio che deve sempre accompagnare l'esercizio della funzione giurisdizionale.

E’ poi opportuno ricordare, circa la successione degli eventi culminati nella delibera del Csm del 25 ottobre 2017, che la ricorrente, magistrato onorario in servizio presso il Tribunale di Savona, ha formulato in data 20 giugno 2016 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 92/2016) domanda di conferma nell'incarico per un primo mandato quadriennale.

Sia il Presidente del Tribunale ordinario di Savona sia il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Savona hanno espresso parere negativo sull'attività della ricorrente.

A sua volta, il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Genova, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha assunto in data 19 dicembre 2016 un giudizio negativo ai fini della conferma dell’istante nell'esercizio delle funzioni di magistrato onorario.

Il 18 aprile 2017 l'ottava commissione del CSM ha comunicato all'esponente il preavviso di rigetto, avuto riguardo ai predetti pareri, contestualmente all’indicazione della data di trattazione della pratica per la seduta del 13 giugno 2017 (poi differita, su istanza della medesima ricorrente, al 18 luglio 2017). Il 25 giugno 2017, l'istante ha depositato una memoria difensiva con allegata documentazione, nelle quale ha richiamato le deduzioni già contenute nel corpo della memoria del 24 novembre 2016.

Nel corso della successiva audizione, svolta dinanzi all'ottava commissione in data 18 luglio 2017, la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste difensive.

Il CSM, nella seduta del 25 ottobre 2017, ha adottato la delibera oggi gravata.

Così esposte le coordinate normative e le circostanze oggetto di causa, rileva il Collegio come la decisione gravata appaia immune dai vizi lamentati in ricorso.

Vale infatti rilevare come l'Organo di autogoverno abbia ricostruito in maniera esaustiva tutte le fasi del procedimento ed abbia preso in considerazione tutti i pareri e tutti gli atti confluiti nell’istruttoria. Il CSM ha così accertato la mancata persistenza in capo alla ricorrente dei requisiti necessari per continuare a svolgere l'incarico de quo, all'esito di una valutazione globale e sintetica fondata su di una pluralità di elementi. In tale ambito, l'amministrazione ha esercitato il proprio potere discrezionale, che può essere sindacato dal TAR solo mediante scrutinio estrinseco, nei limiti in cui si ravvisino palesi illogicità ovvero manifesti travisamenti di fatto, evenienze che, per quanto appresso si esporrà, nel caso di specie non ricorrono.

Al riguardo vale pure osservare che la valutazione del CSM non si deve risolvere in un mero riscontro dei requisiti attitudinali, ma debba valutare, in positivo, l'idoneità perdurante del candidato ad esercitare la delicata funzione di cui si verte. Tale giudizio implica una valutazione che prescinde dall’imputabilità di eventuali fatti negativi ascrivibili all'interessato e che è più propriamente indirizzata a valutare se la permanenza nell'incarico possa comportare criticità dal punto di vista della funzionalità del servizio ovvero della tutela dell’immagine del corpo magistratuale.

Così ritenuto, le singole specifiche doglianze articolate in ricorso devono essere tutte disattese.

Quanto alla prima censura, osserva il Collegio che la citata legge delega 57/2016, relativamente al regime transitorio, ha previsto espressamente l’applicazione della nuova disciplina di conferma a tutti magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo.

Il decreto legislativo n. 92/2016 stabilisce poi che i magistrati onorari, in servizio alla data della sua entrata in vigore, possono “… essere confermati nell’incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall’articolo 2 ” e stabilisce, a pena di inammissibilità, che la predetta domanda debba essere presentata entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Ne consegue che alcun profilo di eccesso di delega può rilevarsi nella disciplina contenuta nel decreto attuativo, posto che esso ripropone i principi e i criteri contenuti nella legge delega.

In secondo luogo neppure appare rilevante il fatto che la ricorrente avesse già ottenuto una precedente valutazione di conferma ai sensi dell’articolo 42 quinquies R.D. n. 12/1941.

La riforma organica della magistratura onoraria ha infatti introdotto un sistema del tutto diverso da quello precedente, articolando l’attività dei magistrati su due mandati quadriennali, ognuno dei quali presuppone un giudizio di conferma emesso sulla base di una procedura specifica. La cadenza quadriennale e il termine massimo di durata delle funzioni rendono palese: - che il magistrato debba essere necessariamente sottoposto ad una nuova valutazione, in modo tale da poter far decorrere il primo mandato quadriennale;
- che non rileva il fatto che il soggetto abbia goduto di precedenti conferme, quale giudice onorario, sotto il regime del vecchio sistema normativo.

Detto altrimenti, la conferma prevista dalla nuova normativa è un passaggio indispensabile che ogni magistrato onorario deve affrontare, anche e soprattutto al fine di far decorrere il periodo di durata massima delle funzioni previsto dal nuovo sistema. Del resto i parametri in base ai quali deve essere condotto il giudizio di conferma del magistrato sono del tutto differenti rispetto a quelli all’epoca vigenti per il giudizio di conferma come disciplinato dal R.D. n. 12/1941.

Anche la seconda censura deve essere disattesa.

Ad avviso della ricorrente, l’immediata cessazione dalle funzioni, attuata mediante una variazione tabellare adottata dal Presidente del Tribunale, avrebbe determinato un’illegittima anticipazione degli effetti della mancata conferma, in violazione dell’art. 2 comma 9 del D.lgs. n. 92/2016, a tenore del quale il magistrato onorario rimane in servizio “ fino alla definizione della procedura di conferma ”.

Osserva il Collegio che, per converso, alcuna connessione può assumersi tra la variazione tabellare adottata dal Presidente del Tribunale di Savona (a seguito del rapporto negativo) e il provvedimento oggetto di impugnazione, il quale ha un oggetto del tutto diverso rispetto al precedente atto assunto dal dirigente dell’ufficio di Savona. La determinazione del Presidente del Tribunale attiene semplicemente ai profili organizzativi del Tribunale di Savona e certo non può ritenersi uno strumento di anticipazione degli effetti del giudizio di mancata conferma, come lamentato dall’istante.

Neppure la terza doglianza può essere condivisa, laddove incentrata su di una carenza di istruttoria derivante dalla dedotta mancata trasmissione al CSM dei documenti che la ricorrente aveva prodotto dinanzi al Consiglio Giudiziario.

Vale rilevare come in delibera si dia conto di tutta la documentazione acquisita all’istruttoria, solo che l’Organo di autogoverno, con proprio apprezzamento, ha ravvisato importanti elementi negativi a carico della ricorrente, rappresentati essenzialmente da carenza nella redazione dei provvedimenti, sotto il profilo della chiarezza espositiva e della congruità motivazionale. Si aggiunga che la competente commissione consiliare ha altresì osservato la regola procedurale di cui all’articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo, avendo l’amministrazione comunicato all’istante che erano emersi elementi che giustificavano un giudizio di inidoneità, come desunti dagli atti (in particolare, il rapporto del Presidente del Tribunale di Savona, il parere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Savona ed il giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Genova).

Il CSM ha altresì tenuto conto dell’ulteriore documentazione inviata dalla ricorrente ed ha interloquito con l’esponente, prendendo posizione, seppur in maniera sintetica, sulle varie deduzioni difensive proposte.

Anche il quarto motivo di ricorso deve essere rigettato, laddove fa leva sul rinvio contenuto nell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 92/2016 all’articolo 11 del d. lgs. n. 160/2006, ove viene disciplinata la valutazione di professionalità cui sono soggetti i magistrati togati.

L’istante assume che anche alla conferma del giudice onorario andrebbe applicata l’articolazione del procedimento sulla valutazione di professionalità dei giudici di carriera, che si compone di tre tipi di giudizio (positivo, non positivo ovvero negativo) e postula la ricorrenza di almeno due giudizi negativi per incorrere nella decadenza dalle funzioni.

In effetti, il menzionato rinvio serve solo ad ancorare il giudizio di conferma dei giudici onorari agli stessi parametri previsti in materia di valutazione dei magistrati professionali, ma non vale a richiamare la predetta articolazione del giudizio cui sono soggetti i giudici ordinari. Il richiamo vale infatti solo nei limiti della compatibilità ed attiene ai criteri che deve seguire il CSM per valutare un magistrato onorario idoneo alle funzioni. La disciplina specifica del procedimento previsto per i magistrati onorari, tuttavia, già prevede gli esiti del giudizio (idoneità ovvero non idoneità) secondo un meccanismo del tutto differente dalla procedura di valutazione prevista per i magistrati togati (che avviene all’esito dell’anno o del biennio successivo alla valutazione non positiva ovvero negativa precedente). Né può professarsi un’irragionevolezza nell’assenza di gradazione (idoneo o non idoneo), perché nel caso de quo non si tratta di valutare una condotta a fini disciplinari, ma solo di vagliare il profilo del soggetto per veder se sia adatto o meno all’esercizio delle funzioni. Il tutto all’esito di un giudizio motivato dall’organo di autogoverno nella spendita del suo potere discrezionale.

Infondato è il quinto e ultimo motivo di ricorso, riguardante l’oggetto del decreto ministeriale 9 febbraio 2018, il quale, nel recepire la delibera adottata dal CSM in data 25 ottobre 2017, ha decretato la mancata conferma della ricorrente nell’incarico di giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Savona. In effetti, come dedotto dall’istante, nella premessa del decreto si menziona espressamente il D.M. 12.5.2015 emesso “ in esecuzione della deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura in data 22/04/2015 con il quale la dott.ssa -OMISSIS- è stata confermata giudice onorario del Tribunale di Savona ”. Ma ciò non implica una contraddizione, in quanto si tratta solo di una presa d’atto del regime in virtù del quale, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina di riforma della magistratura onoraria, la ricorrente svolgeva le proprie funzioni.

Come condivisibilmente osservato dalla difesa erariale, attraverso il richiamo al precedente decreto ministeriale del 2015, il DM gravato indica unicamente il regime in virtù del quale la ricorrente operava, fino alla delibera oggetto di gravame, nelle proprie funzioni di magistrato onorario;
il DM si basa però, quale atto presupposto, sulla delibera emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 25 ottobre 2017, oggi impugnata in via principale, contenente la mancata conferma della ricorrente nelle sue funzioni.

Alla luce suesposte considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati e la domanda deve essere, di conseguenza, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

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