TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-11-10, n. 201033352

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-11-10, n. 201033352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201033352
Data del deposito : 10 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08275/2010 REG.RIC.

N. 33352/2010 REG.SEN.

N. 08275/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8275 del 2010, proposto da:
Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Frosinone, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Latina, rappresentati e difesi dagli avv.ti M P e D T, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 19

contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Istat, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, rappresentato e difeso dall'avv. Santina Bernardi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Garigliano, 65;
Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Roma

per l'annullamento o la declaratoria di nullità

del d.P.R. n. 154 del 23.7.2010, nella parte in cui (art. 24) non prevede l’esclusiva competenza professionale degli agrotecnici ad effettuare le rilevazioni relative al 6° censimento generale dell’agricoltura, nonché nella parte in cui (art. 24) non considera l’iscrizione all’albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati quale requisito essenziale per poter svolgere le attività di censimento, o comunque quale requisito preferenziale nelle procedure di selezione dei soggetti rilevatori dei dati;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con d.P.R. 23 luglio 2010, n. 154, è stato adottato il regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell’agricoltura, a norma dell’art. 17, co. 2, d.l. 25 settembre 2009, n. 1235.

Gli obiettivi di tale censimento sono:

fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale;

assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole;

consentire l’aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall’ISTAT mediante l’integrazione di basi di dati di fonte amministrativa.

L’art. 24 dello stesso decreto stabilisce, al primo comma, che i coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, maturate in percorsi professionali idoneamente documentati quali: a) titolo di studio conseguito in disciplina agrarie o statistiche (diploma o laurea) o titoli equipollenti;
b) iscrizione agli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici;
c) svolgimento di attività professionale in istituti ed enti di istruzione, consulenza e assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo ed, al secondo comma, che i coordinatori comunali e i rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di suola media inferiore e che, in quest’ultimo caso, devono possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, con la specificazione che costituisce titolo preferenziale la conoscenza e le capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici.

Avverso le norme di cui all’art. 24 d.P.R. 154/2010, i Collegi ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, deducendo essenzialmente le seguenti censure:

un’attività complessa, e legislativamente riservata alla categoria professionale ricorrente, quale la rilevazione di dati statistici in materia agricola sarebbe ridotta ad un insieme di prestazioni che possono di fatto essere eseguite da chiunque, perfino da chi sia in possesso di un diploma di scuola media inferiore;

il requisito dell’iscrizione all’albo professionale sarebbe declassato da obbligatorio titolo di legittimazione a mera circostanza atta a dimostrare il bagaglio di esperienza nella materia de qua;

vi sarebbe la violazione dell’art. 11, co. 2, lett. f), l. 251/1986 che assegnerebbe in via esclusiva agli agrotecnici la rilevazione dei dati statistici in materia agricola;

l’iscrizione all’albo non sarebbe stata considerata neppure titolo preferenziale a parità di punteggio come previsto nel precedente censimento di cui al d.P.R. 197/2000;

il regolamento impugnato violerebbe il principio di riserva di legge previsto in materia di professioni, sicché sarebbe affetto da difetto assoluto di attribuzione e conseguentemente nullo ai sensi dell’art. 21 septies l. 241/1990;

sussisterebbe contraddittorietà rispetto alla valutazione che, nel precedente censimento, aveva previsto l’iscrizione all’albo quale titolo di preferenza;

l’art. 24, co. 1, d.P.R. 154/2010, nella parte in cui si riferisce all’albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati utilizzerebbe impropriamente la formula “albo degli agrotecnici”.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto l’estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica, del Ministero della P.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando quale unico soggetto legittimato il Ministero delle Politiche Agricole.

Ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad alcun controinteressato e perché proposto avverso regolamenti non impugnati insieme a provvedimenti applicativi lesivi.

Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il giudizio può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. del d.lgs. 104/2010.

2. Il ricorso, infatti, è manifestamente infondato e va di conseguenza respinto.

2.1 Le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura Generale dello Stato sono infondate.

Il ricorso è stato notificato anche al Collegio nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nonché al relativo Collegio provinciale di Roma, sicché, ove si ritenessero individuabili soggetti controinteressati, il gravame è senz’altro ammissibile.

Il ricorso, inoltre, è stato proposto avverso norme contenute nell’art. 24 del d.P.R. 154/2010 che si presentano immediatamente e direttamente lesive dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dai ricorrenti.

2.2 Nel merito, le censure proposte si rivelano infondate per le seguenti ragioni:

la circostanza che, ai sensi dell’art. 11, co. 2, lett. f), l. 251/1996, l’iscrizione all’albo degli agrotecnici consente la rilevazione dei dati statistici non implica una riserva di attività in favore di questi ultimi;

la linea di demarcazione tra le attività libere e quelle riservate in via esclusiva agli iscritti ad un albo, infatti, va ricercata analizzando non soltanto le attività elencate nelle singole leggi professionali, ma anche quelle attribuite in via esclusiva agli iscritti e, nel caso di specie, se la norma richiamata elenca l’attività della “rilevazione dei dati statistici” tra quelle consentite agli iscritti all’albo professionale degli agrotecnici, non reca alcuna previsione di esclusività, tanto che l’art. 2, co. 1, lett. p), l. 152/1992, ad esempio, include tra i compiti dei dottori agronomi e dei dottori forestali, “la statistica … relative alla cooperazione agricola – forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione …”;

le attività riservate in via esclusiva agli iscritti in un determinato albo, in definitiva, devono essere previste espressamente come tali dal legislatore, mentre, nella fattispecie in esame, tale previsione di esclusività non sussiste;

l’art. 50, co. 7, ultima parte, d.lg. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla legge 122/2010, dispone che l’ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, per cui non sussiste alcun obbligo normativo di prevedere l’iscrizione all’albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati quale titolo di preferenza, né il fatto che tale iscrizione sia stata prevista come titolo di preferenza nel precedente censimento rappresenta di per sé solo indice di illegittimità della previsione normativa contestata;

l’indicazione dei requisiti di cui all’art. 24 d.P.R. 154/2010 costituisce esercizio di potere amministrativo discrezionale che, oltre a non essere viziato da violazione di legge, non può ritenersi viziato da eccesso di potere;

la scelta effettuata - nel richiedere, per i coordinatori intercomunali di censimento ed eventuali loro responsabili, una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche maturate in percorsi professionali idoneamente documentati, quali quelli esemplificativamente previsti, ovvero, per i coordinatori comunali ed i rilevatori, il possesso del diploma di scuola media superiore o di scuola media inferiore unitamente, in quest’ultimo caso, ad una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche con titolo preferenziale costituito dalla conoscenza e dalla capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici – appare, infatti, ragionevole tenuto anche conto dell’attività da svolgere che, soprattutto nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 24, consiste nella mera raccolta di informazioni mediante compilazione di uno specifico questionario e non in un’attività di elaborazione delle informazioni raccolte;

l’utilizzo della formula “albo degli agrotecnici” anziché “albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati” costituisce, eventualmente, una mera imprecisione, inidonea a riflettersi sul contenuto sostanziale della previsione regolamentare.

3. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 2.000/00 (duemila/00), sono poste a carico dei ricorrenti ed a favore delle amministrazioni resistenti, per € 1.000/00 (mille/00), e del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, per € 1.000/00 (mille/00).

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