TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-20, n. 202300364
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 00364/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 8 del 2 dicembre 2021 recante rimozione, avvio a recupero e smaltimento di rifiuti vetrosi pericolosi e e di tutti gli atti e provvedimenti precedenti e ad essa susseguenti, connessi e collegati, relativa alla rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti vetrosi pericolosi provenienti dal trattamento delle apparecchiature elettroniche del sito di -OMISSIS- in Via -OMISSIS- e al ripristino dello stato dei luoghi-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società -OMISSIS- acquistava nel giugno del 2000 il complesso immobiliare, sito in -OMISSIS- (AN), -OMISSIS- composto da una palazzina uffici, un capannone ad uso officina ed un terreno della superficie di circa 16.062 mq. L’odierna ricorrente subentrava con contratto in data 7 maggio 2009 alla ditta -OMISSIS- nel contratto di leasing immobiliare dell’area come conduttrice in locazione finanziaria.
In seguito, la -OMISSIS-, subentrava alla -OMISSIS- nella posizione di conduttrice in locazione finanziaria.
L’area di cui trattasi sarebbe stata da sempre utilizzata quale centro per lo smaltimento di rifiuti RAEE. Con contratto di locazione in data 28 febbraio 2011 l’odierna ricorrente -OMISSIS-, medio tempore subentrata alla -OMISSIS- nella posizione di conduttrice in locazione finanziaria, ha ceduto in locazione ex legge 392/78 alla -OMISSIS- parte del compendio di cui trattasi, previo subentro di quest’ultima alla ditta -OMISSIS- nell’autorizzazione ambientale n. 67/2008 e successive modificazioni e integrazioni per l’esercizio dell’impianto dei rifiuti di -OMISSIS- in -OMISSIS-. La -OMISSIS-, si è poi trasformata nella ricorrente -OMISSIS-., la quale, con contratto di affitto d’azienda in data 27 ottobre 2016 ha affittato alla -OMISSIS- l’azienda corrente in -OMISSIS-, -OMISSIS-, esercente attività di “riciclo rifiuti e ricondizionamento elettrodomestici RAEE in forza di determinazione n. 282 del Dirigente della Provincia di Ancona Settore VII, del 16 giugno 2015.
Successivamente la Provincia di Ancona con Determinazione del Dirigente del Settore VII – Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente n. 308 del 25 marzo 2019 ha revocato l’Autorizzazione Integrale Ambientale n. 282 del 16 giugno 2015, rilasciata all’-OMISSIS-. e volturata alla -OMISSIS- Ciò in collegamento a un’indagine relativa al deposito incontrollato di rifiuti vetrosi pericolosi provenienti dal trattamento di apparecchiature elettroniche sul sito, come riportato nell’avviso agli indagati ed ai difensori della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), avviso di deposito intercettazione (ex art. 268 c.p.p.), informazione di garanzia e informazione sul diritto di difesa (artt 369 e 369-bis c.p.p.) del 9 ottobre 2019 (l’area è oggetto di sequestro dal 3 luglio 2017) richiamato nel provvedimento impugnato.
Con l’ordinanza impugnata si afferma che la ricorrente sarebbe corresponsabile con le società -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (le ultime due ora in fallimento) per l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti vetrosi di cui trattasi, perché titolare del diritto personale di godimento sull’area.
Con il primo motivo di ricorso si deduce eccesso di potere e difetto di motivazione. Non si evincerebbe a quale titolo la ricorrente venga chiamata a rispondere in via solidale. La ricorrente ipotizza quindi che il motivo sia la presunta colpevolezza nell’aver stipulato contratti di locazione, senza il preventivo consenso del concedente. Si afferma l’irrilevanza di detta contestazione, riguardante rapporti interni. Non sarebbe altresì contestata alcuna “culpa in vigilando”. Vi sarebbe quindi una sostanziale assenza della motivazione necessaria per imputare alla ricorrente la responsabilità ex art. 192 del d.lgs n. 152 del 2006.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente e la violazione dell’art. 42 comma 3 del d.lgs n. 152/2006. Il Comune di -OMISSIS- imputerebbe alla titolare del diritto di godimento del bene, odierna ricorrente, la responsabilità in solido del deposito incontrollato dei rifiuti nell’area di -OMISSIS- a titolo di colpa, senza che tale colpa venga individuata nel provvedimento impugnato e in assenza di qualsiasi istruttoria. Mancherebbe una fonte normativa dalla quale dedurre uno specifico obbligo di garanzia, protezione, controllo per l’integrità del bene protetto a carico del locatore. Alla ricorrente sarebbe quindi illegittimamente imputata una responsabilità oggettiva.
Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 101 del 2022 è stata accolta l’istanza cautelare limitatamente all’ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192 d.lgs n. 152 del 2006, in relazione al pregiudizio denunciato dalla ricorrente, e in considerazione della risalenza dell’abbandono e dello stato di sequestro dell’area di interesse.
Alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 In primo luogo, con riguardo alla contestazione di parte ricorrente del deposito comunale, in data 4 luglio 2022, della richiesta di misure cautelari proveniente dalla procura di Ancona in data 18 gennaio 2019, la stessa non assume rilevanza per la presente decisione, per cui non verrà presa in considerazione