TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-06-05, n. 200903921
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03921/2009 REG.SEN.
N. 02376/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2006, proposto da:
Co.Pa Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A C e C M, con domicilio eletto presso A C in Milano 2183af, via P. Cossa 2;
contro
Comune di Carate Brianza, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio eletto presso U G in Besana B. 2661af, via Roma, 16;
Provincia di Milano, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Rocca Roberto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Comune di Carate Brianza n. 81/2006, con cui è stato ordinato alla ricorrente ed al sig. Rocca Roberto la rimozione degli impianti pubblicitari installati in Via M. Bianchi nell’area mappale 557 del foglio 18;nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: il verbale n. 22230 del 28.3.2006 e la preventiva lettera raccomandata 30.12.2005 di diffida alla posa degli impianti stessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carate Brianza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19/05/2009 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ordinanza n. 81 dell’11.5.2006, il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Carate Brianza intimava al sig. Roberto Rocca ed alla società esponente la rimozione di due impianti pubblicitari installati dalla società stessa sul territorio del Comune, in Via M. Bianchi, nell’area identificata al mappale 557, foglio 18.
Contro la suddetta ordinanza ed altri atti pregressi, era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:
1) incompetenza del Comune di Carate Brianza e dell’Ente gestore del Parco della Valle del Lambro, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
2) violazione degli articoli 7, 8, 10 e 10-bis della legge 241/1990 e norme connesse;
3) violazione dell’art. 4, comma 13, del D.L. n. 398/1993 convertito con legge 4.12.1993 n. 493, novellate dalle norme del DPR 380/2001;
4) eccesso di potere per sviamento nella motivazione della destinazione dell’area;motivazione illogica e contraddittoria sulla destinazione di zona;
5) eccesso di potere nell’applicazione del regolamento edilizio comunale in violazione dell’art. 22, comma 1, del DPR 380/2001;
6) eccesso di potere per omessa applicazione dell’art. 23, comma 6, nonché violazione dell’art. 37, comma 5, DPR 380/2001;
7) violazione dell’art. 37, comma 1, DPR 380/2001 e delle norme sul silenzio assenso, eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di procedura in relazione agli articoli 6 e 10 del DPR 380/2001;
8) violazione dell’art. 17 della legge 241/1990 ed eccesso di potere per insufficiente motivazione sull’eventuale vincolo di parco e sull’eventuale vincolo ambientale.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, chiedendo che il gravame fosse dichiarato inammissibile ed in ogni caso respinto nel merito.
In esito all’udienza cautelare del 18.10.2006, la domanda di sospensiva era rinunciata.
Alla pubblica udienza del 19.5.2009, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene in via preliminare di prescindere dall’esame delle numerose eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune, vista l’infondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni che seguono.
1. Nel primo motivo è denunciata l’incompetenza del Comune all’adozione del provvedimento di rimozione degli impianti che invece, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, doveva semmai essere adottata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 285/1992.
Il motivo è infondato.
Il potere del Comune di imporre la rimozione dei cartelli abusivamente collocati sul territorio comunale - potere con il quale può al limite concorrere quello della Provincia, che però non esclude quello del Comune – trova il proprio fondamento innanzi tutto nell’art. 39 del Regolamento edilizio, che subordina l’apposizione di pubblicità sia al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ente locale sia al rispetto di determinate condizioni, non sussistenti nel caso di specie. L’articolo regolamentare citato prevede in particolare un limite dimensionale massimo, che nel caso di specie risulta superato (v.si verbale della Polizia Locale del Comune del 28.3.2006, doc. 2 ricorrente).
Si aggiunga ancora, a fondamento del potere di intervento del Comune, la previsione delle NTA del piano territoriale del Parco della Valle del Lambro, che consente ai Comuni di dettare norme circa la collocazione dei cartelli pubblicitari.
Non vi è quindi alcuna interferenza fra i poteri di controllo e di intervento repressivo del Comune e quelli dell’Amministrazione provinciale.
2. Con il secondo motivo, l’esponente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990.
Il motivo è però smentito in fatto: risulta per tabulas che l’ordinanza impugnata n. 81/2006, fu preceduta da una formale diffida da parte dello stesso Comune trasmessa alla società in data 9.1.2006 e ricevuta dalla società stessa in data 16.1.2006 (v.si doc. 3 ricorrente e doc. 5 Comune, vale a dire l’ordinanza cautelare della scrivente Sezione nella causa RG 1279/2006, controversia analoga a quella attuale).
Nella citata diffida è scritto a chiare lettere che: “La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990”;per cui non si vede come la ricorrente possa lamentare la violazione, da parte del Comune degli articoli da 7 a 10 della legge 241/1990.
Nella suddetta diffida sono poi chiaramente indicate le ragioni che precludono l’installazione dei cartelli pubblicitari – omessa individuazione dell’esatta posizione, assenza di autorizzazioni di altre Amministrazioni, anche preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici – per cui l’esponente è stata posta in condizione di partecipare attivamente al procedimento.
Quanto alla presunta violazione dell’art. 10-bis per mancanza di preavviso di rigetto dell’istanza del privato, occorre evidenziare come la norma non possa trovare applicazione in caso di presentazione di denuncia di inizio attività, che non costituisce un’istanza – in senso tecnico – rivolta da un privato all’Amministrazione per ottenere un provvedimento ampliativo, ma una semplice segnalazione di inizio di un’attività da parte del privato che l’Amministrazione può inibire se non reputa sussistenti i presupposti di legge, senza però che l’esercizio dei suddetti poteri inibitori debba essere preceduto da preavviso ex art. 10-bis (v.si sul punto T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 26 novembre 2008 , n. 5651).
Il secondo motivo deve pertanto respingersi.