TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400254
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00254/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00883/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 883 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. Direzione Centrale per gli Affari Generale della Polizia di Stato;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25/10/2007 con cui è stata respinta dell'istanza del ricorrente per ottenere l'attribuzione dei benefici previsti per le "Vittime del Dovere".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, agente della Polizia di Stato comandato in servizio di ordine pubblico ad un incontro di basket presso il Palasport di -OMISSIS-, allega che, in tale occasione, uno sconosciuto lo mordeva al dito anulare della mano sinistra mentre egli era intento a bloccare gli spettatori pronti ad entrare in campo.

Il morso gli provocò alterazioni della funzionalità epatica di tipo post-epatico B, con positività pregressa per epatite B rilevata in occasione di un controllo occasionale dei parametri epatici eseguito circa un anno dopo l’accaduto.

Al ricorrente veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e concesso l’equo indennizzo di 8° categoria nella misura minima. Ricevette anche il distintivo d’onore per ferite o lesioni in servizio.

Veniva infine presentata istanza per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi delle Leggi nn. 302/1990, 407/1998 e 388/2000 (art. 82) che fu invece respinta per le seguenti ragioni:

- le lievi alterazioni della funzionalità epatica di tipo post epatitico B, riscontrate dalla Commissione Medica Ospedaliera, peraltro non classificabili in termini percentuali di invalidità, hanno trovato nel servizio svolto la loro "occasione" che può dar luogo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma non sono sufficienti per l'attribuzione dei benefici previsti per le "Vittime del Dovere";

- la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è da considerarsi "Vittima del Dovere" solo chi, con l'espletamento di un servizio particolarmente rischioso, cui sia stato adibito in una determinata circostanza, incorre in un incidente violento che ne determini la morte o il ferimento, differenziando così lo status di "Vittima del Dovere" da quello dell'operatore di Polizia, deceduto o ferito, a cui sia stata comunque riconosciuta la dipendenza da causa di servizio;

- le circostanze e la dinamica del menzionato evento escludono che esso possa rientrare nelle fattispecie previste dalla Legge n. 466/1980, la quale trova applicazione soltanto nei casi di decesso conseguenti ad operazioni di ordine pubblico ovvero nei casi di personale al quale sia stata

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