TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-03-19, n. 202400822
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/03/2024
N. 00822/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02485/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2023, proposto da
Urban Vision Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, C M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M Alea, A M P, M L B, M G S, E M F, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Milano, via della Guastalla 6;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
F.P.M. Pubblicità S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della determinazione dirigenziale 9 novembre 2023, prot. n. 0574740.U in pari data (doc. 6) con la quale il Comune di Milano ha respinto l'istanza di accesso agli atti, rivolta dalla ricorrente Urban Vision S.p.A. alla Soprintendenza e al Comune di Milano in ragione delle rispettive competenze (doc 5), per l'ostensione: (i) dei provvedimenti di autorizzazione, e successive proroghe, rilasciati dalla Municipalità alla controinteressata F.P.M Pubblicità s.r.l. per l'installazione dell'impianto pubblicitario insistente sui ponteggi del lato absidale della Chiesa di San Marco in Via Fatebenefratelli, oltreché delle eventuali istanze di proroga e/o rinnovo comunque denominate, e (ii) dei presupposti provvedimenti di autorizzazione/nulla osta, o proroga dei medesimi, rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, oltreché delle eventuali istanza di proroga e/o rinnovo comunque denominate;
b) della determinazione dirigenziale 20 novembre 2023, prot. n. 0596504.U del 21 novembre 2023 (doc. 8), con la quale il Comune di Milano ha respinto l'istanza, formulata dalla ricorrente in data 14 novembre 2023 (doc. 7), per il riesame del diniego di accesso agli atti opposto con la summenzionata determinazione dirigenziale 9 novembre 2023, prot. n. 0574740.U in pari data (doc. 6 cit.),
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'ostensione degli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso.
e per l'ordine al Comune di Milano di esibire e rilasciare copia degli atti e documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Urban Vision S.p.a. è concessionaria di pubblicità, attiva nel settore della diffusione di messaggi pubblicitari “in esterna” (c.d. “out of home”) e particolarmente nel segmento di mercato dello sfruttamento pubblicitario degli spazi ricavabili sui ponteggi installati per l’esecuzione di interventi di manutenzione, riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio cittadino (c.d. “restauri sponsorizzati”).
Ricorda la ricorrente che lo svolgimento dell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari richiede l’acquisizione di titoli autorizzativi, il cui rilascio è subordinato alla positiva verifica del rispetto di regole (ad es., localizzative, dimensionali, contenutistiche, ecc.) volte alla tutela degli interessi pubblici (ad es., sicurezza della circolazione stradale, decoro dei centri urbani, protezione del valore culturale dei beni immobili vincolati, ecc.) implicati dal posizionamento di impianti pubblicitari sul fronte di edifici prospicienti le pubbliche vie e piazze della città. Queste regole in sostanza svolgono la funzione di norme di regolazione del mercato. Rappresenta che, poiché tutti gli operatori economici sono soggetti alle disposizioni (normative, regolamentari e di prassi amministrativa) che informano il regime autorizzativo dell’attività, tali disposizioni integrano regole di esercizio dell’attività medesima, il cui rispetto assicura il corretto e regolare andamento dell’agone concorrenziale, necessitando che le Autorità competenti correttamente applichino le medesime regole nei confronti di tutti gli operatori economici secondo canoni di imparzialità, e che tutti gli operatori economici osservino le prescrizioni autorizzative impartite dalle Autorità