TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-09-01, n. 202109474

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-09-01, n. 202109474
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109474
Data del deposito : 1 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2021

N. 09474/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06576/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 6576 del 2021, proposto da
Biba Immobiliare s.r.l. e Biba Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati L F e S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L F in Roma, v.le G. Mazzini 11;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

della determinazione rep. CQ/667/2021, prot. CQ/47073/2021, del 28.5.2021, notificata a mezzo pec in data 8.6.2021, con cui il Dirigente Ufficio Disciplina Edilizia del Municipio XII di Roma Capitale ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite in via L. Giorgieri n. 50, ritenute abusive;

- e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ed in particolare della nota prot. CQ n. 10302 del 6.2.2021 del medesimo Municipio richiamata nella Determinazione impugnata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 - svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa Ofelia Fratamico;

Dato l’avviso ex art. 60 c.p.a.;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;


Rilevato che

- le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determinazione prot. CQ/47073/2021 del 28.05.2021 con cui Roma Capitale aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive eseguite in via L. Giorgieri n. 50 ed ogni altro atto presupposto, e/o consequenziale, compresa, in particolare, la nota prot. CQ n. 10302 del 6.02.2021 del Municipio XII di parere negativo a riscontro della richiesta di parere di conformità per attività ricettiva di villaggio turistico denominata Real Village Roma;

- a sostegno della loro domanda, le ricorrenti hanno dedotto: a) di gestire una struttura composta da un centro sportivo e dai servizi complementari in Roma, via Licio Giorgieri n. 50;
b) di aver svolto, in occasione dei Mondiali di nuoto Roma 2009, “lavori di implementazione” su tale complesso, di ammodernamento degli impianti sportivi e di modifica/realizzazione di servizi complementari, tra cui le “piazzole di sosta attrezzate con servizi”, destinate ad accogliere gli ospiti del centro;
c) di aver avuto notizia dell’instaurazione di un contenzioso sull’esecuzione di tali interventi tra la loro dante causa (Real Sporting Village s.r.l.) e l’Amministrazione Capitolina, conclusosi dinanzi al Consiglio di Stato con la sentenza n. 6407 del 6.12.2011 di riconoscimento dell’efficacia e della validità, quale assenso ai lavori, del provvedimento del Commissario Delegato n. 6198 del 30.06.2009 di approvazione del Piano delle opere e degli interventi funzionali ai Mondiali di nuoto, con valore di “variante urbanistica”;
c) di aver presentato, in data 11.07.2019 una SCIA per l’installazione di alcune ulteriori case mobili, in aggiunta a quelle ubicate nelle piazzole di sosta nel 2009, “realizzate con sistemi di prefabbricazione leggera e destinate ad essere smontate al termine della stagione turistica e/o, in ogni caso, entro 12 mesi, ai sensi dell’art. 25 bis comma 2 l. r. 13/2007 ed una successiva SCIA per la rimozione dei manufatti;
d) di aver comunicato attraverso la Biba Gestioni s.r.l. l’avvio nei luoghi di causa dell’attività di villaggio turistico con l’utilizzo di 98 piazzole di sosta attrezzate destinate ad ospiti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento;

- avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 DPR n. 380/2001 e 25 l. Reg. Lazio n. 15/2008, eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto, difetto di istruttoria, per la genericità del provvedimento di demolizione, che non avrebbe permesso loro di comprendere quali fossero, secondo l’Amministrazione, le opere abusive;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 21 octies della l.n. 241/1990 , in quanto le loro osservazioni nel corso del procedimento non sarebbero state neppure richiamate nel provvedimento finale, con conseguente lesione dei loro diritti partecipativi;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 nonies della l.n. 241/1990, nonché dell’art. 22 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per carenza dei presupposti, per assoluta tardività dell’intervento dell’Amministrazione sui titoli già formatisi attraverso il deposito delle SCIA - avendo Roma Capitale adottato i provvedimenti impugnati ben oltre la scadenza sia del termine di 30 giorni per l’inibitoria delle opere edilizie e sia del termine di 18 mesi per l’autotutela - e per mancata enunciazione dell’interesse pubblico attuale e specifico all’annullamento delle SCIA;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis comma 5 del d.l. n. 343/2001, del

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