TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-04-24, n. 202408183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-04-24, n. 202408183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408183
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 08183/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02174/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2017, proposto da A B, rappresentato e difeso dall’avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;



contro

Ministero della cultura (già Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

della delibera del Direttore generale Spettacolo n. 1864 del 19 dicembre 2016 con cui, su parere espresso dalla Commissione consultiva, nella riunione del 20-21 giugno e del 13 dicembre 2016, è stata rigettata l’istanza di contributo per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali per l’anno 2014, presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 14 del d.m. 20 novembre 2007, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 la dott.ssa V G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 17 febbraio 2017 e depositato il 9 marzo 2017, il sig. A B impugna il provvedimento con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT, ora Ministero della cultura) ha, tra l’altro, assunto la determinazione di non accogliere la domanda di contributo, a valere sul Fondo unico spettacolo - FUS, per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali destinati all’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, da lui presentata, per l’anno 2014, ex art. 14 del d.m. 20 novembre 2007.

2. Il sig. B, nel premettere di essere titolare della omonima azienda esercente attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, ricostruisce i fatti di causa nei termini seguenti: (i) in data 29 ottobre 2014, egli ha presentato alla Direzione generale Spettacolo del MiBACT domanda di contributo, ai sensi del richiamato art. 14 del d.m. 20 novembre 2007, vigente ratione temporis , in relazione all’avvenuto acquisto di “ scheletro giostra enterprise incompleta e successivo acquisto di nuovi componenti per ricostruzione totale a nuovo della giostra con applicazione impianto di sicurezza, operazioni di verniciatura componenti intera giostra, creazione di cassonatura, di pedana e gradinata con fogli in alluminio e acciaio e di telaio zincato nonché posa in opera di cancelli, pali e portafari. posa in opera di impianto idraulico e impianto elettrico e di sicurezza ”; (ii) con decreto direttoriale n. 2159 del 16 dicembre 2014, il MiBACT, su conforme parere della Commissione consultiva reso nella riunione del 10 - 11 dicembre 2014, rigettava l’istanza di contributo evidenziando che “ l’attrazione acquistata non è di nuova costruzione ma trattasi di ricostituzione di un impianto già esistente ”; (iii) con atto depositato e notificato il 20 aprile 2015, il sig. B proponeva, pertanto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ordine al quale il Consiglio di Stato ha emesso parere di accoglimento (Cons. St, Sez. II, 10 dicembre 2015 n. 3343), rilevando, da un lato, che nel provvedimento impugnato non era stato individuato in maniera esplicita quale fosse il requisito mancante ostativo all’accoglimento della domanda e, dall’altro, la violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; (iv) in esito all’accoglimento del ricorso straordinario, il MiBACT ha adottato, infine, il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa (preceduto da preavviso di provvedimento negativo), con cui, in sede di riesercizio del potere, è pervenuto nuovamente ad un rigetto della domanda di contributo presentata per l’anno 2014, sulla base della seguente motivazione “ la competente Commissione consultiva ha espresso parere negativo in quanto l’attrazione acquistata non è di nuova costruzione ma trattasi di ricostituzione di impianto esistente ”.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi di diritto che possono essere così sintetizzati: (i) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390, e dell’art. 14 del d.m. 20 novembre 2007, per avere il Ministero ritenuto ammissibile al contributo soltanto l’acquisto di una “attrazione” complessivamente considerata e non anche di singole parti di esse; (ii)

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