TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-09-20, n. 201709840
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Pubblicato il 20/09/2017
N. 09840/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11985/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11985 del 2016, proposto da:-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Sogliano, 70;
contro
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 26 luglio 2016 dell’ENAC, di conferma del giudizio di idoneità psicofisica alla classe I di volo, con apposizione di limitazioni e condizioni, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il dott. Silvio Lomazzi e udito per la parte ricorrente l'Avv. S. Lupini, in sostituzione dell'Avv. G. Ametrano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig.-OMISSIS-, pilota di elicotteri per Elifriulia srl, operante come pilota singolo, con nota del 26 luglio 2016 dell’ENAC, riceveva la pronuncia assunta in data 18 luglio 2016 dalla Commissione Sanitaria d’appello, in relazione alla sua domanda di revisione del giudizio di idoneità con limitazioni.
Il predetto Organo di II grado rilevava che l’istante era affetto da cardiopatia ischemica monovasale, trattata con ptca e stenting medicato, compatibile e da ricontrollare;che era dunque idoneo al rinnovo della licenza di I classe, per mesi 6, con uso di lenti correttive in volo da vicino, con copilota e soggetto a esami clinici;che inoltre il suddetto rinnovo doveva decorrere dal precedente provvedimento medico-legale del 10 maggio 2016.
L’ENAC confermava pertanto il predetto giudizio di idoneità psicofisica alla classe I, con apposizione delle limitazioni OML - valido solo per le funzioni di copilota o con un copilota qualificato - e SIC - sottoporre a cadenza regolare a specifici esami clinici -.
L’interessato impugnava la cennata determina dell’ENAC, censurandola per violazione dell’art.12 del Regolamento di organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici dell’Ente nonchè per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria, del travisamento dei fatti.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stato sottoposto a visita, non aveva potuto produrre nuova documentazione e non aveva potuto farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
L’interessato ha inoltre sostenuto che non erano stati indicati i tempi e i modi per impugnare l’atto contestato.
Con ordinanza n.7661 del 2016 il Tribunale fissava l’udienza per la trattazione di merito del ricorso, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Nell’udienza del 17 maggio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.12 del predetto Regolamento dell’ENAC, l’interessato viene sottoposto a visita medica dall’Organo di II grado competente a emettere il giudizio, può produrre nuova documentazione sanitaria, può avvalersi dell’assistenza di un medico di sua fiducia (cfr. all.3 al ricorso).
Tuttavia, dall’esame degli atti di causa, ciò non risulta avvenuto.
Pertanto, ferme restando fino a nuovo pronunciamento dell’ENAC le limitazioni e le condizioni apposte al giudizio di idoneità impugnato, la suddetta Amministrazione dovrà rinnovare il procedimento in esame nel rispetto delle previsioni di cui al suddetto art.12 del proprio Regolamento.
Le rimanenti censure, concernenti l’asserita mancata indicazione dei tempi e modi per impugnare l’atto contestato, restano assorbite per difetto di rilevanza, tenuto conto della rituale presentazione del ricorso.
In considerazione dell’esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.