TAR Roma, sez. I, decreto cautelare 2011-05-04, n. 201101619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, decreto cautelare 2011-05-04, n. 201101619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201101619
Data del deposito : 4 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03736/2011 REG.RIC.

N. 01619/2011 REG.PROV.CAU.

N. 03736/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2011, proposto da:
M B', rappresentato e difeso dagli avv. M C e G G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via P.G. da Palestrina, 63;

contro

Consiglio superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituito in giudizio, unitamente al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, con il patrocinio ex lege dell’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore;
Presidente della Repubblica;
Commissione per la verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati e dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 aprile 2011, dichiarativa della decadenza del ricorrente dalla carica di componente del Consiglio Superiore della Magistratura.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Sentite le parti nell’audizione tenuta in data odierna;

Ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris atto a giustificare l’adozione della richiesta misura cautelare, in quanto:

a) in ordine ai profili procedimentali, appaiono adeguatamente osservati i principi del contraddittorio e della piena informazione e partecipazione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura alla decisione;

b) in ordine ai profili di merito, si evidenzia la presenza in capo al ricorrente dell’incompatibilità contestata, quale presidente ed amministratore unico della società

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