TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-09-13, n. 201301924
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N. 01924/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. V -OMISSIS-, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
A.S.L. Br/1 Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. A R P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Patrizia Martina in Lecce, via Manzoni 1;
per la condanna
dell'AUSL BR/1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.000,00 o di quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Br/1 Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. C D e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Meo, in sostituzione dell'avv. V. -OMISSIS-, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente si è rivolto al Tar per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’ingiusta esclusione da una selezione pubblica – concorso per titoli - per il conferimento di 3 incarichi temporanei di Dirigente Medico di 1^ livello – Disciplina di Neurochirurgia - presso la Asl Br/1, decretata dall’amministrazione sanitaria a cagione della mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico in argomento.
L’interessato espone, a tal riguardo, di avere impugnato il provvedimento di non ammissione alla selezione pubblica in argomento innanzi al Tar Lecce deducendo, nella circostanza, la violazione del D.p.r.483 del 10 dicembre 1997 e della legge 127 del 15 maggio 1997( cd Bassanini uno).
Lo stesso organo di giustizia adito dal ricorrente ha, poi, accolto la sua tesi ed ha ritenuto che la domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta dalla Asl fosse a lui riconducibile in applicazione del principio del soccorso istruttorio, contemplato dall’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n.241.
A tal punto, forte della pronuncia di annullamento dell’atto di esclusione dalla procedura concorsuale, il ricorrente ha ritenuto di poter lamentare di avere subito un pregiudizio economicamente ristorabile dall’amministrazione, rea di essere incorsa in una negligente interpretazione della normativa di settore.
Lo stesso si duole, in definitiva, della perdita di una chance lavorativa, che gli avrebbe consentito di svolgere per un periodo di almeno sei mesi un incarico di dirigente medico di 1 livello di neurochirurgia, con conseguente acquisizione di una fondamentale esperienza per la sua professione, e con l’opportunità di percepire un compenso netto mensile di circa € 2.000,00.
In questo senso, il dottor -OMISSIS- formula apposita istanza risarcitoria.
La Asl/br si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato.
La controversia è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 27 giugno 2013.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
E’ incontestato che, nella fattispecie concreta, l’amministrazione sanitaria ha illegittimamente escluso il dottor -OMISSIS- dalla selezione pubblica in forza di una interpretazione assolutamente non condivisibile ed eccessivamente burocratica in tema di conseguenze derivanti dalla omessa sottoscrizione di una domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale.
Il Collegio, però, non può non rimarcare la totale mancanza di prova del probabile esito vittorioso, per l’interessato, della stessa selezione, e cioè di un presupposto fondamentale per potere dare corso alla istanza risarcitoria avanzata dal -OMISSIS-.
La controversia concerne, infatti, non tanto il pregiudizio subito a causa della mancata ammissione del -OMISSIS- alla selezione, che costituisce mero antecedente fattuale della vicenda valevole solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale della P.a. (e cioè della responsabilità per l’inutile coinvolgimento dell’interessato in una procedura selettiva pubblica in termini di perdita di altre favorevoli occasioni e di spese per la partecipazione) quanto, piuttosto, la risarcibilità del danno da lesione di interesse pretensivo.
E’ infatti di tale natura l’aspettativa vantata dal ricorrente ad un possibile ampliamento della propria sfera giuridico patrimoniale in seguito al positivo superamento della selezione indetta dalla P.a..
Ma nel caso di specie, e proprio in ragione della natura giuridica dell’interesse leso, è sbagliato ritenere risarcibile tout court il danno subito per non avere potuto partecipare all’avviso pubblico, almeno nei termini in cui la questione è stata prospettata dal ricorrente.
In realtà, ciò che assume rilievo decisivo nella prospettiva risarcitoria è la prova – certamente di carattere prognostico – circa la fondatezza della pretesa sostanziale.
Sennonchè, questo significa fornire la dimostrazione che, una volta preso parte alla selezione, il ricorrente avrebbe conseguito un piazzamento utile ai fini del conferimento dell’incarico agognato, e cioè del bene della vita perseguito, in seguito ad una favorevole valutazione dei titoli posseduti.
In definitiva, l’istanza risarcitoria non può essere accolta perché la dimostrazione della negligente interpretazione delle norme in tema di soccorso istruttorio non include in sé la prova che il -OMISSIS- si sarebbe aggiudicato, con la probabilità richiesta in questo tipo di giudizio, l’incarico messo a concorso dalla P.a.
Il ricorso è respinto.
Peraltro, in considerazione della peculiarità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.