TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-11-06, n. 201912733

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-11-06, n. 201912733
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912733
Data del deposito : 6 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2019

N. 12733/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2004, proposto da
CA LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Irene Giuseppa Bellavia e Giuseppe Lavitola, con domicilio eletto presso lo studio LLavv. Giuseppe Lavitola in Roma, via Costabella, 23;



contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Murra e dall'avv. Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

delle determinazioni dirigenziali LLUfficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma nn. 378, 379, 385, 394 e 396 del 22.10.2003 con cui erano state rigettate le domande del ricorrente di sanatoria per gli abusi realizzati in via Pompeo Licinio nn. 92 -100 - 102, del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica di Roma ai sensi LLart. 32 della l.n. 47/1985 del 26.11.2002 prot. n. 36382, richiamato dai dinieghi di sanatoria, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma, ora Roma Capitale e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali LLUfficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma nn. 378, 379, 385, 394 e 396 del 22.10.2003 con cui erano state rigettate le sue domande di sanatoria per gli abusi realizzati in via Pompeo Licinio nn. 92 -100 - 102, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica di Roma ai sensi LLart. 32 della l.n. 47/1985 del 26.11.2002 prot. n. 36382, richiamato dai dinieghi di sanatoria, ed ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione LLart. 32 della l.n. 47/1985 in relazione agli artt. 49 e 23 del d.lgs.n. 490/1999; eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione LLart. 32 della l.n. 47/1985 in relazione all’art.49 del d.lgs. n. 490/1999, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; 3) violazione e falsa applicazione LLart. 32 della l.n. 47/1985, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; 4) violazione e falsa applicazione LLart. 32 della l.n. 47/1985, sotto altro profilo, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria; 5) violazione e falsa applicazione LLart. 32 della l.n. 47/1985, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria; 6) violazione e falsa applicazione LLart. 32 della l.n. 47/1985 in relazione alla normativa del Parco LLPP NT; 7) violazione e falsa applicazione LLart. 32 della l.n. 47/1985, in relazione al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione LL11.02.1960 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico – Zona PP NT e LLart. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P., eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria; 8) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; 9) violazione e falsa applicazione LLart. 32 della l.n. 47/1985 e LLart. 1 comma 10 della l.n. 449/1997, incompetenza; 10) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l.n. 47/1985, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste; 11) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 della legge n. 47/1985 e succ. mod. e di tutta la normativa del Parco LLPP NT, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; 12) illegittimità derivata e riflessa.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All’udienza pubblica del 4.10.2019 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sito nel Comune di Roma, via Pompeo Licinio n. 100-102 avente una superficie complessiva di circa 11.000 mq., ha affermato che su tale area, destinata all’esercizio LLattività agricola, esisteva da tempo un manufatto per il ricovero degli attrezzi agricoli e degli animali, ricostruito nel 1965 dal suo dante causa, sig. IG CA, su autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti, per dare riparo a pastori ed agnelli; “diverse esigenze sopravvenute collegate tanto alla conduzione agricola del fondo, che alla situazione familiare” avevano, poi, indotto il ricorrente ad eseguire sul manufatto stesso e sull’area ancora libera, senza richiedere preventivamente il necessario titolo abilitativo, alcuni interventi edilizi, che il sig. CA aveva successivamente inteso sanare accedendo al

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