TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2024-07-18, n. 202414726
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 14726/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07251/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7251 del 2024, proposto dai sigg.ri L A, D A, S A, A B, P B, M C, S C, F C, P C, G D T, G F, I G, A G, G G, V L C, G L, R L, G M, G F P, G P, A P R, A R, A S, R S, F T, R T e M V, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti G L, F P e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto ministeriale del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell’allegato A, recante “ TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. ”, dispone alla lettera A) che “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. ”
- ove occorra, della nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024, avente ad oggetto l’indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89/2024;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e le memorie del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti hanno rappresentato di aver proposto domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (“ ATA ”) per il triennio 2024-2027, nonché di aver svolto il servizio militare e/o quello sostitutivo civile della durata di un anno non in costanza di nomina presso un circolo o un istituto scolastico;
- gli stessi ricorrenti hanno evidenziato che: i) il Ministero dell’Istruzione e del Merito (“ Mim ”), con il d.m. n. 89 del 21 maggio 2024 ha disciplinato l’aggiornamento delle suddette graduatorie; ii) alla lettera A dell’Allegato A, recante “ Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A. ”, è stato specificato quanto segue: “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva ”; iii) nell’Allegato A/1, recante “ Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo ”, sub B) “ Titoli di servizio ” è stata invece prevista l’attribuzione di 6 punti per ogni anno di “ Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo ” (punto 7.1) e di 0,60 punti per ogni anno di “ Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici ” (punto 9);
- i ricorrenti hanno ritenuto le suddette previsioni della lex specialis immediatamente lesive della propria posizione, in quanto l’applicazione delle stesse darebbe luogo a una ingiustificata discriminazione in loro danno, in termini di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio: per il servizio militare e civile non svolto in costanza di nomina, infatti, è prevista l’attribuzione di un punteggio inferiore (0,60 punti per anno) rispetto all’ipotesi in cui esso sia stato svolto in costanza di nomina (6 punti per anno);
- il gravame è stato affidato ai seguenti mezzi: i) violazione degli art. 485 e 569 del d.lgs n. 297/1994; eccesso di potere; illegittimità e irragionevolezza dell’azione amministrativa; ingiustizia manifesta: l’opzione di valutare il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego in misura ridotta rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego sarebbe illegittima, irrazionale, foriera di discriminazioni e priva di supporto normativo; ii) violazione dell’art. 2050 del d.lgs n. 66/2000, nella parte in cui tale disposizione precisa che “ 1. i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici ”;
- il Dicastero si è costituito in resistenza al ricorso e con articolata memoria ne ha dedotto l’infondatezza;
- all’udienza camerale del 17 luglio 2024, all’esito della discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata assunta in decisione;
Considerato che:
- il ricorso va rigettato, in quanto è infondato, come già ritenuto in una vicenda speculare a quella