TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-03-25, n. 202405883

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-03-25, n. 202405883
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405883
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 05883/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05555/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5555 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento Prot. n. -OMISSIS- SEL Codice Concorso CAR2 emesso il 19 gennaio 2023, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022, ha espresso il giudizio di “ INIDONEO ”, con consequenziale esclusione del ricorrente dal concorso, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

- delle graduatorie finali di merito che saranno formate, in applicazione dell’articolo 13 del bando di concorso, dalla Commissione esaminatrice e del relativo decreto di approvazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, nella parte in cui pregiudicano l’utile collocamento del ricorrente;

- ove possa occorrere e per quanto di ragione, dell’articolo 11 del bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui dispone: “ Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio d’idoneità o d’inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso ”;

- ove possa occorrere e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, di cui all’All. al f.n. 99/1- 22 CC di prot. datato 1° ottobre 2022 del Centro nazionale di selezione e reclutamento, con l’annesso “A”, recante il “ Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi ”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022 e sul sito internet www.carabinieri.it, nella pagina dedicata al concorso in esame;

nonché per la condanna, ai sensi dell’articolo 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinandone l’inserimento nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione ovvero, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali relativi al ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 4 luglio 2023, per l’annullamento:

- del decreto del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, che ha approvato, fra l’altro, la graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) , del bando di concorso, allegata al verbale della Commissione esaminatrice n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto), che costituisce parte integrante del decreto;

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto);

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) , del bando di concorso, allegata al verbale della Commissione esaminatrice n. 41 del 31 marzo 2023, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento del ricorrente;

- degli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio;

nonché per il consequenziale accertamento del diritto dell’odierno ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato principalmente – insieme agli altri atti indicati in epigrafe – il provvedimento della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri in data 19 gennaio 2023, mediante il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo nell’ambito del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 55 del 12 luglio 2022.

2. Avverso il predetto provvedimento la parte ha dedotto un unico articolato motivo, con il quale ha allegato: il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e travisamento della situazione di fatto sotto il profilo dell’insussistenza di motivi ostativi all’assunzione, difetto e insufficienza di motivazione e istruttoria, errore sul metodo di accertamento, irragionevolezza e contraddittorietà;
il vizio di violazione di legge, con particolare riferimento all’articolo 11 del bando di concorso, nonché alle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e al relativo annesso “A”, recante il “ Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi ”.

Il ricorrente ha affermato che, alla luce delle considerazioni svolte dai due consulenti di parte di cui si è avvalso nelle rispettive relazioni, il giudizio di inidoneità attitudinale sarebbe affetto da evidenti vizi logici di intrinseca contraddittorietà tra quanto rilevato dalla Commissione, peraltro mediante locuzioni generiche e stereotipate, e quanto effettivamente emerso sul conto dell’interessato.

A questo riguardo, la parte ha evidenziato che la valutazione di “ non compatibile ” nelle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo si porrebbe in contraddizione con le valutazioni positive riportate nella relazione psicologica dell’Ufficiale psicologo e nella scheda attitudinale redatta dall’Ufficiale perito selettore.

D’altro canto, gli approfondimenti specialistici ai quali si è sottoposto il sig. -OMISSIS-, mediante la somministrazione di appositi test, avrebbero evidenziato l’insussistenza di criticità tali da supportare il giudizio negativo espresso nei confronti dell’interessato.

3. L’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ha depositato una relazione tecnica sulla vicenda oggetto di controversia, redatta a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, corredata di tutta la documentazione relativa alla valutazione attitudinale alla quale il candidato è stato sottoposto.

4. Il ricorrente ha depositato successivamente un atto di motivi aggiunti, con il quale ha esteso il gravame alla graduatoria del concorso, frattanto pubblicata.

5. Tenutasi la camera di consiglio del 19 luglio 2023, questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. -OMISSIS-del 2023, con la quale si è ritenuto che le ragioni del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., ed è stata, inoltre, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con le modalità stabilite nella medesima ordinanza.

6. Il ricorrente ha comprovato l’esecuzione dell’incombente posto a suo carico.

7. All’udienza pubblica del 17 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, per le ragioni che si espongono di seguito.

9. Va in primo luogo osservato che la procedura per l’accertamento dell’attitudine militare si svolge attraverso precise scansioni, le quali seguono un ordine predeterminato, che ha inizio con la compilazione del questionario informativo e la somministrazione dei test al candidato (test di massima performance DC 3.1;
test MMPI-2;
reattivo della figura umana).

Segue la valutazione dei risultati da parte dell’Ufficiale psicologo, il quale redige un’apposita relazione psicologica.

Si svolge poi l’intervista con l’Ufficiale perito selettore, che riporta le proprie osservazioni nella scheda di valutazione attitudinale.

Infine, la Commissione in sede collegiale – della quale fanno parte un Ufficiale perito selettore e un Ufficiale psicologo, diversi da quelli intervenuti nelle fasi precedenti, nonché un Ufficiale di grado superiore agli altri due componenti, che la presiede – esamina tutti gli atti confluiti nel c.d. “raccoglitore prove attitudinali” e svolge un colloquio conclusivo con il candidato, pervenendo, quindi, a formulare il giudizio finale.

10. Nel caso oggetto della presente controversia, la relazione psicologica contiene elementi nel complesso positivi sul conto dell’interessato, evidenziando che: “ Il candidato ha ottenuto un punteggio medio-alto (30/40) nel test di ragionamento logico e di flessibilità mentale che misura l’abilità nel riconoscere le sequenze logiche in una serie di diagrammi e simboli. Dall’analisi delle prove, in particolare del questionario informativo, si rilevano capacità di pensiero sufficientemente articolate. Considerato lo specifico contesto selettivo, l’atteggiamento assunto nella compilazione dei test è risultato sufficientemente collaborativo e disponibile all’autodescrizione. Tenuto conto dell’età anagrafica, sembra trattarsi di un giovane ancora in via di definitiva evoluzione e maturazione psicologica. Comunque, sembra determinato, produttivo e operoso. Sembra possedere un adeguato livello di fiducia in se stesso e risulta sufficientemente serio e responsabile. Relativamente ai rapporti interpersonali, non emergono criticità di rilievo. La motivazione all’assunzione di ruolo appare sufficientemente ponderata, sebbene maturata solo di recente ”.

Coerentemente con la finalità propria della relazione attitudinale, si tratta, tuttavia, di osservazioni non definitive, dalle quali l’Ufficiale psicologo trae elementi al fine di indicare gli aspetti da approfondire nelle successive fasi dell’ iter valutativo.

In particolare, nel caso in esame è stato suggerito di indagare specificamente la “ presenza di un intimo convincimento e spinta interiore indirizzata alla specifica attività, in grado di sostenerlo anche nei momenti critici ”, nonché la “ grinta, inclinazione per attività che richiedono vigore e dinamismo ”.

Nell’approfondire i predetti spunti, la successiva intervista attitudinale di selezione effettuata dall’Ufficiale perito selettore reca una valutazione pienamente positiva e in linea con i requisiti richiesti. Nella scheda di valutazione attitudinale sull’aspirante, infatti, si legge quanto segue, con riguardo alle tre aree di riferimento:

- area cognitiva: “ Il candidato ha conseguito sufficienti risultati negli studi (diploma istituto alberghiero con 80/100). L’eloquio è corretto e fluido. Le modalità di pensiero sono moderatamente articolate. Evidenzia poco interesse a tenersi informato ”;

- area comportamentale: “ Il concorrente si presenta al colloquio con atteggiamento rispettoso ed educato. Affronta il colloquio con una sufficiente sicurezza, disinvoltura e disponibilità al confronto. Non sono presenti particolari difficoltà nella gestione dei rapporti interpersonali, pur non ricercandoli attivamente ”;

- area dell’assunzione di ruolo: “ Il candidato evidenzia una motivazione prevalentemente indirizzata alla ricerca di un ‘posto sicuro’, ma nel complesso, altresì, si evincono adeguati valori e una sufficiente predisposizione a impegnarsi. È sufficientemente informato sul ruolo del carabiniere e sull’Istituzione. Si mostra consapevole delle sue potenzialità e potrebbe offrire sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al contesto specifico ”.

Si può, quindi, constatare che, a seguito dell’approfondimento degli aspetti indicati nella relazione psicologica, già di per sé positiva, la scheda di valutazione attitudinale redatta dall’Ufficiale perito selettore all’esito del colloquio individuale con il candidato delinea un profilo con valutazioni positive in tutte e tre le aree oggetto di osservazione.

A fronte di tale quadro, il giudizio collegiale della Commissione per gli accertamenti attitudinali conferma la valutazione positiva relativamente alla sola area cognitiva, ma perviene a ritenere insufficiente il ricorrente nell’area comportamentale e nell’area dell’assunzione di ruolo, sulla base delle seguenti motivazioni: “ L’aspirante affronta il colloquio con la Commissione con atteggiamento poco assertivo con dei tratti di accentuata sicumera. Molto centrato su se stesso di fronte alle sollecitazioni da parte dei membri della Commissione. Nel confronto dialettico non riesce a rispondere in modo pertinente e circostanziato alle domande formulate. Non risulta portato per ruoli che richiedono prontezza d’intervento in situazioni di stress. Nonostante l’esperienza di vita maturata, non risulta adeguatamente consapevole delle prerogative e dei compiti del ruolo per cui concorre. Mostra una motivazione fondata esclusivamente su aspetti idealistici, poco analizzata in rapporto al contesto dell’Istituzione. A fronte delle valutazioni emerse in sede di intervista individuale di selezione, il candidato, in una situazione triadica e che quindi alimenta maggiori sollecitazioni emotive, non riesce a gestire la propria emotività in maniera adeguata risultando poco capace di ben disimpegnarsi. Alla luce dei risultati delle prove attitudinali, e soprattutto del colloquio collegiale, il candidato al momento non riunisce i requisiti del profilo attitudinale del ruolo per cui concorre ”.

11. Si osserva che il giudizio conclusivo collegiale, che pure si afferma essere stato elaborato anche in considerazione dei precedenti esami già svolti dall’Ufficiale psicologo e dall’Ufficiale perito selettore, si distanzia notevolmente dalle relative risultanze, essendo basato, in realtà, esclusivamente sul colloquio finale con il candidato. Tale colloquio ha costituito quindi il dato decisivo per l’esito della prova, azzerando tutti gli altri elementi che, in senso prevalentemente favorevole all’interessato, erano stati sin lì raccolti, sulla base anche di dati oggettivi, come la batteria dei test.

La divaricazione tra le risultanze delle fasi procedimentali è quindi palese, e non può risolversi invocando, sulla base del dato letterale del bando, la mera prevalenza della valutazione collegiale rispetto a tutti gli altri dati emersi dal complesso della valutazione psicoattitudinale, la quale appare disegnata come un flusso necessariamente coerente di dati e giudizi via via raccolti sulla personalità dell’aspirante;
flusso nel quale, perciò, una marcata differenza tra gli esiti della prima fase, per lo più basata su dati oggettivi (secondo la scienza che governa la materia), e il giudizio finale non può allora non evidenziare una situazione di anomalia, da superare con un supplemento d’indagine o, quantomeno, con un approfondimento motivazionale specifico.

Diversamente opinando, infatti, le fasi precedenti al colloquio finale – nonostante siano basate in buona misura su dati obiettivi e verificabili, quali gli esiti dei test – risulterebbero di rango meramente accessorio e strumentale: attività simili più alla predisposizione di un fascicolo di informazioni per la Commissione, che a un’autonoma valutazione, sotto specifici aspetti, del profilo psicologico dell’aspirante.

La complessiva disamina dell’ iter procedurale induce, viceversa, ad attribuire alle fasi curate dall’Ufficiale psicologo e dall’Ufficiale perito selettore – tenuto conto anche degli elementi oggettivi, nei sensi sopra ricordati, che le caratterizzano – una rilevanza non inferiore alla fase rimessa alla Commissione, alla quale spetta sì il compito di finalizzare la valutazione, ma con l’onere, ove si trovi in disaccordo con le risultanze precedenti, di motivare approfonditamente e specificamente la propria decisione, rendendo trasparenti in modo analitico le ragioni che l’abbiano portata a discostarsi dal flusso valutativo coerente che abbia sin lì segnato il procedimento.

Nel caso di specie, il giudizio finale di inidoneità da parte della Commissione, nonostante la divergenza dalle risultanze istruttorie precedenti, si è limitato a richiamare la diversa opinione di chi ha svolto il colloquio collegiale rispetto agli elementi agli atti del procedimento e, in particolare, rispetto all’esito dell’intervista attitudinale con l’Ufficiale perito selettore, senza spiegare in modo analitico le ragioni dei differenti esiti tra le varie fasi e della prevalenza accordata alle risultanze del colloquio conclusivo.

Quanto all’eloquio del candidato, al suo atteggiamento complessivo e alla motivazione all’assunzione del ruolo, la Commissione ha, infatti, semplicemente sostituito le proprie osservazioni critiche a quelle contenute nella relazione psicologica e nella scheda di valutazione attitudinale, di segno opposto. Il risultato è stato quello di privare di ogni rilevanza il colloquio individuale del candidato con l’Ufficiale perito selettore e gli esiti dei test, neppure menzionati nel giudizio finale, così sostanzialmente facendo consistere tale giudizio unicamente nel colloquio finale con la Commissione in composizione collegiale e rendendo non trasparente, né verificabile la valutazione espressa.

12. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del giudizio di inidoneità impugnato, nonché, nei soli limiti dell’interesse del ricorrente, della graduatoria del concorso.

L’Amministrazione dovrà quindi ripetere il giudizio conclusivo collegiale, che dovrà essere svolto da parte di una Commissione in diversa composizione, la quale rivaluterà la documentazione relativa all’istruttoria già svolta dall’Ufficiale psicologo e dall’Ufficiale perito selettore, sottoponendo il candidato a un nuovo colloquio, salva ogni determinazione sull’esito.

In caso di superamento degli accertamenti attitudinali, l’Amministrazione dovrà sottoporre il candidato alle eventuali ulteriori fasi selettive e inserirlo infine in graduatoria, secondo il punteggio ottenuto e nel rispetto della lex specialis del concorso.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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