TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2024-06-18, n. 202401860

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2024-06-18, n. 202401860
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401860
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 01860/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01103/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 08.03.2024 di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro notificato al Sig. -OMISSIS- in data 19.03.2024;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;

Ritenuta l’infondatezza delle censure proposte, in quanto:

- il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Monza, con sentenza n. -OMISSIS-/2018, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del dpr 1990 n. 309;

- non solo, con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. -OMISSIS-/2022, depositata in data 25.10.2022, egli è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, del dpr 1990 n. 309;

- entrambe le condanne attengono a reati ostativi, non afferendo alla fattispecie attenuata di cui al comma 5 del medesimo art. 73, cui si riferisce la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023, che, pertanto, non rileva nel caso di specie;

- va ribadito che le condanne subite dal ricorrente sono in sé ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e determinano in modo vincolato il rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo;

- del resto, né le deduzioni del ricorrente, né la documentazione in atti evidenziano la presenza di legami familiari in Italia compresi tra quelli di cui all’art. 29 del d.lgs. 286/1998, a fronte dei quali si impone una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione;

- in tal senso non assume rilevanza il dedotto rapporto di convivenza con una cittadina italiana, in quanto si tratta di un rapporto non formalizzato e che resta estraneo alle previsioni dell’art. 29 del d.lgs. 286/1998;

In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La considerazione della fattispecie complessiva sottesa all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.

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