TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-05-09, n. 202400334

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-05-09, n. 202400334
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400334
Data del deposito : 9 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2024

N. 00334/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00139/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2024, proposto da
Officine Cst spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Latina, via Monti 30, presso lo studio dell’avv. A U che la rappresenta e difende unitamente all’avv.V P, giusta procura in atti.

contro

Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Itri (LT), largo Mameli n. 10, presso lo studio dell’avv. Mirko Di Biase, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

per l'ottemperanza,

- del decreto ingiuntivo n. 833/2018 – R.G.N. 3456/2018 emesso dal Tribunale di Cassino in data 14 agosto 2018 e depositato in Cancelleria in data 24 agosto 2018 notificato in data 20 settembre 2018 al Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore , dichiarato esecutivo in data 15 maggio 2023;

- della sentenza n. 165/2023 – RGN 4653/2018, pubblicata in data 8 febbraio 2023 dal Tribunale di Cassino, notificata in forma esecutiva al Comune di Ponza in data 27 febbraio 2023, munita di certificazione di passaggio in giudicato in data 11 maggio 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;

visto l'art. 114 c.p.a.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato, parte ricorrente chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 833/2018 emesso dal Tribunale di Cassino in data 14 agosto 2018, dichiarato esecutivo in data 15 maggio 2023.

In particolare, il ricorrente deduce che con il d.i. n. 833/2018 il Tribunale di Cassino ha ingiunto al Comune convenuto di pagare in favore del ricorrente la somma di euro 54.517,91 oltre interessi come da domanda. Avverso tale decreto è stata introdotta opposizione ed il relativo giudizio di cognizione è stato definito con sentenza n. 165/2023 di rigetto (e conferma integrale del d.i. opposto) passata in giudicato in data 11 maggio 2023.

Sicché il d.i. n. 833/2018 è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 15 maggio 2023 e notificato al Comune debitore in data 26 maggio 2023.

Lamentando la mancata ottemperanza ai richiamati provvedimenti, il ricorrente chiede al Collegio

di ordinare all’Amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine;
in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che il Collegio provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione e la condanna di quest’ultima alla corresponsione di una penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

2 - Si è costituito il Comune resistente eccependo, in via principale, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 243- bis , comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
in subordine, disporsi la sospensione della domanda.

3 - L’eccezione sollevata dal Comune resistente è fondata con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 243- bis , comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il comma 4 dell’art. 243- bis cit. prevede che, “ le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”;
il richiamato art. 243- quater del medesimo T.U. dispone al comma 1 che, “ entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ”;
mentre al comma 3 che “ la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia ”.

Nel caso di specie, risulta che il Comune convenuto abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dall’art. 243- bis cit., approvando il relativo piano della durata di 15 anni, con deliberazione consiliare n.10/2023 del 29 giugno 2023 (cfr. doc. 5, memoria di costituzione Comune).

Non essendo, medio tempore , intervenuta alcuna delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, basata sulla valutazione della relativa congruità rispetto al riequilibrio programmato, riservata dall’art. 243- quater cit. alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del comma 4 dell’art. 243- bis cit. che prevede la sospensione delle procedure esecutive – compresi i giudizi di ottemperanza – intraprese nei confronti dell’Ente locale sino al pronunciamento del Giudice contabile.

4 - Tenuto conto della peculiarità della fattispecie le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.

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