TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-10-14, n. 202405377
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 05377/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
la Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto in carica;il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
dell’atto prefettizio Prot. n.-OMISSIS- del 25.01.2024, di revoca delle misure di accoglienza, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente che, giunto in Italia, si è dichiarato asilante ed è stato accolto presso il Centro di Accoglienza di Caserta.
In data 25 gennaio 2024, tuttavia, la misura di accoglienza veniva revocata con l’atto impugnato adottato sul presupposto che il cittadino straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 28/11/2018 ed in data 21/12/2023;dunque, trattandosi di domanda reiterata, ne è stata disposta la revoca, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015.
2. Avverso il predetto atto, il ricorrente ha proposto il ricorso all’odierno esame in cui deduce molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1 In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto, pur in assenza del presupposto della indifferibilità, la revoca non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, non consentendo all’interessato di esporre le proprie difese in sede procedimentale.
2.2 In secondo luogo, sarebbe stato violato l’art. 23, dlgs 142/15, co. 1, il quale stabilisce che “ il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli art. 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di… c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'art. 29, dlgs n. 25/08 ”, mentre, al comma 2 - bis, che la revoca sia adottata “ in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate ”.
Nel caso di specie, tali parametri non sarebbero stati rispettati.