TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-05-26, n. 201002054
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Testo completo
N. 02054/2010 REG.SEN.
N. 01972/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1972 del 1999, proposto da:
N G, rappresentato e difeso dagli avv.ti T G e I V G, con domicilio eletto presso T G in Bari, via Bovio, 43/L;
contro
Ministero della Difesa e il Comando Regione Carabinieri Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – 4^ div., prot. n. 6/0059, con il quale si comunicava che “Nei confronti dei sottoelencati Ufficiali del Corpo Sanitario (Ufficiali medici) del Ruolo ad Esaurimento in servizio permanente, in applicazione dell’art.32 – c.3 bis – della legge 19.5.86, n. 224, introdotto dall’art.13, 1° comma della legge 27.12.1990 n. 404, le anzianità nei gradi di Maggiore e di Tenente Colonnello sono rideterminate ai fini giuridici dalla data a fianco di ciascuno indicata ed ai fini amministrativi dal 29.12.1990, data di entrata in vigore della suddetta legge 404/1990”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Regione Carabinieri Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. A P e uditi per le parti i difensori Antonella Antezza, su delega di I V G e l’avv. dello Stato Ines Sisto.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente, ufficiale medico con il grado di Maggiore dell’Arma dei Carabinieri (Ufficiale del Corpo Sanitario del Ruolo ad Esaurimento in servizio permanente), è stato posto in congedo a decorrere dal 7.5.87 per infermità derivante da causa di servizio.
Con l’impugnato decreto n. 6/0059 del 19.5.98, il Ministero della Difesa, in applicazione dell’art. 32 co. 3 bis della L. n. 224/86 introdotto dall’art. 13 della L. n. 404/90, ha rideterminato l’anzianità nel grado di Maggiore e di Tenente Colonnello di diversi Ufficiali del Corpo Sanitario dell’Esercito del ruolo ad esaurimento in servizio permanente.
Per ciò che concerne il ricorrente il predetto decreto ha previsto la decorrenza ai fini giuridici dell’anzianità nel grado di Maggiore dal 2.1.84 e ai fini amministrativi dal 29.12.90 (data di entrata in vigore della L. 404/90), nonché la decorrenza ai fini giuridici dell’anzianità nel grado di Tenente colonnello dal 2.1.86 e ai fini amministrativi dal 29.12.90.
Il ricorrente, assumendo di aver diritto alla retrodatazione del grado rivestito tanto agli effetti giuridici quanto agli effetti economici, ritiene che la promozione debba aver decorrenza anche a fini amministrativi dalla data di riconoscimento del grado superiore prevista per i fini giuridici.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1. inapplicabilità della normativa di cui sopra alla fattispecie;
2. violazione di legge;
3. difetto di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa-Direzione Generale del Personale Militare nonché il Comando Carabinieri Regione Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 15 aprile 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è inammissibile prima che infondato.
Deve infatti anzitutto rilevarsi che gli atti di inquadramento del pubblico dipendente costituiscono espressione di potere autoritativo e che, conseguentemente, la rivendicazione di un diverso e più favorevole inquadramento postula necessariamente la contestazione e l’impugnazione del provvedimento relativamente adottato.
Nel caso in esame, viceversa, il ricorrente non ha impugnato tempestivamente il provvedimento con cui si è disposto nei suoi confronti l’inquadramento oggetto di contestazione con riferimento alla decorrenza.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato (per stessa ammissione del ricorrente e come peraltro in atti documentalmente provato) risulta consegnato al ricorrente (a mani proprie) in data 20.5.99;il ricorso andava quindi notificato entro il termine del 19.7.99 a pena di decadenza, mentre viceversa il ricorso in esame è stato notificato all’Amministrazione presso l’Avvocatura dello Stato solo in data 31.7.99 – 2.8.99, nonché direttamente all’Amministrazione in data 4.8.99 – 6.8.99, con evidente tardività dell’azione impugnatoria e conseguente inammissibilità della correlata azione di accertamento, per i motivi sopra evidenziati.
La circostanza di cui sopra risulta preliminare ed assorbente ai fini della decisione rispetto ad ogni altra valutazione, dovendosi – per mero dovere di completezza – solo evidenziare che il ricorso risulta anche manifestamente infondato nel merito.
Ed invero, la valutazione per la promozione al grado superiore degli ufficiali del ruolo ad esaurimento, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 32 commi 1 e 2 della L. n. 224/86, possa avvenire con effetto retroattivo a far data dall’1.1.81 e dal giorno successivo alla data di promozione dei parigrado con maggiore o uguale anzianità inscritti nel ruolo normale o speciale.
Ai sensi della normativa vigente di cui alla citata legge 224/86 tale promozione ha effetto retroattivo ai soli fini giuridici, mentre gli effetti economici decorrono dal tempo di maturazione dei requisiti di avanzamento.
Il trattamento economico, in difetto di espresse e diverse statuizioni, non può che conseguire infatti ad un incremento qualitativo della prestazione resa dal dipendente (effettiva prestazione delle funzioni inerenti al grado superiore conseguito), nel rispetto del principio sinallagmatico che governa il rapporto, atteso che – viceversa – l’avanzamento disposto ai sensi del citato art. 32 risulta invece preordinato a realizzare un riequilibrio delle posizioni di ruolo previste per le diverse categorie di ufficiali.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.