TAR Napoli, sez. III, sentenza 2017-11-16, n. 201705417
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2017
N. 05417/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01873/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1873 del 2017, proposto da:
V E, titolare della Rivendita Tabacchi n. 7 sita in Benevento, e C F S, titolare della Rivendita Tabacchi n. 56 sita in Benevento, rappresentati e difesi dall’avvocato F R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via G. G. Orsini, 30;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via A. Diaz, 11;
nei confronti di
B.I.O.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Patrizia Brettone, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Cervantes, 55/14;
per l'annullamento
del provvedimento del 18/11/2016 prot. n. 86137 del Direttore dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania - Sezione Operativa Territoriale di Benevento, con cui è stata istituita la rivendita speciale annuale in Benevento alla via Aldo Moro nel locale Bar-emporio, ubicato all'interno della stazione di servizio automobilistico; della reiezione per silenzio-rigetto del ricorso gerarchico proposto dai ricorrenti in data 6-13/12/2016, di cui alla nota trasmessa a mezzo pec il 13/3/2017; della comunicazione di avvio del procedimento prot. 68925 dell'8/9/2016; per quanto possa occorrere, delle note del 31/3/2016 prot. 30398 e del 6/6/2016 prot. 47505; di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, laddove lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Campania e della B.I.O.S. s.r.l.;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2017 il dott. G E e uditi per le parti gli avvocati Rinaldi e Carbone e l'avvocato dello Stato Paola Ciannella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - I ricorrenti (nella dedotta qualità di titolari di rivendite ordinarie in Benevento) insorgono avverso il provvedimento di istituzione della rivendita speciale in favore della Società ricorrente, premettendo che:
- nel locale la M.E.G. SNAK S.r.l. svolge attività di bar ed era titolare di un patentino per la vendita di tabacchi dal 2009, più volte rinnovato sino alla soppressione a partire dall’1/1/2016;
- la richiesta di istituzione della rivendita speciale, da questa avanzata, veniva archiviata e la stessa istanza era proposta l’1/9/2016 dalla B.I.O.S. s.r.l. (costituita il 30/6/2016, il cui amministratore unico è legato da vincoli di affinità parentale);
- il 10/8/2016 sono stati registrati consecutivamente due contratti di locazione per distinte porzioni del locale (con la B.I.O.S. e la M.E.G. SNAK), con un canone esiguo a carico della controinteressata;
- con nota prot. 68925 dell’8/9/2016, l’Ufficio dei Monopoli dava avvio al procedimento, concludendolo positivamente con l’impugnato provvedimento del 18/11/2016 (in seguito, comunicando che il ricorso proposto in via amministrativa dai ricorrenti, con atto ricevuto il 13/12/2016, era da intendersi respinto per silenzio-rigetto).
1.2. Con il ricorso avviato per la notifica il 5/5/2017 a mezzo del servizio postale (poi perfezionatasi nei confronti dei destinatari), depositato l’11/5/2017, sono denunciati con cinque motivi la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e delle richiamate norme di legge e di regolamento disciplinanti la materia, nonché l’eccesso di potere per molteplici profili.
Il 27/5/2017 l’Amministrazione statale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In data 6/6/2017 si è costituito in giudizio la Società controinteressata, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero respinto.
La trattazione dell’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo all’udienza in camera di consiglio del 6/6/2017, su istanza della parte ricorrente.
2. I ricorrenti hanno formulato istanza di prelievo in data 21/6/2017 e prodotto memoria il 28/9/2017 (alla quale la controinteressata ha replicato con scritto difensivo depositato il 9/10/2017).
All’udienza pubblica del 31 ottobre 2017 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1. - Con le censure articolate si sostiene che:
1) è elusa la prescrizione di cui all’art. 6, sesto comma, lett. b), del D.M. n. 38 del 2013 (per la quale non devono sussistere “eventuali pendenze fiscali e/o morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili”), poiché:
- la licenza era stata chiesta inizialmente dalla MEG SNAK S.r.l. e successivamente dalla B.I.O.S. s.r.l., il cui amministratore unico è legato da vincoli di affinità parentale, al fine di superare la suddetta ragione ostativa a carico del legale rappresentante della prima Società;
- di ciò è prova la registrazione contestuale dei due contratti di locazione per lo stesso immobile, con un canone annuo per la controinteressata di € 3.600 per mq. 50 (sproporzionato rispetto agli € 36.000 dovuti dalla MEG SNAK per circa mq. 90), ponendo in essere un artificio per consentire il rilascio della licenza a favore di un soggetto formalmente in possesso dei requisiti, tenendo anche conto che le attività della