TAR Firenze, sez. I, decreto decisorio 2012-11-26, n. 201201674
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N. 01674/2012 REG.PROV.PRES.
N. 01471/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
VAIBUS s.c.ar.l., rappresentata e difesa dagli avv. R F e P L S, con domicilio eletto presso l’avv. P L S in Firenze, via dei Conti N. 3;
contro
Provincia di Lucca in persona del Presidentep.t., rappresentata e difesa dall'avv. A D C, con domicilio eletto presso l’avv. G V in Firenze, viale G. Mazzini N. 60;
per l'annullamento
A) con l’atto introduttivo del giudizio:
delle note del Dirigente del Servizio programmazione territoriale e mobilità - Ufficio trasporti e motorizzazione della Provincia di Lucca in data 08.06.2011 prot. n. 110126 e in data 29.06.2011 prot. 125860 aventi ad oggetto il “ Servizio di trasporto pubblico locale per il bacino di Lucca. Imposizione dell’obbligo di servizio " per i periodi 1-13 giugno 2011 e giugno - dicembre 2011,
nonché della delibera della Giunta provinciale di Lucca n. 165 del 17.05.2011 menzionata negli atti predetti, nonché degli atti presupposti ed esecutivi anche se incogniti e segnatamente della delibera di G.P. n. 164 del 13.05.2011.
B) con i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2011
della determinazione del Dirigente del Servizio programmazione territoriale e mobilità - Ufficio trasporti e motorizzazione della Provincia di Lucca in data 08.07.2011 prot. n. 3567 avente ad oggetto " Prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano per l'anno 2011 - imposizione dell'obbligo di servizio ex articolo 5 comma 5 del regolamento CE n. 1370/2007 - periodo 13/06/2011 - 31/12/2011 ".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto depositato il 25/10/2012 - sottoscritto per adesione dal difensore della Provincia di Lucca - con cui la parte ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa e chiede la compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto che il ricorso va conseguentemente dichiarato improcedibile, a spese compensate tra le parti;
Visti gli artt. 35 co. 1 lett. c) e 85 c.p.a.;