TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300154
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 00154/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento a firma del Prefetto di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS-/2016/Area I/AM-White List. del 03.01.2022 e notificato il 04.01.2022, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di iscrizione della società ricorrente nella White List della Prefettura di Reggio Emilia e la contestuale cancellazione della predetta società dall’elenco delle imprese richiedenti;
2) della comunicazione di avvio del procedimento a firma del Vice Prefetto Vicario della Prefettura – U.T.G. della Provincia di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS-/2016/Area I/ White List del 25.11.2021 e notificata il 30.11.2021;
3) di ogni altro atto presupposto e/o collegato e/o connesso e/o consequenziale rispetto ai precitati atti e provvedimenti, ivi compreso il meramente richiamato verbale della riunione del Gruppo Interforze in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 30 giugno 2016, la società -OMISSIS-, odierna ricorrente, ha richiesto l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, c.d. White List, della Prefettura di Reggio Emilia relativamente alle attività previste dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e s.m.i..
All’esito di articolata istruttoria, in data 30 novembre 2021 la Prefettura di Reggio Emilia inviava all’odierna ricorrente preavviso di diniego cui non seguiva, da parte della ricorrente, alcun invio di memorie.
Preso atto di tale situazione, il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia ha emesso, in data 3 gennaio 2022, il provvedimento di diniego di iscrizione in white list n. -OMISSIS-/2016/AreaI/White List, di cui in epigrafe, notificato in data 4 gennaio 2022, con cui ha rigettato la domanda presentata dalla società -OMISSIS- in data 30 giugno 2016.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 31 marzo 2022, la società -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 (co. 1 e 2), 3 della L. 7.08.1990 n. 241 (e succ. modd.) e dell’art. 97 Costituzione; Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 35, e 41 Costituzione - Eccesso di potere per difetto di valutazione comparativa di interessi e benefici e ragionevolezza; eccesso di potere per carenza di motivazione, incongruità, illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per violazione del diritto di difesa;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2 e 3, D.P.C.M. 18 aprile 2013; Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. 7.08.1990 n. 241 (e succ. modd.); eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; eccesso di potere eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e del diritto di difesa;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.08.1990 n. 241 (e succ. modd.); Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, co. 52 e 52 bis, L. 6.11.2012 n. 190, degli artt. 2, co. 2, lett. b) e 7 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, oltre che di cui all’art. 5-bis del D.L. 6.06.2012 n. 74; Violazione e falsa applicazione, quanto meno in via derivata, degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto ed in diritto; eccesso di potere per difetto di valutazione comparativa di interessi e benefici e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed arbitrarietà. Eccesso di potere per contrasto con precedenti manifestazioni di volontà; eccesso di potere per violazione del diritto di difesa.
Si sono costituiti in giudizio, in data 4 aprile 2022, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, depositando poi in data 15 aprile 2022 copiosa documentazione e, in data 20 aprile 2022, relativa memoria.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 27 aprile 2022, è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare in quanto “dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa, non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso,