TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300154
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 00154/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00132/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

1) del provvedimento a firma del Prefetto di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS-/2016/Area I/AM-White List. del 03.01.2022 e notificato il 04.01.2022, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di iscrizione della società ricorrente nella White List della Prefettura di Reggio Emilia e la contestuale cancellazione della predetta società dall’elenco delle imprese richiedenti;

2) della comunicazione di avvio del procedimento a firma del Vice Prefetto Vicario della Prefettura – U.T.G. della Provincia di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS-/2016/Area I/ White List del 25.11.2021 e notificata il 30.11.2021;

3) di ogni altro atto presupposto e/o collegato e/o connesso e/o consequenziale rispetto ai precitati atti e provvedimenti, ivi compreso il meramente richiamato verbale della riunione del Gruppo Interforze in data -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza del 30 giugno 2016, la società -OMISSIS-, odierna ricorrente, ha richiesto l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, c.d. White List, della Prefettura di Reggio Emilia relativamente alle attività previste dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e s.m.i..

All’esito di articolata istruttoria, in data 30 novembre 2021 la Prefettura di Reggio Emilia inviava all’odierna ricorrente preavviso di diniego cui non seguiva, da parte della ricorrente, alcun invio di memorie.

Preso atto di tale situazione, il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia ha emesso, in data 3 gennaio 2022, il provvedimento di diniego di iscrizione in white list n. -OMISSIS-/2016/AreaI/White List, di cui in epigrafe, notificato in data 4 gennaio 2022, con cui ha rigettato la domanda presentata dalla società -OMISSIS- in data 30 giugno 2016.

Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 31 marzo 2022, la società -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 (co. 1 e 2), 3 della L.

7.08.1990 n. 241 (e succ. modd.) e dell’art. 97 Costituzione;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 35, e 41 Costituzione - Eccesso di potere per difetto di valutazione comparativa di interessi e benefici e ragionevolezza;
eccesso di potere per carenza di motivazione, incongruità, illogicità e contraddittorietà;
eccesso di potere per violazione del diritto di difesa;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2 e 3, D.P.C.M. 18 aprile 2013;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L.

7.08.1990 n. 241 (e succ. modd.);
eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
eccesso di potere eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e del diritto di difesa;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.

7.08.1990 n. 241 (e succ. modd.);
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, co. 52 e 52 bis, L.

6.11.2012 n. 190, degli artt. 2, co. 2, lett. b) e 7 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, oltre che di cui all’art.

5-bis del D.L.

6.06.2012 n. 74;
Violazione e falsa applicazione, quanto meno in via derivata, degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto ed in diritto;
eccesso di potere per difetto di valutazione comparativa di interessi e benefici e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà;
eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed arbitrarietà. Eccesso di potere per contrasto con precedenti manifestazioni di volontà;
eccesso di potere per violazione del diritto di difesa.

Si sono costituiti in giudizio, in data 4 aprile 2022, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, depositando poi in data 15 aprile 2022 copiosa documentazione e, in data 20 aprile 2022, relativa memoria.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 27 aprile 2022, è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare in quanto “dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa, non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, anche alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di interdittive antimafia da cui il Collegio non intende discostarsi;” .

L’odierna ricorrente ha presentato appello cautelare avverso la sopra menzionata ordinanza ed il Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. -OMISSIS- del 25 luglio 2022 ha respinto il predetto appello.

In data 30 novembre 2022 parte ricorrente ha depositato documentazione e poi, in data 4 dicembre 2022, memoria finale.

Infine, all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

2.1. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in quanto nel presente caso “il difetto di motivazione impedisce di comprendere le ragioni ed i dati specifici in base ai quali è stata assunta la scelta operata dall’Amministrazione, di verificarne il percorso logico seguito nell’applicazione dei criteri generali al caso concreto” .

Inoltre, secondo parte ricorrente “nella fattispecie, risulta a fortiori violato financo il fondamentale principio a tutela del diritto di difesa, non appena si consideri che il Prefetto si limita sostanzialmente a richiamare il D.P.C.M. 18 aprile 2013 senza nemmeno specificare quali norme risulterebbero violate a fronte di un riferimento normativo esteso: ebbene, se l’Amministrazione non adempie ai propri obblighi motivazionali individuando le precise disposizioni ritenute violate, risulta poi concretamente leso il diritto di difesa” .

2.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che il provvedimento di che trattasi risulta analiticamente motivato rispetto alle ragioni del diniego, dando puntualmente conto dei rapporti di parentela del signor -OMISSIS-, amministratore unico e proprietario al 100% delle quote societarie dell’odierna ricorrente, delle sue frequentazioni con soggetti controindicati e dei rapporti commerciali della società odierna ricorrente ritenuti sintomatici del pericolo di infiltrazione.

Ne deriva, dunque, che non sussiste alcun difetto di motivazione nel presente caso nei confronti del provvedimento impugnato, che riporta più elementi che hanno condotto all’impugnato diniego, e pertanto risulta del tutto infondata l’affermazione di parte ricorrente secondo cui non sarebbe possibile comprendere “le ragioni ed i dati specifici in base ai quali è stata assunta la scelta operata dall’Amministrazione” , come del resto si evince anche dalla lettura del terzo motivo di impugnazione in cui parte ricorrente contesta analiticamente i vari elementi posti alla base del diniego, così dimostrando di aver ben compreso quali siano i predetti elementi che costituiscono la base del predetto diniego.

Per quanto concerne, poi, il mancato riferimento alle norme violate, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato fa riferimento sia alla legge n. 190/2012 che al D.Lgs n. 159/2011, ossia la normativa base in materia di interdittive, e, dunque, il provvedimento impugnato appare congruamente motivato anche con riferimento alla necessaria cornice legislativa alla base del medesimo.

Per quanto concerne, poi, la lamentata lesione del diritto di difesa, il Collegio non può che rimarcare il fatto che parte ricorrente ha omesso ogni interlocuzione procedimentale con l’Amministrazione, non avendo prodotto nulla in seguito al preavviso di diniego notificato alla stessa in data 30 novembre 2021, e, dunque, risulta palesemente illogico, oltre che infondato, lamentare oggi una violazione del diritto di difesa della società ricorrente quando la stessa non ha esercitato tale diritto in sede procedimentale prima dell’emissione del provvedimento di diniego impugnato.

3.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso “è giunto dopo oltre cinque anni e mezzo” dalla presentazione della relativa istanza mentre “l'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 sancisce l'obbligo per la Prefettura competente di provvedere nel termine di novanta giorni dalla presentazione” .

3.2. - Il motivo è palesemente infondato.

Il Collegio osserva che, come condivisibilmente affermato da unanime giurisprudenza, “Sul termine per la conclusione del procedimento e sugli effetti pregiudizievoli della sua eccessiva durata, si concorda sulla considerazione che, in assenza di una norma che qualifichi espressamente come perentorio il termine di conclusione del procedimento, la violazione di quest’ultimo non comporta la consumazione del potere in capo all’Autorità procedente e la conseguente illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4061/2021).

Da quanto sopra riportato ne deriva, dunque, che il mancato rispetto nel presente caso del termine di 90 giorni per l’emissione del provvedimento finale relativo all’istanza di iscrizione in white list non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento stesso.

Inoltre, sul punto, il Collegio rileva che la sentenza citata da parte ricorrente a proprio favore su tale punto (TAR Calabria - Reggio Calabria, n. 18 del 7 gennaio 2020) risulta del tutto inconferente in quanto concerne il giudizio di ottemperanza relativo alla liquidazione di un contributo economico.

4.1. - Col terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità del diniego impugnato formulando censure avverso i vari elementi posti alla base del predetto diniego.

In particolare, parte ricorrente afferma, con riguardo alle parentele del signor -OMISSIS-, che si tratterebbe “di rapporti che, per loro natura, per carente intensità, e per carenza di altre caratteristiche concrete, non lasciano ex se ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata” .

Per quanto concerne, poi, i rapporti commerciali intrattenuti dalla società ricorrente con la società -OMISSIS-, ritenuti di particolare rilevanza nel provvedimento impugnato, parte ricorrente afferma che “al riguardo, non si vede cosa si debba imputare alla Società ricorrente, anche perché il riferito provvedimento interdittivo antimafia riguarderebbe proprio un terzo rispetto alla Società -OMISSIS-, né è dato comprendersi che tipo di legame tale -OMISSIS- -OMISSIS- dovrebbe avere con la ricorrente (né il Prefetto acclara alcunchè)” .

Per quanto attiene, poi, alle frequentazioni del signor -OMISSIS-, parte ricorrente afferma che “il provvedimento gravato…indica qualche controllo che non attesta certo ed ex se frequentazioni assidue e costanti dell’amministratore della ricorrente con soggetti non dediti all’honeste vivere (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 15.05.2017, n. 2253). Ciò per non dire che i pochi controlli citati dal Prefetto rimangono intrinsecamente inconferenti sia perché alquanto risalenti nel tempo, sia perché l’Amministrazione non fornisce alcun elemento oggettivo utile a supportare l’asserito pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiosa, non risultando neppure dimostrati davvero frequentazioni assidue e constanti con soggetti malavitosi” .

Sulla base delle sopra riportate censure, parte ricorrente conclude che “In definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, ma al fine di ritenere provato un determinato fatto (nella specie il rischio di condizionamento mafioso), avrà cura di accertare che “ l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (ex multis, Cons. Stato Sez. III, Sent. 26-04-2017, n. 1923). Ebbene, di questo ragionamento – al di là di mere clausole di stile ivi rinvenibili - non v'è traccia in seno al provvedimento di diniego oggi gravato” .

4.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva, in via preliminare, che i vari elementi posti alla base del diniego impugnato vanno esaminati nella loro stretta ed unitaria correlazione che fornisce un adeguato quadro della situazione, risultando del tutto erroneo procedere alla loro contestazione singolare senza che ne sia valutata la stretta correlazione che conduce ad una visione di insieme relativa all’impresa istante, e ciò in accordo a granitica giurisprudenza secondo cui “nella materia di che trattasi è proprio la visione di insieme dei diversi fattori ed elementi istruttori che può consentire di coglierne l'esatta portata indiziaria, la quale viceversa rischierebbe di sfuggire ad una loro diagnosi ripartita e atomistica. Dunque, il metodo della lettura organica e sistematica del quadro istruttorio presenta una indubbia valenza “euristica” - e non puramente descrittiva - laddove capace di far emergere, nella interpolazione di dati apparentemente spuri, una possibile trama di collegamenti e relazioni, fattuali o deduttive, capaci di illuminare la consistenza singola e complessiva degli elementi che compongono l’intero compendio probatorio.” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5770/2021).

Statuito quanto sopra, il Collegio osserva che, con riferimento alle parentele numerose elencate nel diniego impugnato, risultano del tutto inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati da parte ricorrente, che si riferiscono a casi in cui si è in presenza di un “mero rapporto di parentela” ed in cui è stato affermato che tale solo rapporto non è sufficiente a dare conto del tentativo di infiltrazione atteso che nel presente caso, per tutto quanto sopra detto, sussistono anche altri elementi nei confronti dell’impresa ricorrente (rapporti commerciali e frequentazioni del legale rappresentante) che si affiancano all’elemento relativo alla parentela del signor -OMISSIS- che, dunque, va letto in sinergia con gli altri elementi nel delineare una situazione di fatto la cui valutazione risulta congrua ed immune da illogicità.

Ribadito, dunque, che l’elenco delle parentele del signor -OMISSIS- va letto congiuntamente agli altri elementi presenti nel diniego, il Collegio rileva come le predette parentele siano significative, specie considerando il contesto socio-familiare in cui le stesse si esplicano, e dunque le stesse ben consentono di ritenere sussistente, in combinata lettura con gli altri elementi presenti nel provvedimento, il pericolo di infiltrazione mafiosa alla base del diniego impugnato.

Per quanto attiene, poi, ai rapporti commerciali con la società -OMISSIS- -OMISSIS- Srl, il Collegio osserva che i predetti rapporti commerciali, individuati come fonte di criticità, sono di assoluta rilevanza ai fini della formazione del giudizio prefettizio, latamente discrezionale e di stampo prognostico, circa il possibile condizionamento della criminalità organizzata;
il provvedimento impugnato, difatti, afferma in maniera esauriente che i soci di tale società risultano essere stretti parenti di -OMISSIS- -OMISSIS-, soggetto già attinto da interdittiva antimafia.

Infine, per quanto concerne le frequentazioni del signor -OMISSIS-, il Collegio rileva che le stesse sono plurime e, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non risalenti nel tempo in quanto vi sono prove di frequentazioni del 2005 e del 2007 cui si sono affiancati controlli del 2013 e del 2016, dando così prova di una costante frequentazione nel tempo da parte del signor -OMISSIS- di soggetti controindicati.

5. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.

6. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.

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