TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-04, n. 202404392

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-04, n. 202404392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404392
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 04392/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13434/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13434 del 2018, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi, 5;



contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della nota del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Risorse Umane NC 333-G/2.1.2584.11, notificata in data 11.9.2018, con cui si è disposto il diniego di corresponsione dell’indennità speciale e l’assegno di lungo servizio all’estero; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 marzo 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il dott. M M ha impugnato e chiesto l’annullamento della nota del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Risorse Umane NC 333-G/2.1.2584.11, notificata in data 11.9.2018, con cui si è disposto il diniego di corresponsione dell’indennità speciale e l’assegno di lungo servizio all’estero, ai sensi degli artt. 1808 e 2164 del d.lgs. 66/2010, nonché del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di data ed estremi sconosciuti, richiamato nella nota impugnata, sul trattamento economico da corrispondere agli esperti nazionali distaccati.

Il ricorrente ha esposto di ricoprire “la carica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato – in forza presso il servizio corsi della Direzione centrale per gli Istituti di Istruzione ”, e di essere stato “ distaccato in qualità di END (Esperto Nazionale Distaccato) a Bruxelles presso l’ESDC (European Security And Defence College) in Italiano AESD (Accademia Europea della Sicurezza e la Difesa) a partire dal 1° settembre 2013. Più precisamente, con decreto del Capo della Polizia di Stato del 19/8/2013 veniva autorizzato l’invio a Bruxelles (…), per un periodo di due anni presso l’European Security and Defence (Accademia Europea della Sicurezza e Difesa) in qualità di Second National Expert in training and Educations. Detto distacco veniva prorogato, con decreto del Capo della Polizia dell’8/08/2015, fino al 31/08/2017 e successivamente fino al 15 gennaio 2018 ” (cfr. pag. 2).

Ha soggiunto che negli atti autorizzatori è stato previsto che “ il Dipartimento della Pubblica Sicurezza continuerà a corrispondere gli emolumenti fissi spettanti, mentre gli oneri di missione – per differenze con quanto corrisposto al dipendente in base alla normativa sugli esperti Nazionali Distaccati presso il Consiglio dell’Unione Europea – saranno a carico del Centro di Responsabilità ““Dipartimento di Pubblica Sicurezza”” presso il Ministero dell’Interno ” (cfr., ancora, pag. 2).

Ha, però, lamentato che siccome “ le indennità di soggiorno fruite (…) in virtù della normativa comunitaria non sono state adeguate alle effettive esigenze di vita nella nuova sede di servizio ”, ha presentato in data 16.9.2013 una domanda finalizzata al “ riconoscimento dell’indennità speciale connessa al lungo servizio all’estero e le altre indennità previste dall’art. 1808 e dall’art. 2164 del d.lgs. n. 66/2010, laddove l’ammontare del rimborso forfettario dell’indennità di soggiorno corrisposto dall’Accademia per la Difesa e la Sicurezza non era adeguato alle sue concrete esigenze ” (cfr. pag. 4).

In sostanza: ha rappresentato alla propria Amministrazione gli aggravi sopportati (il prezzo d’affitto delle case già ammobiliate a Bruxelles maggiorato del 25% circa; l’affitto mensile di €. 1.200 oltre alle spese condominiali; la stipulazione di un contratto tipo “flat” per il servizio di telefonia fissa ed internet; l’acquisto di materiale informativo (saggi, libri, riviste specializzate, cd, dvd) e la partecipazione a corsi (ad esempio di specializzazione linguistica); la necessità di provvedere, a proprio carico, alle spese relative ai pasti, stante l’assenza di una mensa di servizio o di buoni pasto; il costo medio a persona di €. 300,00 per raggiungere la propria città di residenza).

Emolumenti negati con l’impugnato provvedimento, la cui legittimità è stata censurata per i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 1808 e 2164 del d.lgs. 66/2010; della decisione dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 23.2.2010; eccesso di potere per errore sui fatti, illogicità, irrazionalità, difetto di motivazione, travisamento, disparità di trattamento.

In prima

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