TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2009-03-17, n. 200901495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2009-03-17, n. 200901495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200901495
Data del deposito : 17 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05447/2008 REG.RIC.

N. 01495/2009 REG.SEN.

N. 05447/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5447 del 2008, proposto da: D G G, rappresentato e difeso dagli avv.ti A P, A V, con domicilio eletto in Napoli, via Sant'Aspreno n. 13;

contro

–il Ministero della Economia e Finanze, in persona del legale rapp.te p.t.;
–il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rapp.te p.t.;
–il Centro Militare di Medicina Legale di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t.;
rappresentati e difesi dall'avv.ra distr.le dello Stato, con domicilio eletto in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato - verbale ml/b n. 336/08;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Economia e Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/03/2009 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1.– La parte ricorrente, militare della Guardia di Finanza, si duole che l’amministrazione ne abbia disposto il collocamento in congedo assoluto a seguito di giudizio di non idoneità permanente al servizio militare.

Articola pertanto due motivi con cui deduce la violazione di legge (L. 241/1990;
L. 266/1999;
D.M. Finanze 22388/2002) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’accoglimento.

2.– Resiste l’amministrazione, concludendo per la reiezione.

3. – La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza indicata.

DIRITTO

4.– Il Tribunale giudica il ricorso infondato.

Il punto dirimente ed insuperabile di causa è dato dal giudizio diagnostico espresso dalla competente commissione medica che ha concluso per una “persistente depressione psicotica (pregressa delirante) in attuale trattamento psicofarmacologico”. Ne è seguita una valutazione di non idoneità “permanente al S.M.I. in modo assoluto dalla data odierna e da collocare in congedo assoluto. E’ non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dell’A.D. (L. 266/1999)”.

A fronte di tali stringenti valutazioni, espressive di una valutazione tecnico–discrezionale di esclusiva spettanza della amministrazione e sindacabile dal G.A. nei ristretti ambiti di una manifesta erroneità e/o irrazionalità, qui certamente assente, non possono trovare ingresso le censure articolate dalla diligente difesa e volte sia a censurare sia gli esiti dell’indagine clinica (alla stregua di accertamenti di parte), sia a contestare la ritenuta non reimpiegabilità in altre aree lavorative.

Oltre il richiamo, ripetesi, alla consolidata giurisprudenza in tema di vincolatività degli accertamenti medici (“Il giudizio espresso dalla commissione medica militare sulla idoneità fisica del militare (nella specie, Guardia di finanza) costituisce espressione tipica di discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente per quanto concerne la logicità della valutazione e la congruenza delle conclusioni”: Consiglio Stato, sez. VI, 16 settembre 2008, n. 4347;
“Il giudizio che le commissioni mediche militari sono chiamate ad esprimere sull'arruolamento o la permanenza in servizio dei militari (nella specie, Carabinieri) è espressione di una particolare discrezionalità tecnica che attiene al merito dell'azione amministrativa”: CdS sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5842), basta qui menzionare la seguente massima: “In forza dell'art. 14 comma 5 l. 28 luglio 1999 n. 266, spetta in via esclusiva alla commissione medica ospedaliera militare il giudizio di idoneità al transito del personale delle forze armate (incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza) giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze”: Consiglio Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904.

Il ricorso è pertanto da respingere.

5.– Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.

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