TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400526
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 01058/2024 REG.RIC.

N. 00526/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01058/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2024, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 09.05.2024 con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze, Direzione Generale Territorio Centro, Sezione Coordinata di Grosseto, ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada,

- nonché della nota del 14.03.2024 di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;

- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, comunque connesso, presupposto o conseguente rispetto a quelli sopra indicati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. Marcello Faviere;


Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Motorizzazione Civile di Firenze ha disposto la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, a seguito di un episodio occorso in data 8.08.2023 segnalato dalla Polizia Stradale di Grosseto, distaccamento di Orbetello.

Considerato, ad una prima delibazione sui fatti di causa, che le doglianze enucleate nel ricorso non appaiono munite di fumus boni iuris giacché il provvedimento risulta emanato a seguito di rituale contraddittorio e coerente con le conclusioni cui giungono gli accertamenti della Polizia Stradale;

Considerato, quanto al periculum in mora , che il ricorrente lamenta un generico disagio nel raggiungere la sede presso cui svolge il servizio di messa in prova presso la Misericordia di Montalcino (SI) nonché nel disbrigo delle ordinarie incombenze lavorative, ma ciò non integra quel danno grave ed irreparabile necessario per il rilascio dei provvedimenti cautelari. Nella composizione degli interessi in gioco, infatti, occorre ricordare che la revisione della patente non ha finalità sanzionatorie o punitive ma è una misura volta a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, cui occorre accordare prevalenza in presenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 19/04/2019, n. 593).

Ritenuto, pertanto, di rigettare l’istanza cautelare, impregiudicata ogni ulteriore valutazione nella trattazione del merito della causa.

Ritenuto di poter compensare le spese di lite per la presente fase.

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