TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300468

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300468
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 00468/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00364/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, corso Garibaldi, 124;



contro

U.T.G. - Prefettura di Ancona e Questura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;



nei confronti

Questura di Ancona - Commissariato di Pubblica Sicurezza di J, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione

- del decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato il 27.4.2022, con cui “ …è fatto divieto al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, sopra generalizzato, di detenere armi, munizioni o altro materiale esplodente …” e si dispone che “ …il Commissariato di P.S. di J è incaricato della notifica del presente provvedimento, dell'immediato ritiro delle armi e munizioni, a qualsiasi titolo eventualmente ancora detenute dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché della relativa custodia… ” e si ingiunge al ricorrente “… di provvedere entro 150 giorni dalla notifica del presente decreto, alla cessione delle armi e munizioni suindicate. Nello stesso termine dovrà comunicare a questo Ufficio l'avvenuta cessione. In caso contrario, ne dispone la confisca per il successivo versamento alla competente Autorità Militare che provvederà ai sensi dell'art. 6, ultimo cpv, della L. 22.5.75, n. 152 ”;

- di tutti gli atti al decreto preparatori, presupposti, preordinati, connessi e conseguenti, tra cui, in particolare

- la nota -OMISSIS-, con la quale il dirigente del Commissariato di P.S. di J ha proposto l'adozione del provvedimento di divieto, detenzione armi, munizioni o altro materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.;

- la nota -OMISSIS- del Commissariato di P.S. di J, recante il parere circa la (presunta) mancanza in capo all'istante dei requisiti di affidabilità alla detenzione e al corretto utilizzo delle armi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona e della Questura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce per l'annullamento:

- del decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui “ …è fatto divieto al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-… di detenere armi, munizioni o altro materiale esplodente… ” e si dispone che “ …il Commissariato di P.S. di J è incaricato della notifica del presente provvedimento, dell'immediato ritiro delle armi e munizioni, a qualsiasi titolo eventualmente ancora detenute dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché della relativa custodia… ” e si ingiunge al ricorrente “ …di provvedere entro 150 giorni dalla notifica del presente decreto, alla cessione delle armi e munizioni suindicate. Nello stesso termine dovrà comunicare a questo Ufficio l'avvenuta cessione. In caso contrario, ne dispone la confisca per il successivo versamento alla competente Autorità Militare che provvederà ai sensi dell'art. 6, ultimo cpv, della L. 22.5.75, n. 152 ”;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, preordinati, connessi e conseguenti, tra cui, in particolare: i) la nota -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Commissariato di P.S. di J ha proposto l'adozione, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., del provvedimento prefettizio; ii) la nota -OMISSIS- del Commissariato di P.S. di J, recante il parere circa la (presunta) mancanza in capo all'istante dei requisiti di affidabilità alla detenzione e al corretto utilizzo delle armi.

2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.

In data 25 settembre 2021 il Commissariato di P.S. di J ritirava al ricorrente, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S, 3 pistole, alcuni caricatori e numerose munizioni fino a quel momento regolarmente detenuti dal sig. -OMISSIS-, sull'assunto che a carico di quest’ultimo sussistessero fondati motivi per ritenere che l’interessato non fosse più in possesso dei necessari requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi e munizionamento.

Seguiva la comunicazione della Prefettura di Ancona del 30 settembre 2021 del seguente letterale tenore: “ Il Commissariato di P.S. di J, con nota -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha comunicato che, in data 25.9.21, propri operatori hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni detenute dalla S.V., perché resosi responsabile di presunti maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre e della sorella, le quali temono per la loro incolumità. Per il comportamento tenuto, la S.V. non offre più garanzie di affidabilità in ordine alla detenzione di armi e munizioni. Ciò premesso, si comunica, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e succ. modificazioni, l'avvio del procedimento per disporre nei Suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni o altro materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. La S.V. potrà comunque presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, memoria scritta e/o documenti pertinenti l'oggetto del procedimento ”.

Il ricorrente, con memoria difensiva presentata il 13 ottobre 2021, chiedeva l'archiviazione del procedimento, osservando:

- di non avere mai posto in essere alcun atto di maltrattamento nei confronti della madre e della sorella;

- al contrario, di accudire quotidianamente l'anziana genitrice con affetto e particolare cura;

- che le armi oggetto di sequestro sono il residuo della sua precedente attività di titolare di un istituto di vigilanza privata e sono state sempre custodite in una cassetta che ne garantisce la sicurezza e la custodia;

- di non avere mai dato adito a rilievi in tutta la sua vita professionale in merito alla tenuta delle armi, per cui è del tutto ingiustificato il dubbio maturato dalla Prefettura circa il possibile abuso delle pistole

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