TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300087
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00087/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00103/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C S, G M, E R, G A B, F B, G R, P B, rappresentati e difesi dagli avvocati D A, D A, A A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D A in Genova, via Corsica, n. 19/10;

contro

Città Metropolitana di Genova (già Provincia di Genova), rappresentata e difesa dagli avvocati V M, C S, L O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V M in Genova, Piazzale Mazzini, n. 2;
Comune di Ronco Scrivia, rappresentato e difeso dall’avvocato R Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, n. 10/4;

per l’annullamento

con il ricorso introduttivo: del Provvedimento Dirigenziale n. 4647/2014 di diniego dell’utilizzo dell’area demaniale per il mantenimento del ponte carrabile a servizio di abitazioni private sul rio Ladde in Località Via Giovanni Balbi nel Comune di Ronco Scrivia;

con motivi aggiunti: della nota prot. 3820 del 23.05.2018 del Comune di Ronco Scrivia, in forza della quale l’Amministrazione comunale ha statuito che «il ponte in questione risulta ad esclusivo accesso e servizio delle abitazioni di proprietà privata e, pertanto, non può ritenersi come opera pubblica in capo a questa Civica Amministrazione»;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Genova e del Comune di Ronco Scrivia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti sono tutti proprietari di immobili situati in una località del Comune di Ronco Scrivia raggiungibile solo da un ponte carrabile sul rio Ladde.

2. Con provvedimento n. 4645 del 18.11.2014, la Provincia di Genova ha determinato di non concedere l’uso dell’area demaniale per il mantenimento del ponte e ne ha ordinato la demolizione.

3. I ricorrenti hanno impugnato l’atto dinanzi a questo TAR, sostenendo che il provvedimento sia formalmente un diniego a un’istanza di sanatoria che, però, non sarebbe mai stata presentata, e che i proprietari non siano stati chiamati a partecipare al procedimento (primo motivo) nonché lamentando difetto d’istruttoria e di motivazione, perché il ponte risalirebbe agli anni Sessanta e sarebbe un’opera pubblica realizzata a spese dei cittadini della frazione con l’assenso del Comune (secondo motivo, in cui aggiungono che, comunque, gli odierni proprietari non sarebbero “responsabili” dell’abuso e non potrebbero essere costretti alla demolizione).

4. Si è costituita in giudizio la Città metropolitana (succeduta per legge in tutti i rapporti della Provincia ai sensi dell’art. 1, co. 16, della legge n. 56 del 2014), resistendo all’impugnativa.

5. Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune di Ronco Scrivia ha affermato che il ponte è un’opera pubblica, perché a esclusivo servizio di abitazioni private.

Secondo la parte attrice, l’opera, benché costruita a spese di privati, aveva e ha finalità prettamente pubbliche, ossia collegare l’interrotta strada comunale all’altra sponda del fiume.

6. Il Comune si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

7. A seguito di una serie di rinvii, tutti disposti su richiesta delle parti, all’udienza dell’01.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, tanto la Città metropolitana, quanto il Comune eccepiscono il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche-TSAP.

9. L’eccezione è fondata.

10. Come chiarito dalla Corte regolatrice, la giurisdizione del TSAP «si estende anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche» (Cass. civ., ss.uu., sent. n. 8509 del 2009, opportunamente richiamata dalla Città metropolitana di Genova;
negli stessi termini si v. anche, più di recente, Cass. civ., ss.uu., sent. n. 2710 del 2010 e Cons. St., sez. VI, sent. n. 3026 del 2022 nonché, tra i precedenti di questo TAR, la sent. n. 801 del 2022).

11. Tra le “opere idrauliche” occorre ricomprendere anche i ponti – disciplinati dall’art. 12 del r.d. n. 523 del 1904, con cui è stato approvato e che ancora contiene il “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche” – in quanto essi hanno una potenziale incidenza sul regime delle acque perché, insistendo sulle sponde, modificano la larghezza dell’alveo e la conformazione naturale dei suoi argini, interferendo con il deflusso delle acque, soprattutto in caso di piena (sulla riconducibilità dei ponti alle opere idrauliche, con conseguente giurisdizione del TSAP sui provvedimenti che li riguardano, si v., oltre alla stessa sent. n. 8509 del 2009 delle Sezioni Unite, anche Cons. St., sez. II, parere n. 159 del 2019, in materia di diniego di nulla osta idraulico per la costruzione di un ponte su un torrente;
TAR Genova, sent. n. 1493 del 2013, in materia di diniego di SCIA per la manutenzione di un guado, nonché sent. n. 1466 del 2003).

Nel caso di specie, del resto, la determinazione dirigenziale censurata ha negato il bene della vita cui aspirano i ricorrenti – ossia l’uso dell’area per il mantenimento del ponte – in ragione della grave insufficienza dei franchi idraulici in corrispondenza dell’opera: anche i motivi posti alla base del provvedimento riguardano dunque l’incidenza del manufatto sul regime delle acque, pertanto appare ancor più giustificato che della controversia si occupi il TSAP, che è un giudice altamente specializzato, anche in virtù della presenza di un tecnico nel collegio giudicante (in questi termini, si v., ancora, la sent. n. 801 del 2022 di questo TAR).

12. Nel tentativo di confutare l’eccezione, la parte attrice, nella memoria di replica depositata per l’udienza pubblica del 20.02.2019, ha richiamato la sentenza n. 1828 del 2014 di questo Tribunale, la quale ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

Si deve però obiettare che il caso oggetto di quella pronuncia è differente da questo: allora si trattava di giudicare della legittimità di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente e vennero ritenuti dirimenti «le finalità indicate nell’atto e l’oggetto primario dell’intervento, concernenti rispettivamente la tutela della pubblica incolumità in senso lato e lo spostamento di una tubazione» dell’acquedotto gestito dalla società all’epoca ricorrente, nonché il fatto che non fosse provato «che gli stessi canali asseritamente coinvolti siano da considerarsi acque pubbliche in senso stretto».

In questo caso, invece, non è contestato, nemmeno dai ricorrenti, che il Rio Ladde appartenga al demanio idrico e l’atto censurato è riguarda un’opera che influisce sul regime delle acque.

13. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.

14. La peculiarità della controversia e la circostanza che non vi sia stata pronuncia alcuna sul merito giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti.

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