TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-21, n. 202410217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-21, n. 202410217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410217
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 10217/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03321/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3321 del 2019, proposto da
M I, K M, S C, C P, G G F, L S, A G, G L, A C, rappresentati e difesi dall'avvocato I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento

del decreto ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modifiche.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, avente ad oggetto « Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto Miur 10 settembre 2010 n. 249 e successive modifiche », nella parte in cui, nell'indire il quarto ciclo del tirocinio formativo attivo (TFA) per il sostegno, ha richiesto, ai fini della partecipazione, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, così escludendo dall'accesso al tirocinio i laureati privi del titolo abilitante, come i ricorrenti.

In estrema sintesi, gli esponenti hanno dedotto:

- la violazione degli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., oltre che di svariate previsioni normative (art. 1, co. 79, 107 e 110, l. 207/2005; artt. 4 e 9 l. 341/1990; artt. 24, 25, 400 e 402 d.lgs. 297/1994; art. 3 d.p.r. 19/2016; d.m. 94/2016; d.m. 39/1998; d.i. 16 maggio 1998; artt. 1, 2 e 5 d.i. 460/1998; d.m. 509/1999; d.m. 7 novembre 2003; d.m. 18 maggio 2004; d.m. 270/2004; d.m. 22/2005; d.m. 26 luglio 2007; d.i. 9 luglio 2009; artt. 7, 8 e 15 d.m. 249/2010; art. 1, co. 605, lett. c, l. 296/2006; art. 2, co. 416, l. 244/2007; art. 64, co. 4 ter , d.l. 112/2008; art. 5 bis d.l. 137/2008), e l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, omessa motivazione e sviamento, nella parte in cui è richiesto, per la partecipazione al TFA, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, requisito asseritamente non imposto dal legislatore e, comunque, irragionevolmente restrittivo dell'accesso alla professione di insegnante di sostegno e ingiustamente lesivo del legittimo affidamento dei ricorrenti, anche in relazione alla mancanza di una disciplina transitoria;

- la violazione del d.lgs. 206/2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, che non permetterebbe di subordinare l'accesso ai concorsi nella scuola al possesso di un'abilitazione;

- la violazione degli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost. da parte dell'art. 1, co. 110, l. 107/2015, ove fosse da interpretare nel senso di imporre incondizionatamente il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, in ragione della mancata attuazione di un regime in punto di abilitazione aperto alla generalità degli aspiranti.

2. Si è costituito, per resistere al gravame, il Ministero intimato.

3. Con ordinanza n. 3655 del 6 giugno 2019 è stata respinta la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.

4. La causa è passata in decisione all'udienza del 17 maggio 2024.

5. Il ricorso è infondato, in ragione delle condivisibili considerazioni spese in numerosi precedenti di questo Tribunale, quivi richiamati anche ai

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