TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-03-08, n. 202100582
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2021
N. 00582/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01849/2011 REG.RIC.
N. 00981/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2011, proposto da:
S R, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano e Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Aunziata Naclerio non costituito in giudizio;
F R, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.A. Papio, 35 c/o Amendola;
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2017, proposto da:
F R, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Amendola in Salerno, via Papio n. 35;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Regione Campania e Comune di Positano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
S R, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso lo studio M F in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 1849 del 2011:
dell’accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la realizzazione dei lavori di cui alla DIA del 19/04/2011;
quanto al ricorso n. 981 del 2017:
del parere sfavorevole della Soprintendenza, prot. n. 10393 del 20.04.17;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F R e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di S R;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Positano, attualmente destinato a servizio di ristorante denominato “Le tre sorelle”, catastalmente identificato al foglio 5 particelle 853, 856 con subalterni vari. In esecuzione della sentenza n. 2444 del 28/05/2001 del Tribunale di Salerno, è prevista la realizzazione di una parete divisoria in legno e vetri nel Ristorante Chez Black, di cui all'originaria richiesta ivi depositata al prot. n. 4722 del19/04/2011. Con nota del 25/11/2011, il C.T.U. del Tribunale di Salerno, a seguito del mancato rilascio da parte del Comune di Positano dell'autorizzazione paesaggistica sul progetto da lui presentato per eseguire le opere di cui alla sentenza n. 2444/01, come da ordinanza del 05/02/2003 e del 21/09/2010 del Tribunale di Salerno, avvia la richiesta di autorizzazione in via sostitutiva alla Regione Campania ai sensi dell'art.143, comma 10 del d. lgs. n. 42 del 2004 per la realizzazione delle suddette opere.
Con provvedimento del 21/02/2012, prot. n. 0132945, la Regione Campania rilascia parere favorevole ai fini della tutela paesaggistica sul progetto dell'intervento previsto dalla citata sentenza. Con una prima nota prot. 10747 del 12/04/2012, il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e, con successiva nota prot n. 14551 del 16/05/2012, emette parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, cui segue il decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 351 del 26.07.2012, recante il diniego dell’autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva. La proprietaria epigrafata impugna l’atto de quo , con ricorso, poi definito con sentenza di accoglimento di questo TAR, n. 1845 del 11.09.2015. A seguito della riattivazione del procedimento, la Soprintendenza, con nota prot. 8329 del 25.10.2016, comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, con successiva nota prot. 10393 del 20.04.2017, esprime parere negativo, stante l’incidenza delle opere in contestazione su manufatti abusivi.
Avverso i suddetti atti, la titolare epigrafata propone gravame di annullamento mediante ricorso RG 2017/981, notificato il 19.06.2017 e depositato il 6.07.2017, assistito dalle seguenti censure di illegittimità così sintetizzate: