TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-02-17, n. 202200268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-02-17, n. 202200268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200268
Data del deposito : 17 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2022

N. 00268/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G&D Engineering S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.P., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Sanarica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Mezzo - Ufficio Decentrato Comune di Sanarica e Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Mezzo Botrugno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

nei confronti

Bello Marina, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.P. con Studio Bello - Frassanito S.r.l. S.T.P. e Ing. M C, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione n. 67 del 02.05.2020, comunicata a mezzo p.e.c. il 04.05.2020, con la quale il Comune di Sanarica ha aggiudicato al R.T.P. controinteressato la gara ufficiosa indetta per l'affidamento dei servizi di direzione, contabilità e sicurezza relativi ai lavori di restauro del palazzo ducale da adibire a biblioteca di Comunità;

- di tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, dei verbali della procedura di gara, nonché, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente, della lex specialis (compresa, ove occorra, l'avviso di manifestazione di interesse e la lettera di invito);

- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;

per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto;
e

per il risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dell'illegittimità aggiudicazione della gara d'appalto de quo, con la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 121 e ss. del codice del processo amministrativo.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bello Marina (in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo R.T.P. con Studio Bello-Frassanito S.r.l. e Ing. M C) il 4/7/2020:

- di tutti gli atti, i verbali ed i provvedimenti della Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno ammesso, valutato e collocato al secondo posto in graduatoria l'offerta della ricorrente principale, anziché disporne la esclusione dalla gara;

- in via subordina della lex specialis di gara, compreso, ove occorra, l'avviso di manifestazione d'interesse.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G&D Engineering S.r.l. il 10/7/2020, per l'annullamento, previa sospensiva:

- della determinazione n. 67 del 02.05.2020, comunicata a mezzo pec il 04.05.2020, con la quale il Comune di Sanarica ha aggiudicato la gara per i servizi di direzione, contabilità e sicurezza relativi ai lavori di restauro del palazzo ducale da adibire a biblioteca di Comunità;

- di tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, dei verbali della procedura di gara, nonché, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente, della lex specialis (compresa, ove occorra, l'avviso di manifestazione di interesse e la lettera di invito);

- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione ed in particolare della nota del Comune di Sanarica del 04.05.2020 con la quale è stata richiesta la documentazione comprovante i requisiti di gara e ove esistente del provvedimento, anche tacito, con il quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;

per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto;
e

per il risarcimento del danno ingiustamente subito dalla parte ricorrente per effetto dell'illegittimità aggiudicazione della gara d'appalto de quo , con la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 121 e ss. del codice del processo amministrativo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G&D Engineering S.r.l. il 29/10/2020:

per l'accertamento e la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sanarica sulla istanza di conclusione del (sub)procedimento di verifica dei requisiti tecnico/professionali ed economici/finanziari dichiarati dall'aggiudicataria della gara avente ad oggetto l'appalto “per i servizi di direzione, contabilità e sicurezza relativi ai lavori di restauro del palazzo ducale da adibire a biblioteca di Comunità” e il conseguente obbligo per il suddetto Ente di concludere tale procedimento di verifica mediante provvedimento espresso;

e per la conseguente condanna del Comune di Sanarica ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro un termine massimo di trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G&D Engineering S.r.l. l’11/3/2021,

per l'annullamento, previa sospensiva con adozione di misure monocratiche:

- della determinazione n. 23 del 09.02.2021, pubblicata all'albo pretorio il 10.02.2021, mai comunicata alla ricorrente e depositata in giudizio solo il 03.03.2021, con la quale si è dato atto della verifica positiva dei requisiti generali e professionali e si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;

- della “relazione verifica dei requisiti” a firma del R.U.P. del 30.01.2012, richiamata nella summenzionata determinazione, e mai comunicata né tantomeno allegata alla stessa e ove occorra della nota del 05.03.2021 con la quale è stata comunicata la stipula del contratto di appalto;

- della determinazione n. 67 del 02.05.2020, comunicata a mezzo p.e.c. il 04.05.2020, con la quale il Comune di Sanarica ha aggiudicato la gara per i servizi di direzione, contabilità e sicurezza relativi ai lavori di restauro del palazzo ducale da adibire a biblioteca di Comunità;

- di tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, dei verbali della procedura di gara, nonché, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente, della lex specialis (compresa, ove occorra, l'avviso di manifestazione di interesse e la lettera di invito);

- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione ed in particolare della nota del Comune di Sanarica del 04.05.2020 con la quale è stata richiesta la documentazione comprovante i requisiti di gara e ove esistente del provvedimento, anche tacito, con il quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;

per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto,

e per il risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dell'illegittima aggiudicazione della gara d'appalto de quo, con la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 121, 122 e ss. del codice del processo amministrativo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Sanarica e di Bello Marina, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo R.T.P. con Studio Bello-Frassanito S.r.l. e Ing. M C;

Visto il ricorso incidentale;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione del 22/07/2020, n. 491;

Visto il decreto cautelare presidenziale del 12/03/2021, n. 137;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione del 24/03/2021, n. 166;

Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione del 18/06/2021, n. 940;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to D. Mastrolia e avv.to M. Musio, in sostituzione dell'avv.to A. Pepe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società ricorrente principale, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.P., - seconda classificata nella graduatoria finale con il punteggio totale di 86,628, di cui 72,628 per l’offerta tecnica e 14,000 per l’offerta economica -, con ricorso notificato il 03/06/2020 e depositato in giudizio il 15/06/2020, impugna il provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione n. 67 del 02/05/2020 del Comune di Sanarica, comunicata a mezzo p.e.c. il 04.05.2020, della gara ufficiosa indetta per l'affidamento dei servizi di D.LL., contabilità, sicurezza ed emissione del CRE relativi ai lavori di "Restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione del Palazzo Ducale da adibire a Biblioteca di Comunità", in favore del R.T.P. composto dall'arch. M B (capogruppo) e dall'ing. M C (mandante) - primo classificato con il punteggio totale di 100,00, di cui 80,000 per l’offerta tecnica e 20,000 per l’offerta economica -, tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, i verbali della procedura di gara, nonché, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente, la lex specialis (compresa, ove occorra, l'avviso di manifestazione di interesse e la lettera di invito) e ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione ed in particolare la nota del Comune di Sanarica del 04.05.2020 con la quale è stata richiesta la documentazione comprovante i requisiti di gara e ove esistente del provvedimento, anche tacito, con il quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione.

Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto e il risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dell'illegittimità aggiudicazione della gara d'appalto de quo, con la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 121 e ss. del codice del processo amministrativo.

A sostegno del ricorso principale ha dedotto i seguenti motivi:

0) In limine : SULL’ORDINE DI TRATTAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO.

1) Violazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione dei più generali principi in materia di gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.

2) Violazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, 95 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione delle Linee ANAC n. 1 e del D.M. 17 giugno 2016. Violazione dei più generali principi in materia di gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.

3) Violazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, 95 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione delle linee guida ANAC n. 1 e n. 4 Violazione dei più generali principi in materia di gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente principale concludeva come sopra riportato.

Il 26/06/2020, si è costituita in giudizio la controinteressata Arch. M B, in proprio ed in qualità di mandatario del costituendo R.T.P. con Studio Bello-Frassanito S.r.l. e Ing. M C (anche la “Controinteressata”), eccependo l’irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza dell’avverso ricorso e chiedendone il rigetto, previo rigetto della contestuale istanza cautelare.

Il 01/07/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Sanarica per impugnare e contestare perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto l’avverso ricorso, chiedendo di rigettare lo stesso e l’istanza cautelare.

Il 03/07/2020, la Società ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di voler accogliere il ricorso e l’istanza cautelare ed annullare, quindi, gli atti impugnati.

Con ricorso incidentale notificato e depositato in giudizio il 04/07/2020, il R.T.P. controinteressato ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti, i verbali ed i provvedimenti della Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno ammesso, valutato e collocato al secondo posto in graduatoria l'offerta della ricorrente principale, anziché disporne la esclusione dalla gara e, in via subordinata, della lex specialis di gara, compreso, ove occorra, l'avviso di manifestazione d'interesse.

A sostegno del ricorso incidentale, volto in via principale (prime due censure) a conseguire l’esclusione della società ricorrente principale e solo in via dichiaratamente subordinata e gradata all’annullamento dell’intera procedura, ha dedotto i seguenti motivi:

I. Violazione dell’art. 83 D. Lgs n. 50/2016. Violazione della lex specialis . Violazione delle Linee ANAC n. 1e del D.M. 17 giugno 2016. Violazione dei più generali principi in materia di gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.

II. Violazione art. 36 D. Lgs. n. 50/2016. Violazione Linee Guida ANAC n.

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