TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-18, n. 202400312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-18, n. 202400312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400312
Data del deposito : 18 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2024

N. 00312/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00817/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2021, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato N I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n. 2;

contro

Comune di Posada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A Z, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Sindaco di Posada, avente ad oggetto l''autorizzazione all''apposizione del cartello “Passo Carrabile” n. 20 del 24/06/2021 richiesto in data 11/09/2020 dal Sig. A Z e avente una superficie pari a 3 mq, per l''accesso al proprio fabbricato sito in Via Turchia n. 2;

- degli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Posada;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor Gianpiero Carta è proprietario di un terreno, sito nel Comune di Posada, località “ Paule ‘e mare” , distinto nel N.C.T. al foglio 62, mappale 522 e avente una superficie complessiva pari a 220 mq, sul quale è sito un fabbricato per abitazione civile in muratura.

2. Espone il ricorrente che il sopra descritto terreno di proprietà, come comprovato dai mappali allegati, si estenderebbe oltre la recinzione posta intorno all’abitazione che venne realizzata in arretramento rispetto al confine per una libera scelta dell’allora proprietaria del terreno in questione.

3. Rappresenta il ricorrente di aver appreso che, in data 11 settembre 2020, il sig. A Z, proprietario del terreno confinante con quello del ricorrente e odierno controinteressato, ha presentato all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Posada un’istanza per la concessione di un Passo Carrabile per l’accesso al proprio fabbricato sito nella via Turchia n° 2.

4. In esito alla predetta istanza, con provvedimento n° 20 del 24 giugno 2021, il Sindaco di Posada ha rilasciato apposita autorizzazione all’apposizione del cartello “Passo Carrabile” ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 e 27 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione.

5. L’odierno ricorrente, acquisita la documentazione a seguito di apposita istanza di accesso agli atti del 3 agosto 2021 e del 3 settembre 2021, contenente due istanze di condono edilizio dalle quali emergeva che l’apertura dei cancelli non fosse stata autorizzata, è insorto avverso il provvedimento autorizzativo formulando due motivi di gravame.

5.1. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n° 285/1992, oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria.

5.1.1. Si duole il ricorrente del fatto che il provvedimento autorizzativo illegittimamente consentirebbe l’apposizione del cartello passo carrabile consentendo un passaggio che si apre su una proprietà privata, e segnatamente su un’area di proprietà del ricorrente al quale, peraltro, non sarebbe stata avanzata alcuna richiesta o autorizzazione dall’interessato.

In tal modo, tuttavia, al ricorrente sarebbe precluso di parcheggiare le proprie autovetture su un’area di proprietà.

Peraltro, l’abusiva presenza di un cancello era stata sin dal 2016 segnalata dal ricorrente all’amministrazione comunale.

5.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione del diritto di proprietà e la violazione degli artt. 832 e 834 c.c. e dell’art. 42 della Costituzione.

5.2.1. Rappresenta il ricorrente che il provvedimento amministrativo rilasciato a beneficio del controinteressato limiterebbe indirettamente il godimento del terreno da parte del proprietario in assenza di alcun rilevato pubblico interesse e del pagamento di alcuna indennità a favore del proprietario dell’area.

6. All’udienza camerale del 17 novembre 2021 la causa, su accordo delle parti, è stata rinviata al merito.

7. Con Ordinanza Collegiale del 27 ottobre 2023, n° 832, questo Tribunale ha invitato l’Amministrazione Comunale al deposito di pertinenti chiarimenti sulla vicenda.

8. In ottemperanza ai disposti incombenti istruttori, l’Amministrazione ha prodotto documenti e memorie instando per la reiezione del gravame.

9. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato repliche insistendo per l’accoglimento del ricorso.

10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 aprile 2024.

DIRITTO

1. Il ricorso, basato sulla formulazione di motivi di censura che, per evidente omogeneità contenutistica, possono essere trattati congiuntamente, è infondato.

1.1. La complessiva disamina della documentazione versata in giudizio da entrambe le parti delinea un quadro all’interno del quale non trovano chiara conferma le circostanze rappresentate da parte ricorrente circa la sussistenza del diritto di proprietà rispetto all’area di sbocco del cancello per il quale la parte controinteressata ha ottenuto l’autorizzazione all’apposizione del cartello di passo carrabile.

Una pluralità di elementi militano, infatti, nel senso di ritenere pubblica l’area in questione.

1.1.1. In primo luogo, nel documento n° 4 prodotto da parte ricorrente si fa riferimento ad un’autorizzazione alla “recinzione del proprio lotto di terreno, con installazione di relativi cancelli in base agli elaborati progettuali depositati all’Ufficio Tecnico”.

Parte ricorrente sostiene che la madre, sua dante causa, nel 1992 avrebbe realizzato la delimitazione del proprio terreno arretrando il muro di recinzione per sua volontà;
tuttavia dalle planimetrie sovrapposte alle foto aeree dei luoghi di causa, il terreno di proprietà si spingerebbe fino al confine della strada.

Orbene, in disparte della singolarità della scelta di procedere ad un arretramento della recinzione rispetto al confine di proprietà, la documentazione planimetrica, in realtà, non offre un quadro chiaro dell’esatta delimitazione dei confini, atteso che la stessa sovrapposizione cartografica appare imprecisa e, per taluni profili, incongruente.

In particolare, tra il mappale 522 e la strada si inserisce il mappale 523. Pertanto, lo spazio antistante la proprietà del Carta non potrebbe ritenersi di proprietà di parte ricorrente.

1.1.2. In secondo luogo, dalla documentazione risalente all’anno 1986 emerge come il confine dell’area in questione non sia in alcun modo mutato;
si rinviene la presenza, già all’epoca, del cancello relativo alla proprietà della parte controinteressata e si scorge la presenza di installazioni (pali dell’energia elettrica e relative condutture) il cui posizionamento appare coincidente con il punto di sviluppo della recinzione successivamente realizzata dal dante causa di parte ricorrente.

1.1.3. In terzo luogo, proprio in corrispondenza del punto di passaggio di tali cavi elettrici si palesa la presenza di un cordolo per il passaggio interrato dei cavi elettrici funzionale al collegamento degli stessi alle cassette contenenti i relativi contatori.

1.2. In tale assetto, si colloca il provvedimento autorizzatorio del Comune resistente che si palesa posto in essere a valle di una congrua istruttoria condotta sulla base del raffronto tra le emergenze documentali e lo stato di fatto rilevato in situ .

1.3. Restano ovviamente estranee al presente giudizio e alla cognizione di questo plesso giurisdizionale i profili squisitamente afferenti agli assetti proprietari. Tuttavia, non può non osservare il Collegio come assuma rilievo la circostanza che, da un lato, sia incontestabilmente documentata la preesistenza del cancello d’ingresso alla proprietà del controinteressato, della quale si ha comprova dalle rappresentazioni fotografiche del 1986 allegate alla pratica di condono e, dall’altro, il fatto che, al momento della successiva realizzazione della recinzione del lotto confinante avvenuta nel 1992, questa, che secondo la prospettazione di parte ricorrente avrebbe potuto spingersi fino ad inglobare tale accesso, è stata invece collocata in una posizione più arretrata.

1.4. Risulta, pertanto, contraddetta dalla sopra richiamata circostanza l’affermazione riportata in sede di istanza d’accesso agli atti, inerente alla realizzazione del cancello solo in epoca successiva all’acquisto dell’immobile da parte del ricorrente avvenuta nel 1990 e, ovviamente, dell’attività delimitativa del lotto intervenuta nel 1992.

1.5. In definitiva, in un contesto segnato da non univoche evidenze documentali e dai sopradescritti contegni proprietari non appare censurabile la condotta dell’Ente che ha accordato il permesso all’accesso carrabile dalla pubblica via alla proprietà dei controinteressati.

2. Alla luce delle suindicate considerazioni il ricorso siccome proposto si rivela infondato.

3. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

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