TAR Genova, sez. II, sentenza 2012-02-28, n. 201200341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2012-02-28, n. 201200341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200341
Data del deposito : 28 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01268/2010 REG.RIC.

N. 00341/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01268/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Genova, via Roma 11;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento

provvedimento di mancata iscrizione del ricorrente nel quadro d'avanzamento per la promozione al grado di generale di divisione per il 2009 e il 2010;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame introduttivo del presente giudizio l’odierno ricorrente, generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri attualmente Comandante della Legione Liguria, esponeva di aver acquisito, anche in seguito ad alcuni favorevoli pronunce giurisdizionali, il diritto ad essere sottoposto alle valutazioni per l’avanzamento a scelta al grado di generale di divisione per l’anno 2009 e per l’anno 2010 e che la valutazione si era conclusa con la non iscrizione in quadro per la promozione al grado superiore: in particolare, S aveva ottenuto il 6° posto, al di fuori delle previste 4 promozioni.

Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:

- violazione degli artt. 23 e 26 l. 1137\55 e del d.m. 2\11\93 n. 571, eccesso di potere in senso assoluto, per errore sui presupposti ed illogicità, a fronte delle aggettivazioni e punteggi inadeguati rispetto al suo bagaglio di titoli, ed in senso relativo, per errore sui presupposti ed illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e incoerenza nella valutazione del proprio curriculum rispetto a quello degli ufficiali risultati iscritti in quadro e promossi.

La connessa istanza istruttoria veniva accolta con ordinanza n. 2172\2011, attraverso la quale si disponeva l’acquisizione della documentazione richiesta, con particolare riferimento ai verbali ed agli atti delle csa gen brigata per gli anni 2009 e 2010 a copia dei fascicoli personali degli ufficiali intimati come odierni controinteressati, laddove presi in esame dalla commissione esaminatrice per il giudizio di avanzamento in oggetto.

Contestualmente, parte ricorrente provvedeva ad integrare il contraddittorio verso tutti i possibili controinteressati notificando agli stessi il gravame per pubblici proclami, previa specifica autorizzazione.

Si costituiva in giudizio la sola amministrazione intimata, la quale eccepiva l’incompetenza territoriale del T Liguria in favore del T Lazio e chiedeva il rigetto del gravame nel merito.

Successivamente all’espletamento dell’ordine istruttorio, con atto di motivi aggiunti, depositato in data 3\10\2011, alla luce della documentazione acquisita in via istruttoria, parte ricorrente proponeva le ulteriori censure: violazione degli artt. 23 ss. l. 1137\55, 13 d.m. 571\93, eccesso di potere in senso assoluto e relativo per errori sui presupposti, illogicità, disparità di trattamento e contraddittorietà, per incongruenza e disomogeneità del metro di valutazione della commissione sotto diversi profili.

Alla pubblica udienza del 16\2\2011 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, la difesa erariale ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto la controversia rientrerebbe nella cognizione del T Lazio. In particolare, nella prospettazione eccepita la deroga al criterio del pubblico impiego deriverebbe dalla circostanza per cui i provvedimenti sono stati emanati da un organo centrale dello Stato e riguardano più dipendenti con sedi di servizio distinte.

L’eccezione è infondata.

Nel ridisegnare la disciplina della competenza, peraltro in assenza di specifico criterio di delega (con ogni evidente conseguenze in ordine alla necessità di svolgere un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul punto), l’art. 13 cod proc amm al comma 2 definisce come inderogabile la competenza territoriale del TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del pubblico dipendente: in proposito assume rilievo preminente la circostanza per cui i motivi del ricorso in esame attengono in via diretta alla sola posizione del ricorrente, che presta servizio in Liguria. Ciò anche in considerazione della pacifica natura del sistema della promozione a scelta degli ufficiali delle forze armate il quale, come noto, è caratterizzato non già dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma dalla loro valutazione in assoluto, per cui l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria. E’ intuitivo come una diversa valutazione del singolo possa finire col coinvolgere, come conseguenza ulteriore ed indiretta, la posizione di altri soggetti, tanto è vero che la giurisprudenza garantisce il pieno contraddittorio, tuttavia ciò non può inficiare il criterio inderogabile di cui all’art. 13 comma 2, il quale altrimenti risulterebbe sostanzialmente inapplicabile, in quanto ogni controversia che coinvolge la posizione di un dipendente statale può avere riflessi più o meno indiretti su colleghi. Invero, laddove il legislatore ha discrezionalmente ritenuto opportuna la concentrazione delle controversie per una specifica carriera lo ha espressamente previsto (cfr. art. 135 comma 1 lett a per i magistrati ordinari).

Né nel caso de quo può invocarsi l’unica deroga ammissibile al predetto criterio, in quanto la materia in questione non rientra tra le competenze funzionali, anch’esse inderogabili, assegnate al T capitolino ex art. 135 cod proc amm, norma che per insegnamento costituzionale va comunque interpretata restrittivamente.

Infine, anche in termini di certezza del diritto assume rilievo dirimente sul punto lo ius receptum formatosi in precedenza, a mente del quale questo T ha conosciuto di analoghe controversie con pronunce confermate in sede di appello. In proposito, le norme del codice vanno lette in continuità con tali pregressi orientamenti, anche per l’indicata assenza di specifici criteri di delega nell’art. 44 l. 69\2009;
altrimenti opinando si porrebbe un problema di compatibilità costituzionale in termini di eccesso di delega;
ciò va evitato alla stregua del noto principio per cui occorre perseguire l’opzione ermeneutica della norma conforme a Costituzione.

2. Prima di entrare nel merito delle questioni che interessano specificamente la posizione del ricorrente, appare opportuno tracciare il quadro normativo e giurisprudenziale che governa il giudizio di avanzamento a scelta degli Ufficiali superiori.

La procedura in esame va esaminata alla luce del quadro normativo in allora vigente - anteriore al Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n.66\2010) che ha raccolto in un T.U. tutte le disposizione che regolano la materia -, già ricostruito dal Collegio in precedenti oggetto di conferma in sede di appello (cfr. ad es. CdS 10\12\2009 n. 7736).

Il d. lgs. 5-10-2000 n. 298, di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78, ha dettato, al Titolo II, disposizioni in tema di avanzamento cominciando dalle “ norme fondamentali “ la prima delle quali ( art. 11 ), ha fissato “ requisiti e modalità per l'avanzamento “, stabilendo che “ per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni “. L’articolo 15 rimanda ancora agli articoli 14 e 15 ( ma con esclusione del comma 2 e 16 ) dello stesso decreto n. 490 per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali. Anche l’articolo 17, nel fissare i “requisiti per la valutazione“, con riferimento alla maturazione degli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e dei periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, richiama l’articolo 19, commi 3 e 4 dello stesso decreto.

Il D.Lgs. 490/1997 di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto che (art. 15 ) gli organi valutativi operano su dati esclusivamente documentali, in quanto esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 che, a sua volta, fornisce i parametri sostanziali per l’espressione del giudizio, indicando quali siano i requisiti e disponendo che “l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado”, con l’ulteriore precisazione che “aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente”. Infine, l’articolo 16 contiene una norma di rinvio alle disposizioni del Titolo I, Capi IV e VI, della l. 12 novembre 1955, n. 1137, “ per quanto non diversamente regolato nella presente Sezione “.

Delle numerose disposizioni della legge n. 1137 del 1955, molte delle quali peraltro abrogate dal D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, mette conto anzitutto l’articolo 25, il quale scandisce le fasi del procedimento valutativo, secondo le quali la Commissione si esprime sull' idoneità all’avanzamento , poi attribuisce a ciascun ufficiale idoneo un punto di merito da uno a trenta e compila una graduatoria .

In base al successivo articolo 26 il punteggio non è unico per ciascun ufficiale, ma si articola in quattro sotto punteggi;
se il giudizio riguardi ufficiali sino al grado di colonnello “ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti”.

Analogamente si procede per i generali ma attraverso l’espressione di un voto unico, “in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme .

Tra le fonti regolatrici di rango secondario merita particolare menzione il D. M. n. 571 del 2 novembre 1993, recante il regolamento ministeriale disciplinante modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1955, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45 della legge 19 marzo 1986 n. 224, a sua volta promulgata per tentare di contenere, attraverso criteri più stringenti e trasparenti, l’enorme contenzioso che la legge del 1955 aveva innescato, nonostante la sua già sufficiente analiticità, la quale la aveva salvata da profili di incostituzionalità connessi ad un’eccessiva discrezionalità delle valutazioni degli organi valutatori ( cfr. Cons. St., Sez. IV, 28-10-1996, n. 1152 ).

Fra le varie disposizioni del regolamento: - l’articolo 2/2 prescrive che “In ogni giudizio di avanzamento si deve tener conto di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da giudicare “;
- l’articolo 3 fissa, sì, il principio di autonomia dei giudizi (invocato e richiamato dall’avvocatura di stato) in base al quale “ I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento sia composta dagli stessi membri e l'ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico“, ma tale autonomia non può essere fraintesa o mal applicata, in quanto la stesa norma impone che “ L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso ufficiale, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione “;
- l’articolo 5 disciplina la prima fase del procedimento, quella riguardante l'idoneità all'avanzamento, la quale “ deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore “;
- l’articolo 6, riguardante la seconda fase del giudizio di merito, “caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'art. 26 della citata legge n. 1137/1955, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini “;
- gli articoli da 8 a 11 descrivono i contenuti specifici delle categorie dei requisiti, cioè : a) qualità morali, di carattere e fisiche (art.8);
b) qualità professionali, con particolare riguardo all’esercizio del comando (art.9), rilevanza degli incarichi (art. 10);
c) Qualità intellettuali e di cultura;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore (art. 11 bis) e tendenza di carriera (art. 12).

Il regolamento detta altresì una serie di preziose indicazioni contenutistiche e di metodo, che limita fortemente la discrezionalità dell’operato valutativo delle commissioni d’avanzamento: come quella, ad esempio, che riferisce la valutazione dei profili di carriera dimostrati e posseduti “specialmente nel grado rivestito “, ovvero quella che pone il principio di coerenza istituzionale per i requisiti culturali, da valutare non in base ad una generale ed indifferenziata preparazione culturale, ma “in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene”.

3 In ordine alla complessa disciplina normativa, e nonostante i tentativi del legislatore di dare ulteriore chiarezza e trasparenza ai procedimenti di avanzamento degli ufficiali, il conseguente elevato contenzioso ha consentito alla giurisprudenza di approfondire alcune tematiche ed alcuni filoni, anche al fine di agevolare l’attività ermeneutica ed applicativa di tale rilevante fenomeno. Anche al riguardo è ben possibile fare riferimento a precedenti arresti di questo T, oggetto di conferma in sede di appello.

Costituisce opinione consolidata quella per cui il sistema della promozione a scelta degli ufficiali delle forze armate è caratterizzato non già dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma dalla loro valutazione in assoluto, per cui l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli in base a parametri legislativi chiari e predeterminati, in relazione ai quali tale sistema non è mai apparso, di per sé, in contrasto con i parametri costituzionali, volti ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento, e non comporta neppure una sottrazione delle valutazioni operate dalle Commissioni di Avanzamento al sindacato giurisdizionale.

Il giudizio di queste ultime, infatti, è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo.

In particolare, è stato più volte evidenziato, per un verso, che l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione di avanzamento, e, per altro verso, che lo scrutinio di avanzamento non può comportare una ponderazione aritmetica delle complessive qualità dei candidati, ovvero la atomistica considerazione di singoli elementi di valutazione che isolatamente possano, da soli, sorreggere il giudizio complessivo (cfr. ad es. C.d.S. sez. IV, 26 gennaio 2009 , n. 398, 30 luglio 2002, n. 4074 e 24 marzo 1997, n. 282). Corollario dell’indivisibilità e complessità è che la mancanza di un titolo da parte di uno dei valutandi può essere controbilanciata da altri titoli ritenuti equivalenti o superiori dalla Commissione (cfr. ad es CdS sez., IV, 24 aprile 2009, n. 2594).

Per converso, una molteplicità di elementi isolati concorre a configurare la figura complessiva dell’ufficiale, essendo indubitabile che la sommatoria di singole e specifiche positività porta inevitabilmente ad una positività complessiva e globale. Sicché, non è consentito frammentare la poliedricità e molteplicità di elementi positivi per invocare la loro irrilevanza, in quanto isolatamente considerati.

In termini di profili di sindacato, in primo luogo la giurisprudenza ha approfondito il c.d. eccesso di potere in senso assoluto. Si tratta di un profilo di illegittimità sovente dedotto dagli interessati sulla base della condivisibile affermazione che tale profilo presuppone la percezione di una posizione di incondizionata apicalità e positività, che da sola potrebbe giustificare il riconoscimento di tale vizio e soltanto nell’ipotesi in cui siano ravvisabili, nel punteggio assegnato, caratteri di manifesta e macroscopica irrazionalità necessari ad invalidare il giudizio dell’organo valutatore. Una censura siffatta presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, sicché i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto manifestamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio attribuito (cfr. in termini, Cons. Stato, IV sez., n. 7949/04). ( fra le tante Cons. St., sez. IV, n. 2051/2008;
id., n. 2056/2008 ). Riscontrata o no tale caratteristica in capo al ricorrente, il Collegio deve verificare, ancora in termini assoluti, se il controinteressato promosso a sua volta ne sia portatore. Espletata tale analisi, potrebbe risultare superfluo procedere oltre se dovesse verificarsi, per uno dei due interessati, qull’unica delle quattro possibili combinazioni (entrambi di assoluta eccellenza, oppure entrambi non tali, ovvero uno si e l’altro no o viceversa) che attesti la superiorità di uno sull’altro. Diversamente, occorre approfondire in senso relativo.

In secondo luogo, è stato quindi approfondito il c.d. eccesso di potere in senso relativo, attraverso la necessaria comparazione della posizione dell’interessato con quella di pari grado iscritto in quadro e promosso. Si tratta di una tecnica consentita, pur vertendo su di un procedimento per merito non comparativo, poiché attraverso quella comparazione il giudice riesce a valutare se siano stati rispettati i canoni fondamentali e concorrenti del buon andamento (scelta dei migliori secondo criteri oggettivi e trasparenti) e dell’imparzialità (scelta scevra da possibili clientelismi, raccomandazioni, collegamenti personalistici, ecc ).

In proposito, la giurisprudenza ritiene che la presenza di posizioni non perfettamente sovrapponibili o fungibili - evento che contraddistingue quasi naturalmente un tipo di giudizio che si svolge al termine di un lungo percorso professionale - comporta la necessità, per il giudice, di una valutazione globale delle diverse posizioni, dando rilievo, ai fini del giudizio, agli esiti del procedimento amministrativo che dimostrino, a sostegno delle doglianze sollevate dall’ufficiale che ricorre alla giustizia amministrativa, un percepibile distacco tra giudizio e risultanze fattuali. La giurisprudenza è, quindi, concorde nel riconoscere che il vizio di eccesso di potere in senso relativo vada parametrato al grado di discrezionalità del giudizio operato dalle commissioni di avanzamento e, conseguentemente, escluso quando, per la sussistenza di differenze di minima entità nei curricula, la graduazione dei punteggi finali in misura impercettibile rispecchi scelte complessivamente condivisibili sul piano delle verosimiglianza, coerenza, logicità dell’organo valutativo (cfr. ad es. CdS, sez. IV, n. 3014\2009 e n. 2056\2007 ).

Sempre con riferimento al profilo relativistico dell’eccesso di potere, la giurisprudenza ha ritenuto rilevante la comparazione anche con uno solo degli ufficiali promossi e presi a confronto ( Cons. St., sez. IV, 29 luglio 2008 , n. 3767 ), il che assume ancor maggiore pregio se si tratti dell’ufficiale che ha ottenuto il miglior punteggio, dovendosi presumere che la commissione abbia attribuito ai suoi titoli un maggior peso rispetto a quelli di tutti gli altri. Ciò peraltro semplifica la verifica, nel senso che, una volta rilevato che le censure mosse dal ricorrente nei confronti di questo fossero corrette, è già dimostrata la superiorità di esso ricorrente rispetto a tutti gli altri parimenti iscritti ma in posizione successiva, senza necessità di esaminare uno per uno i loro stati di servizio.

Una volta individuati i profili di sindacabilità, si pone il problema dell’estensione di tale sindacato. In proposito, la giurisprudenza ha evidenziato come la valutazione dei titoli, come individuati secondo le indicazioni normative richiamate, sia operazione di merito che appartiene alla discrezionalità della commissione superiore di avanzamento, ed è sindacabile, come tale, solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione. Ne consegue che il vizio di eccesso di potere, sia in senso assoluto che relativo, può aversi soltanto allorché l'incoerenza con i precedenti di carriera e la violazione delle regole dell'uniformità del criterio di giudizio emergano "ictu oculi" dall'esame della documentazione, con assoluta evidenza e immediatezza (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6105 e TAR Liguria sez. I n. 332 del 2004).

4. Tra i diversi profili di censura tali da integrare il predetto eccesso di potere in senso relativo assume primario ed assorbente rilievo, anche nella presente fattispecie, il c.d. scavalcamento.

Il principio di autonomia delle scelte delle singole commissioni di avanzamento - pacifico dopo la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n- 5 del 1998 ed espresso dall’articolo 3 del D. M. n. 571 sopra ricordato - non postula una meccanica ricognizione degli eventi che hanno riguardato l’ufficiale in valutazione, ma impone una loro riconsiderazione critica. La diversità degli esiti del giudizio della commissione è fatto quindi ontologico, e non patologico ex se, tanto che il legislatore difende il concetto di autonomia di giudizio anche nei casi di identità dei membri dell’organo di valutazione e di identità di incarico del soggetto scrutinando.

L’esistenza dello scavalcamento è quindi, come ritenuto dalla citata decisione della plenaria, sintomo di una possibile erroneità di valutazione, ma non elemento da solo sufficiente a dimostrare l’erroneità del comportamento dell’amministrazione, se non suffragato da altri supporti su cui possa essersi fondata l’inversione di posizioni rispetto alla precedente valutazione (elementi che, come si dirà, non sono stati rinvenuti nel caso in esame) (cfr. in tal senso CdS 3014\2009 cit.).

Il citato principio va dunque interpretato nel senso di evitare cristallizzazioni di situazioni di carriera attraverso il trascinamento all’infinito degli esiti di un singolo giudizio, favorevole o sfavorevole, per consentire invece una valutazione dinamica dell’ufficiale, secondo il criterio della valutazione continua che eviti rendite di posizione. In tal senso, non ha alcun pregio evocare migliori posizioni di graduatoria di quella che è soltanto la prima delle prove di carriera, l’accademia militare, se non sia stata seguita d conferme. Lo prescrive anche l’art 12 DM 571/1993: i risultati dei corsi devono essere confrontati con le capacità effettivamente dimostrate nel successivo impiego. Tuttavia, lo scavalcamento è consentito, secondo i predetti parametri dinamici, quando si registrino eventi personali e professionali tali da incidere in modo percepibile sui precedenti giudizi ed i relativi assetti reciproci delle varie posizioni che ne sono conseguiti (cfr. in termini CdS 7736\2009 cit.).

In definitiva, quindi, se è vero che le valutazioni sono caratterizzate dal principio di autonomia rispetto ai precedenti procedimenti, ciò va comunque temperato e bilanciato dal ricorso al criterio dell’insussistenza di elementi di novità medio tempore sopravvenuti. In altri termini, se l’articolo 3 del DM 571 cit. ribadisce il principio di autonomia dei giudizi - in base al quale, appunto, essi sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento sia composta dagli stessi membri e l'ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico – tuttavia di tale autonomia non può farsi abuso, in quanto la stessa norma impone che “ L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso ufficiale, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione“. In proposito, va ricordato ancora l’opinione giurisprudenziale prevalente a mente della quale i risultati dei precedenti scrutini, pur non assumendo valore decisivo secondo il ricordato principio, costituiscono comunque e tuttavia un elemento istruttorio da non trascurare in sede di valutazione della tendenza di carriera, intesa in senso lato, degli ufficiali a raffronto.

5. Dall’applicazione al caso di specie dei principi normativi e giurisprudenziali sin qui enucleati consegue la fondatezza del gravame sotto l’assorbente profilo dedotto in termini di scavalcamento, in particolare per violazione degli obblighi valutativi derivanti dai precedenti – nonché specifici sia in termini di grado che di soggetti coinvolti – procedimenti.

Dall’analisi della copiosa documentazione versata in atti e delle contrapposte tesi brillantemente sostenute, emerge che l’odierno contenzioso concerne il giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione a cui è stato sottoposto il ricorrente insieme ad altri ufficiali a loro volta già oggetto (con l’iscrizione in quadro del solo S) del precedente giudizio di avanzamento per la promozione a Generale di Brigata per l’anno 2003. O il nuovo giudizio ha sostanzialmente ribaltato l’ordine di graduatoria del 2003, facendo scivolare il ricorrente in posizione più arretrata rispetto agli altri scrutinati che nella precedente valutazione avevano rispetto a lui punteggi e posizioni meno rilevanti di quelle dell’odierno ricorrente, pur mantenendo tra loro iscritti in quadro pressocchè inalterate le reciproche posizioni.

- nel 2003: S 7°, iscritto in quadro, G 9°, a seguire gli altri;

- nel 2009: G 1°, C 2°, R 3°, P 4°, S 6°;

- nel 2010: R 1°, C 2°, M 3°, C 4°, S 9° .

Occorre esaminare tali elementi sulla scorta dei principi sopra richiamati, per cui l’autonomia dei giudizi deve comunque accompagnarsi, a fronte del il rapporto di continuità logica tra le valutazioni, al dovere di giustificare, sulla base di elementi oggettivi e concreti, la diversità di valutazioni, evidenziando gli elementi sopravvenuti, negativi per il ricorrente e/o positivi per gli altri.

O, è proprio sotto tale aspetto che l’attività confluita nei provvedimenti impugnati risulta prima facie carente.

Né possono aver pregio considerazioni relative a una presunta prevalenza di diversi titoli del controinteressato G, che sono, in quanto concernenti elementi anteriori anche al 2003, in parte non immediatamente rilevanti ed in parte tali da confermare la dedotta contraddittorietà. Anzi, l’incongruenza censurata trova ampia conferma nelle risultanze documentali, anche risalenti, dai fascicoli personali del ricorrente e del collega di riferimento sopra citato iscritto in quadro, rilevandosi comunque una sostanziale prevalenza dei titoli di S. E’ evidente quindi l’incoerenza tra punteggio, conseguente motivazione e dati, anche in assenza di una adeguata esplicazione delle ragioni che hanno comportato tale contraddittorio nuovo esito.

Scendendo nel dettaglio dei dati emergenti dall’analisi degli atti, in particolare, si rileva in prima battuta che già gli incarichi di comando del ricorrente, protrattisi per oltre 23 anni, di cui 17 svolti in zona sensibile, avvalorano una specifica professionalità che, ad esempio, non pare parimenti presente nel contro interessato predetto, che ne ha 17, di cui 5 in zona sensibile. Inoltre, con riguardo alle doti intellettuali possedute dal ricorrente si è osserva che esse esemplificano il tipico excursus dell’ufficiale in carriera: Scuola Militare, Accademia Militare, Scuola di Applicazione, Corso d’Istituto, Centro Alti Studi della Difesa, facendo così registrare una scansione professionale progressivamente elevata rispetto a quella dei controinteressati, in specie il G;
carriera, quella del ricorrente, costellata dall’acquisizione scandita nel tempo di titoli culturali di alto profilo e di indubbia valenza professionale, da variegate benemerenze, tra cui spicca quella al valor civile, a cui la legge attribuisce un’intrinseca rilevanza. Relativamente, infine, al parametro dell’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, emerge che il ricorrente si è presentato allo scrutinio, in specie rispetto al predetto contro interessato: avendo nel grado di provenienza maturato un anno di anzianità in più, disimpegnato un incarico in più, ricevuto un numero maggiore di valutazioni apicali, e avendo svolto le stesse funzioni del collega, di comandante della legione con eminenti risultati - incarico che, ai sensi dell’art. 173/b. del Codice dell’Ordinamento Militare, è indifferentemente assegnato a generali di divisione o di brigata, per cui il livello di idoneità allo svolgimento delle funzioni del grado di generale di divisione non può che dipendere dal come siano stati apprezzati i risultati raggiunti nello svolgimento di questa sorta di esperimento. Né sulla scorta dei giudizi espressi dai valutatori dello specifico periodo di comando, sembra che possa altrimenti affermarsi una superiorità di G rispetto a S.

Come già rilevato, nella precedente fase d’avanzamento a scelta al grado di Gen.B. il ricorrente si era classificato al 7° posto della graduatoria finale di merito del 2003, in posizione più avanzata rispetto a G che, classificatosi 9°, non fu neppure iscritto in quadro per quell’anno e promosso solo in quello successivo. Da allora, senza soluzione di continuità, S ha sempre riscosso la massima valutazione professionale in incarichi che abbracciano l’intera ampia gamma di specificità istituzionali, per cui il diverso esito in contestazione doveva essere accompagnato da una specifica valutazione e relativa esplicazione, assente nel caso de quo;
in particolare, non si comprende il meccanismo valutativo che abbia potuto portare al deprezzamento del ricorrente, con conseguente scavalcamento, non consentendogli di conseguire la posizione di graduatoria adeguata. Dagli atti versati in causa, anche in esito all’istruttoria, non risulta la ragione o, in alternativa, alcuna situazione di fatto che giustifichi tale scavalcamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso appare fondato sotto gli assorbenti profili individuati, con conseguente annullamento delle valutazioni e dei giudizi impugnati, nelle parti riguardanti il generale S, e di tutti gli atti conseguenti, limitatamente alla mancata iscrizione in quadro del ricorrente.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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