TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-07-13, n. 202104856

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-07-13, n. 202104856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202104856
Data del deposito : 13 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2021

N. 04856/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02646/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2016, proposto da
Imacolata Ruggiero, rappresentato e difeso dall'avvocato B A, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 115;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, A P, B R, E C, A I F, G R, domiciliato in Napoli, piazza Municipio;
Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Carducci n. 42;

per l'annullamento:- dell'ordinanza n. 37 del 30.04.2016 del Sindaco del Comune di Napoli notificata in data 18.04.2016 con la quale si ordina di rimuovere ad horas una sbarra metallica “al fine di permettere l'apertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada dal civico 4 all'intersezione con via comunale del Principe/via Toscanella sino alla presentazione del certificato di eliminato pericolo relativi ai dissesti riscontrati dal civico 2 al civico 4”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’Asl Napoli 1 Centro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 137/2020, del giorno 15 giugno 2021 il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il Sindaco del Comune di Napoli, con ordinanza contingibile ed urgente n. 37 del 30 aprile 2016, accertato l’impedimento alla viabilità urbana causata dalla chiusura al traffico pedonale e veicolare del tratto di strada di Cupa Vecchia Napoli dal civico 2 al civico 4, resasi necessaria in ragione dei fenomeni franosi verificatisi lungo le scarpate laterali di detto tratto stradale nonché del dissesto di un muro di contenimento, ha ordinato all’odierna ricorrente di “ rimuovere ad horas una sbarra metallica al fine di permettere l'apertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada dal civico 4 all'intersezione con via Comunale del Principe/Via Toscanella sino alla presentazione del certificato di eliminato pericolo relativi ai dissesti riscontrati dal civico 2 al civico 4 ".

Avverso la predetta ordinanza è insorta l’odierna ricorrente affidando il gravame a quattro censure così rubricate: a) nullità dell’ordinanza per elusione del giudicato in violazione art. 21 septies l. 241/1990;
b) violazione di legge (art 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000), difetto di legittimazione passiva e di motivazione;
c) eccesso di potere per sviamento.

Si sono costituite entrambe le intimate amministrazioni contestando l’avversa prospettazione ed insistendo per l’integrale reiezione del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 1083/2016, la Sezione ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus di fondatezza delle proposte censure, “ a) non ravvisando il Collegio alcuna violazione del giudicato tutelare formatosi su altra ordinanza i cui vizi sono stati invece emendati dal provvedimento successivo, gravato nel presente ricorso (con l’indicazione della durata massima di efficacia, pari a 120 gg.);
b) sembrando altresì ricorrere tutti i presupposti per l’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, attesa l’indifferibilità dell’intervento extra ordinem al fine di mitigare temporaneamente gli effetti della interdizione al traffico pedonale e veicolare derivante dalla chiusura della strada pubblica, permanendo, invece, lo stato di pericolo e l’urgenza di provvedere, senza alcun palese sviamento di potere;
c) non emergendo in alcun modo che la medesima ricorrente sia tenuta anche alla esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dello stato di pericolo”
.

In vista dell’udienza di merito, tutte le parti hanno insistito affinché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, stigmatizzando, da un lato, che l’ordinanza impugnata era divenuta inefficace e, dall’altro, che il Comune di Napoli, con l’ordinanza n. 574 del 21/06/2017, aveva revocato l’ordinanza n. 64/2017, reiterativa dell’ordine originariamente disposto a carico della ricorrente.

All’udienza straordinaria del 15 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come da ultimo modificato con l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021.

2.- Tenuto conto della congiunta domanda per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, giova preliminarmente puntualizzare che tale tipo di pronuncia - contemplata dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e riconducibile alla disciplina delle sentenze di merito - richiede un'attività amministrativa della parte pubblica successiva ai provvedimenti impugnati integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. "Dunque la pronuncia con cui il Giudice accerta la cessazione della materia del contendere incide sull'oggetto del giudizio, in quanto può essere pronunciata soltanto nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo, stante l'oggettivo venir meno della lite;
invece la pronuncia con cui il Giudice accerta la sopravvenuta carenza di interesse investe soltanto il presupposto processuale dell'interesse a ricorrere" (T.R.G.A. Trento, sent. n. 140/2020). Diversamente, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse - espressamente prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. nell'ambito della disciplina delle pronunce di rito - secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (C.d.S., sez. II, n. 148/2020;
sez. II, n. 4318/2019;
sez. II, n. 2904/2019;
T.R.G.A. Trento, sent. n. 140/2020), presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito, per essere venuto meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.

3.- Ciò posto, quanto alla fattispecie in esame, considerato che l'impugnata ordinanza n. 37/2016, nelle more del procedimento giudiziale, è divenuta inefficace in ragione della scadenza del termine ivi fissato all’ordine impartito, ne discende l'inutilità di una pronuncia di merito, giacché anche ove la stessa fosse favorevole al ricorrente, nessuna utilità sostanziale potrebbe arrecargli, stante anche la mancata proposizione di una domanda risarcitoria.

Ciò determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso scrutinato nella presente sede.

4.- Pare in ogni caso opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite in ragione del carattere formale della decisione ed essendo incontestato che l'intero intervento comunale aveva l'unico fine di far fronte ai riscontrati fenomeni franosi, secondo le parallele ordinanze emesse nel tempo dallo stesso Comune.

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