TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-01-22, n. 202400217
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Testo completo
Pubblicato il 22/01/2024
N. 00217/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della -OMISSIS- s.r.l. rappresentato e difeso dagli avv. G I e G I, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. G I in Palermo, viale Libertà n.-OMISSIS-71;
contro
Comune di San Cipirello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 21.1.2020 del Comune di San Cipirello Area 4 Tecnica e Suap con la quale si ordina alla Sig.ra -OMISSIS- n.q. di proprietaria dell'area censita al Foglio 5 particelle nn. -OMISSIS-9 del NCT e delle particelle -OMISSIS- del NCEU la demolizione delle opere e manufatti edilizi “consistenti in muri di sostegno/contenimento e recinzione, vasche in c.a, manufatti in muratura e/o in c.a. per come ai pp. A.a) – A.b) –A.c) – A.d) del medesimo provvedimento nonché delle tettoie, pavimentazioni in battuto cementizio, strutture/edifici in c.a., magazzini, archi in pietra, corpi di fabbrica, per come descritti ai punti B.a) -B.b) - B.c) - B.d) dell'ordinanza nonché il ripristino dello stato dei luoghi, nella orografia originaria, relativamente ai piazzali e viabilità interna, strade in terra battuta e pietrisco e la completa dismissione e rinterro del laghetto in terra battuta di cui al punto B.e) della medesima ordinanza entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della stessa;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Verbale di sopralluogo (ex art.-OMISSIS-3 della L. 689/81) del-OMISSIS-0/09/19, da personale dell'Area Tecnica del medesimo Comune espletato congiuntamente con personale della P.M., dell'ARPA Sicilia/Palermo, e personale dei Carabinieri Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale di Palermo, della locale Stazione dei Carabinieri e del Sovraordinato per la Commissione Prefettizia;
- ove occorra e per quanto di ragione, della Relazione di sopralluogo dell'11.09.19 — prot. -OMISSIS- da personale dell'Area Tecnica del Comune di San Cipirello espletato congiuntamente con personale della P.M. e personale dei Carabinieri Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale di Palermo, della locale Stazione dei Carabinieri e del Sovraordinato per la Commissione Prefettizia;
- ove occorra e per quanto di ragione, della ulteriore Relazione di sopralluogo del 26/09/19 — prot. -OMISSIS- da personale dell'Area Tecnica comunale espletato congiuntamente con personale della P.M. alla presenza del Sig. -OMISSIS- n.q. di Amministratore della Ditta -OMISSIS- SrL;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
e, con i motivi aggiunti presentati il 21\9\2020, per l’annullamento:
- dell'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 21.1.2020 del Comune di San Cipirello Area 4 Tecnica e Suap con la dicitura “la presente notifica integra e sostituisce integralmente la notifica effettuata in data 22.1.2020 presso la Stazione dei Carabinieri di San Cipirello” con la quale si ordina al Sig. -OMISSIS- “n.q. di Amministratore della -OMISSIS- SrL con sede in San Cipirello -OMISSIS- che dispone e gestisce le aree ed immobili di cui in premessa, proprietario dell'area censita al Foglio 5 particella n. -OMISSIS- del NCEU” e asseritamente “responsabile dell'abuso” la demolizione “delle opere e manufatti edilizi consistenti in muri di sostegno/contenimento e recinzione, vasche in c.a, manufatti in muratura e/o in c.a. per come ai precedenti pp. A,f) , nonché il fabbricato di cui al superiore punto C.b)” della medesima ordinanza entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della stessa;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
e, con i motivi aggiunti presentati il 20/7/2021, per l’annullamento:
- dell'ordinanza n.-OMISSIS-del-OMISSIS-4.4.2021 del Comune di San Cipirello Area 3 Tecnica Lavori Pubblici – Suap - Patrimonio, con la quale è stata determinata“La sanzione pecuniaria dovuta per la violazione di che trattasi, in euro 2.000,00 (duemilaeuro) per ogni opera abusiva accertata e descritte ai superiori punti A.f)„pertanto €2.000,00 (duemilaeuro); La sanzione pecuniaria dovuta per la violazione di che trattasi, in euro e-OMISSIS-8.000,00 (diciottomilaeuro) per le opere abusive accertate e descritte ai superiori punti C.b), pertanto complessivamente €-OMISSIS-8.000,00 (diciottomilaeuro). Pertanto per complessive Euro 20.000 (ventimilaeuro)”; ha ordinato “al signor…. di versare in solido, per la violazione di cui sopra presso questa Tesoreria Comunale, entro 90 gg. dalla notifica del presente provvedimento la somma di € 20.000,00 (ventimilaeuro)”; ha dichiarato l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune di San Cipirello, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, dell'area ove insistono le opere abusivamente realizzate e fabbricato, di cui ali' Ordinanza di demolizione n.1 del 21/02/20, catastalmente annotati, al Fg. 5 particella n.-OMISSIS-385 intestato al sig -OMISSIS- nonché al fabbricato individuato in catasto al foglio 5 particella n. -OMISSIS-, intestato allo stesso”;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cipirello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno-OMISSIS-6 gennaio 2024 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale iscritto al n. r.g. 806/2020 proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 2020 del Comune di San Cipirello, parte ricorrente ha articolato le censure come di seguito rubricate:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del decreto del presidente della repubblica-OMISSIS-giugno 2001, n. 380, e dell’art.-OMISSIS- della l.r.-OMISSIS-0-8-2016 n.-OMISSIS-6. difetto di legittimazione passiva;
L’ordinanza è illegittima per difetto di legittimazione passiva, poiché il ricorrente non è proprietario di nessuna delle aree e particelle indicate nell’ordinanza di demolizione che ha ad oggetto interventi realizzati su aree di proprietà del coniuge, -OMISSIS-, e da lei acquisita con atto di compravendita per notaio Lunetta Maurizio in data 28.12.2006 rep.15467, e su cui si trova l’impianto di produzione di calcestruzzi sorto negli anni’70 gestito dalla società -OMISSIS- s.p.a. di cui era socio il padre dell’attuale proprietaria;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.p.r. 6-6-2001 n. 380 e ss.mm.ii. e-OMISSIS-4 l.r.-OMISSIS-0-8-2016 n.-OMISSIS-6 e degli artt. 9 e 77 delle nnttaa al prg. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e 3 l.r. n.-OMISSIS-0/91 e ss.mm.ii.. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 31 e 34 del dpr 380/2001 e degli artt. 4,-OMISSIS-e 7 l. n. 47/85, eccesso di potere per erroneità dei presupposti nella parte in cui il ricorrente viene identificato quale “responsabile dell’abuso”;
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6,-OMISSIS-0, 22, 23, 27, 31 e 37 d.p.r. 6-6-2001 n. 380 e ss.mm.ii. e degli artt.-OMISSIS-, 3, 5,-OMISSIS-0,-OMISSIS-1,-OMISSIS-2,-OMISSIS-3 e-OMISSIS-4 l.r.-OMISSIS-0-8-2016 n.-OMISSIS-6. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e 3 l.r. n.-OMISSIS-0/91 e ss.mm.ii.. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 31 e 34 del dpr 380/2001 e degli artt. 4,-OMISSIS-e 7 l. n. 47/85. eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
Con il primo ricorso per motivi aggiunti impugnava deducendone l’illegittimità per vizi di illegittimità derivata l’analoga ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 21.01.2020 notificatagli in data 3.06.2020 in quanto erroneamente notificata al coniuge.
rinotificatagli il per motivi di illegittimità derivata, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2021.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n.-OMISSIS-del-OMISSIS-4.04.2021 con cui è stata determinata in € 20.000,00 la sanzione pecuniaria disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ha dedotto i seguenti motivi:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art.31 comma 4-bis. del dpr n.380/2001 perché la sanzione pecuniaria è stata irrogata al