TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-05-30, n. 202207047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-05-30, n. 202207047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207047
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 07047/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06678/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6678 del 2021, proposto da
Comune di Racale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di Montopoli di Sabina, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del comunicato del Ministero dell'Interno – Dipartimento affari interni e territoriali, del 12 aprile 2021, avente ad oggetto l'approvazione, tra gli altri, dello schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto dell'incremento per gli anni 2021 e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020, disposto dall'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n.178 nonché dell'elenco allegato relativo al piano di riparto del fondo in questione;

- di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, compreso il decreto 16 aprile 2021 di riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 103 del 30.04.2021, tutti nella parte in cui escludono il Comune di Racale da quelli ammessi alla ripartizione del Fondo previsto dalla l. n. 178/2020, art. 1 comma 775 e ss..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in esame, il Comune di Racale ha impugnato, per l’annullamento:

- il comunicato del Ministero dell’Interno – Dipartimento affari interni e territoriali, del 12 aprile 2021 avente ad oggetto l’approvazione, tra gli altri, dello schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto dell’incremento per gli anni 2021 e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020, disposto dall'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n.178 nonché dell’elenco allegato relativo al piano di riparto del fondo in questione;

- il decreto del 16 aprile 2021 di riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

Al riguardo, il Comune ricorrente richiede, altresì, l’accertamento e la declaratoria del suo diritto alla partecipazione alla distribuzione del Fondo ex art. 1, comma 775, della legge n. 178 del 2020 e la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, alla rideterminazione dell’elenco dei comuni ammessi alla ripartizione del Fondo in questione, con inserimento del Comune di Racale nell’ambito dello stesso e conseguente determinazione della quota da attribuirgli in applicazione della normativa vigente.

In punto di fatto, il Comune di Racale ha rappresentato quanto segue:

- di aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale con deliberazione n. 4 del 26.03.2018 e di aver adottato il piano stesso con delibera consiliare n. 17 del 25.06.2018;

- il predetto piano di riequilibrio è stato, quindi, comunicato, con nota del 3 luglio 2018, alla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero resistente e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

- in data 23.03.2021, prima dell’adunanza della Conferenza Stato - città prevista ai fini della definizione del provvedimento finale di ripartizione del Fondo, il Comune di Racale inoltrava alla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali presso il Ministero dell’Interno una nota con cui rappresentava di essere in possesso dei requisiti e dei presupposti di legge per partecipare alla distribuzione del fondo, chiedendo nell’occasione informazioni in ordine alla sua inclusione nell’elenco in corso di redazione;

- in data 12.04.2021, veniva pubblicato, nelle more del perfezionamento del decreto, il comunicato ministeriale contenente l’elenco dei comuni destinatari delle quote del fondo ai fini della relativa contabilizzazione in bilancio, senza alcun riferimento al Comune ricorrente;

- in ragione di ciò, il Comune di Racale inoltrava al Ministero dell’Interno una ulteriore nota con richiesta di chiarimenti;

- con nota prot. n. 71449 del 26.04.2021, la Direzione Centrale per la Finanza Locale dava riscontro alla

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