TAR Napoli, sez. III, ordinanza collegiale 2019-03-07, n. 201901312
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Pubblicato il 07/03/2019
N. 01312/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2015, proposto da
A C, A C e P C, rappresentate e difese dagli avvocati R M e L V, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Angelone in Napoli, via Cervantes, 64;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 10728 del 20/02/2014, con il quale è stata respinta l'istanza di condono edilizio di cui alla legge n. 326/2003, prot. 70641 - fasc. 115, presentata in data 16.11.2004, avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto poggiante su di un vespaio in c.a.;nonché degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso è stato depositato in data 19/2/2015;
Considerato che la causa è stata fissata per la discussione in base ad un criterio meramente cronologico ai fini dello smaltimento dei ricorsi ultratriennali;
Rilevato che, a parte la presentazione della domanda di fissazione d’udienza, non risultano altre produzioni da parte del ricorrente, il quale neppure è risultato presente in sede di discussione orale;
Considerato che la pronuncia sul merito della controversia presuppone non solo la originaria sussistenza, ma anche la permanenza attuale dell'interesse alla decisione;
Ravvisata l'opportunità di verificare se parte ricorrente abbia ancora un effettivo e concreto interesse alla decisione di merito, per cui a tal fine, nei termini previsti dall'art. 73 co. 1 e 2 c.p.a., le parti hanno l'onere di presentare eventuali documenti e memorie sull'argomento (con le modalità prescritte dalle regole di attuazione del processo amministrativo telematico), ferma restando la rilevanza anche della discussione della causa alla prossima udienza di trattazione;
Ritenuto che, in relazione a quanto precede e in difetto di chiarimenti sul permanere dell’interesse alla decisione di merito, è sin d’ora ravvisabile un profilo di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, di conseguenza, di dover dare contestualmente avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., che il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile, ove non sia manifestato l’interesse alla decisione;