TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2013-05-17, n. 201304992
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N. 04992/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2013, proposto da:
Soc Lattanzi Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe D'Apollonio, con domicilio eletto presso Giuseppe D'Apollonio in Roma, via F.P De Calboli, 60;
contro
Comune di Ladispoli;
per
il pagamento di somme - esecuzione d.i. n. 684 del 2011 del Tribunale di Civitavecchia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
1 – Che il Tribunale di Civitavecchia, con decreto ingiuntivo n. 684 del 2011, divenuto definitivo per mancata opposizione, ha condannato il Comune di Ladispoli a pagare alla ricorrente Lattanzi Srl la somma di euro 356.514,60, oltre interessi moratori ex d.m. 145/2000 e spese legali;
2 – Che la medesima Lattanzi Srl ha notificato al Comune di Ladispoli il citato decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, ed è inutilmente decorso il termine di 120 giorni senza che il medesimo Comune di Ladispoli abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto;
3 . Che in data 15.09.2012 la medesima società ha altresì notificato al Comune di Ladispoli l'atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva somma di €. 393.057,02, oltre il costo della notifica, gli interessi maturati e maturandi dal 15.09.2012 al giorno del pagamento, le competenze e gli onorari maturandi, e tale precetto è rimasto privo di riscontro;
4 – Che secondo quanto allegato in atti dalla ricorrente e non specificamente contraddetto dal Comune di Ladispoli, lo stesso Comune non ha finora adempiuto al dovuto pagamento;
5 – Che la società ricorrente chiede quindi di condannare il Comune all’esatto adempimento provvedendo, ove occorra, alla nomina di un Commissario ad Acta che si sostituisca all'Amministrazione e compia tutti gli atti necessari per dare esecuzione al provvedimento definitivo di condanna reso dal Tribunale di Civitavecchia;
6 – Che il ricorso deve essere accolto, nei termini indicati nel dispositivo, e che le spese devono seguire la soccombenza nella misura liquidata nel medesimo dispositivo;