TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-10-18, n. 201102467

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-10-18, n. 201102467
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201102467
Data del deposito : 18 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00301/2011 REG.RIC.

N. 02467/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00301/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2011, proposto da:
P G, rappresentata e difesa dagli avv.ti M B, G M e C L, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Comune di Gera Lario, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

dell'ordinanza n. 133/10 di demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi, prot. 3876 del 2.12.2010 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, N geom. P, notificata in data 3.12.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, susseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza prot. n. 3880 del 2.12.2010, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, il Comune di Gera Lario (Como), ingiungeva alla signora Guglielmana Pia e ad altri soggetti comproprietari, la demolizione di una serie di opere qualificate come abusive, realizzate in località Ponte del Passo, su terreni contraddistinti al catasto ai mappali 64, 71 e 187, di proprietà dei destinatari dell’ingiunzione.

Contro la succitata ordinanza di demolizione era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento;
nel quale si denuncia la genericità nell’individuazione degli abusi, come effettuata nell’ordinanza;

2) violazione di legge con riferimento all’art. 31 del DPR 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione;
in tale mezzo si evidenzia come gli abusi indicati, anche se genericamente, non darebbero in realtà luogo a variazioni essenziali dal titolo abilitativo;

3) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione di legge con riferimento all’art. 31 del DPR 380/2001;

4) violazione di legge con riferimento all’art. 97 della Costituzione e all’art. 12 della legge 241/1990;
dove si sostiene che per l’immobile sito sul mappale 187 sarebbe stata presentata domanda di condono edilizio;

5) eccesso di potere per illogicità e violazione di legge con riferimento all’art. 1 della legge 241/1990 con riguardo al principio di proporzionalità, nel quale si evidenzia come sugli immobili oggetto dell’ordine di demolizione sarebbe pendente una procedura esecutiva immobiliare;

6) violazione di legge con riferimento all’art. 1 della legge 241/1990 sempre con riguardo al principio di proporzionalità;

7) violazione di legge con riferimento all’art. 31 del DPR 380/2001;
nel quale si sostiene l’illegittimità dell’acquisizione gratuita in danno della ricorrente.

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

In esito all’udienza cautelare del 24.2.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 419 del 2011.

Alla successiva pubblica udienza del 6.10.2011, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso deve reputarsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo all’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate sul mappale n. 64.

Infatti, in relazione agli abusi posti in essere su tale mappale e descritti nell’ordinanza impugnata (ampliamento del fabbricato sul lato sud-est, modifiche interne, cambio d’uso e recupero sottotetto con aumento volumetrico, cfr. doc. 5 depositato in data 1.2.2011), è stata presentata domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 in data 2.3.2011, da parte del creditore procedente nei confronti dell’esponente e degli altri comproprietari, vale a dire la società Italfondiario Spa, che – come già sopra evidenziato nella narrativa in fatto – ha promosso azione esecutiva immobiliare avente ad oggetto il fondo di cui è causa (cfr. il doc. 4 depositato in data 1.2.2011, vale a dire la copia dell’atto di pignoramento ed il doc. 4 depositato il 6.7.2011, cioè la copia dell’istanza di sanatoria ex art. 36 citato).

Orbene, come ammesso da pacifica giurisprudenza, la presentazione di domanda ex art. 36 del DPR 380/2001 pone in capo all’Amministrazione l’obbligo di adottare un nuovo provvedimento sulla domanda medesima, con perdita di efficacia della pregressa ingiunzione di demolizione (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20.12.2010, n. 7615, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Di conseguenza, l’ordinanza ivi impugnata deve reputarsi priva di effetti con riguardo alla parte relativa al mappale n. 64, con conseguente parziale improcedibilità del presente ricorso, limitatamente cioè alle censure relative alle opere abusive sul suddetto mappale.

Permane, invece, l’interesse alla decisione con riguardo agli abusi contestati relativi ai mappali 71 e 187.

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