TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-12-09, n. 201500803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-12-09, n. 201500803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500803
Data del deposito : 9 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00650/2009 REG.RIC.

N. 00803/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00650/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 650 del 2009, proposto dalla Natalizia S.r.l., in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P A ed A I, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla Via A. Doria, n. 4;

contro

comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato D D R, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla Via A. Doria, n. 4;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
MIPAS S.r.l., in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Emilia Setola, con domicilio eletto presso Emilia Avv. Setola in Latina, alla Via G.B. Vico, n. 45;

per l'annullamento, previa sospensione

a - della deliberazione n. 86 del 09.04.2009 con la quale la Giunta Comunale di Formia, previa revoca della propria precedente deliberazione n. 288/2008 (con la quale venivano dettate linee di indirizzo sui lavori di sistemazione della Piazza Risorgimento a Formia), ha istituito l’isola pedonale nella medesima piazza, prevedendo l’eliminazione della continuità tra la Via Abate Tosti in uscita sino alla Via Emanuele Filiberto, altezza Pastificio Paone, e la conseguente completa pedonalizzazione della Piazza, per la sola parte antistante il fabbricato della società Natalizia S.r.l.;

b - della proposta di deliberazione del Settore Opere Pubbliche del Comune di Formia prot. n. 19 del 08.04.2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Formia.

Visto l’intervento ad adiuvandum spiegato da MIPAS S.r.l.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 La Natalizia S.r.l. espone: - di esser proprietaria di un immobile edificato con concessione edilizia n. 31/1984, sito in Formia, alla Piazza Risorgimento, adibito ad attività commerciale (supermercato), locali deposito e garages al piano terra e civili abitazioni ai piani superiori;
- di aver conseguito il 07.07.1999, due “passi carrabili” in corrispondenza dei civici 8 ed 8c di detta piazza;
- che nei locali prospicienti la piazza, condotti in locazione, ha sede un supermercato configurabile come “media struttura di vendita” e che le altre unità aventi destinazione commerciale, a deposito ed abitativa affacciano su tratti di strada interni alla proprietà serviti da accesso e sbocco insistenti unicamente sulla citata piazza;
- che l’approvvigionamento, sopratutto del supermercato, è sempre avvenuto in prossimità di detta struttura ed in area vicina alla piazza di che trattasi, area sita innanzi all’immobile di proprietà e da tempo destinata a parcheggi pubblici. Tutto ciò premesso, impugna gli atti in epigrafe indicati di istituzione dell’isola pedonale assoluta nella piazza in questione, per la sola parte antistante l’immobile di proprietà e senza la predisposizione di soluzioni alternative per il parcheggio e lo scarico delle merci.

2 Con atto notificato il 5 febbraio 2010, depositato il successivo 12, la ricorrente ha proposto istanza cautelare.

3 Con atto depositato il 12 febbraio 2010, MIPAS S.r.l. ha spiegato intervento ad adiuvandum.

4 Con atto depositato l’8 marzo 2010, si è costituito il comune di Formia, il quale ha opposto l’infondatezza del ricorso.

5 Con ordinanza n. 113 dell’11 marzo 2010, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

6 Con atto depositato il 9 ottobre 2014, la ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione del ricorso.

7 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

8 La ricorrente, proprietaria di un immobile nel quale è, tra l’altro, ubicata al piano terra una media struttura di vendita, impugna la deliberazione con la quale la giunta comunale di Formia, ha modificato l’originario progetto di pedonalizzazione, eliminato la strada di collegamento ed esteso all’intera area l’esistente Piazza Risorgimento soluzione questa che, unita alla revoca dei passi carrabili, pregiudica l’approvvigionamento del supermercato nonché l’accesso alle altre unità immobiliari (locali deposito, garages al piano terra e civili abitazioni ai piani superiori).

9 Il Collegio deve, innanzitutto, dichiarare l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato da MIPAS S.r.l. perché solo depositato e non notificato, come invece prescritto dalla norma per tempo vigente (articolo 22, comma 2, legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

10 Prima dell’esame dei motivi addotti a sostegno della domanda, si ritiene utile ricostruire la vicenda in esame.

11 Dagli atti depositati del resistente emerge che: - il consiglio, con delibere nn. 28 e 29 del 30 marzo 2006, approvava il programma triennale delle oo.pp. tra le quali è inserita la sistemazione e riqualificazione di Piazza Risorgimento;
- ritenendo, in ragione di tanto, la propria competenza la giunta (delibere nn. 372 del 21.11.2006 e 246 del 20.07.2007) approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori.

11.1 Con l’impugnata delibera la giunta mutava il precedente indirizzo (delibera 288/2008) e stabiliva di “Eliminare la continuità alla via A. Tosti in uscita sino alla via E. Filiberto (con innesto altezza Pastificio Paone) e prevedere la completa pedonalizzazione della Piazza.”, presupponendo che: - “secondo il progetto originario e l’effettivo stato delle opere risulta complesso e oltremodo diseconomico procedere a rendere effettivamente carrabile il tratto in questione”;
- le “ulteriori modifiche al progetto di sistemazione di Piazza Risorgimento (sono) necessarie per migliorare la fruibilità della piazza e per evitare commistioni tra traffico veicolare e pedonale al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la sicurezza dei pedoni.”.

11.2 Con nota del 23 aprile 2009, ricevuta il successivo 29, l’amministrazione partecipava alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dei passi carrabili richiamando l’intento di “Eliminare la continuità alla via A. Tosti in uscita sino alla via E. Filiberto (con innesto altezza Pastificio Paone) e prevedere la completa pedonalizzazione della Piazza.” intento, tuttavia, riferito ad una delibera (G.M. 19 del 08/04/2009) diversa da quella pertinente (G.M. 86 del 09/04/2009) secondo errore al quale è stato rimediato con la nota prot. n. 0023931 del 05/05/2009, ricevuta il successivo 7 ed osservata dall’interessata con memoria depositato in pari data.

11.3 Infine, dalla relazione di cui alla nota prot. n. OP/2009/816 del 19.11.2009, predisposta dal competente servizio e versata dalla difesa comunale l’11 marzo 2010, emerge che: - “L’immobile risulta comodamente servito da due ulteriori accessi carrabili dalla retrostante via Unità d’Italia, concessi con autorizzazione n. 278/2005, che collegano le unità immobiliari alla via pubblica. Nessuno degli accessi all’immobile, .., risulta allo stato attuale non raggiungibile con automezzi, …”;
- “ … la pedonalizzazione ha interessato anche l’area antistante altri fabbricati, quali quelli dove si ubicano le attività denominate ….”.

12 Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’articolo 42 del d. lgs. 267/2000 e si argomenta la competenza del consiglio richiamando la connotazione pianificatoria delle delibere impugnate perché disciplinanti una consistente parte del territorio comunale;
l’incompetenza sussisterebbe anche a voler integrare la vicenda nella gestione, nel qual caso, ogni attribuzione andrebbe riconosciuta in capo al personale di qualifica dirigenziale. Nello svolgere la censura poi la ricorrente richiama l’articolo 36 del d. lgs. 285/1992 e colloca l’intervento anche sul versante della disciplina della circolazione. Il resistente ha opposto la competenza della giunta. Il motivo è infondato. Secondo l’articolo 42 del d. lgs. 2677 2000: “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;”. Ciò detto, va innanzitutto specificato che in realtà, come certificato dalle produzioni in atti del resistente, la vicenda interessa esclusivamente l’esecuzione di un’opera pubblica per la quale la giunta ha quindi formulato, modificando il precedente, un diverso indirizzo destinato agli organi di gestione. Da tali premesse deriva che merita allora adesione la tesi del resistente perché la scelta programmatica, sostanziante l’indirizzo politico, risulta esser stata già effettuata dall’organo consiliare in sede di programmazione triennale il che implica, appunto, il riconoscimento, in base agli articoli 48, comma 2 e 107, commi 1 e 2, del citato d. lgs. della competenza della giunta, quale organo avente funzioni attuative degli indirizzi politico - amministrativi formulati dal consiglio.

13 Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione di legge (artt. 7 e ss. l. 241/1990) e l’eccesso di potere (per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento ed ingiustizia grave e manifesta) quindi ha argomentato che, ingiustamente, la partecipazione sarebbe stata accordata solo in esito al procedimento di revoca dei passi carrabili, che non sarebbero state compiutamente esposte le ragioni per le quali ai fini della pedonalizzazione dell’area andava inglobato il solo tratto antistante l’immobile di proprietà avendo pertanto riguardo anche alla circostanza, integrante evidente disparità, per la quale “i fabbricati contigui …. Possono continuare a usufruire del transito dei veicoli, con conseguente possibilità di parcheggio e di utilizzo dei passi carrabili.” Anche dette censure vanno disattese. Principiando dall’esame del terzo motivo, si è già esposto che il nuovo indirizzo presuppone la “diseconomicità” della precedente soluzione e la necessità di adottarne un’altra più funzionale alle esigenze di tutela della circolazione stradale e pedonale. Detti elementi rilevano, di sicuro, quanto a motivazione e giustificano pertanto il nuovo indirizzo, quindi la misura concretamente adottata di interruzione del tratto stradale innanzi agli ingressi di interesse della ricorrente e ciò in base ad una soluzione progettuale che, come correttamente indicato dal resistente, da un lato, si colloca sul versante del merito insindacabile e, dall’altro non è irragionevole e discriminatoria anche perché non è stata contestata l’affermazione, rinvenibile nella citata comunale depositata in giudizio l’11 marzo 2010, dalla quale si desume che: - “L’immobile risulta comodamente servito da due ulteriori accessi carrabili dalla retrostante via Unità d’Italia, … (e che) Nessuno degli accessi all’immobile, ..., risulta allo stato attuale non raggiungibile con automezzi, …”. Quanto al secondo motivo, infine, è sufficiente il richiamo al condiviso orientamento della giurisprudenza la quale ha chiarito che le norme che riconoscono le garanzie partecipative non vanno applicate meccanicamente nel senso che, non può pervenirsi all’annullamento in ragione della mancata partecipazione allorquando non sia stato prospettato che detta partecipazione avrebbe comunque determinato un diverso contenuto, anche solo parziale, del provvedimento.

14 La domanda va quindi respinta e la ricorrente, poiché soccombente, va condannata al pagamento delle spese di giudizio secondo quanto in dispositivo esposto.

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