TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-09-18, n. 202400986

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-09-18, n. 202400986
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400986
Data del deposito : 18 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2024

N. 00986/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00256/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, proposto da COM S.c.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. M D, con domicilio eletto in Bari, via De Rossi n. 190, e domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,

contro

Agenzia Regionale per la tecnologia e l’Innovazione -

ARTI

Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. G C, presso il cui studio elegge domicilio in Bari, via Piccinni n. 128, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,
Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio;

nei confronti

Ganglicom S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: a) la Determinazione n. 32 del 31.01.2024, avente a oggetto l’aggiudicazione definitiva della gara denominata “ Procedura negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del d.l. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020, per l’affidamento di servizi di content management, social media management e realizzazione di prodotti multimediali per Galattica – Rete Giovani Puglia.

CIG

9938881011 – CUP: I34H22001010003
”;
b) il verbale della Commissione di gara n. 8 del 08.01.2024, recante proposta di aggiudicazione;
c) la nota prot. n. 1556 del 22.12.2023 a firma del R.U.P.;
d) la nota della Commissione di gara del 30.01.2024, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela degli esiti del procedimento di anomalia;
e) ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto, ivi compresi, nei limiti dell’interesse della ricorrente, tutti i verbali di gara e tutti gli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, e in subordine, per equivalente (danno emergente, lucro cessante e danno curriculare), nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, per la denegata ipotesi di mancato subentro;
ed altresì, per la dichiarazione di inefficacia o per l’annullamento, con conseguente caducazione, del contratto, ove medio tempore stipulato, come effetto consequenziale dell’annullamento degli atti impugnati, con espressa richiesta di subentro, previa declaratoria del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.T.I. – Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione e di Ganglicom S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2024, il dott. O C e uditi l'avv. A Q, su delega orale dell'avv. M D, per la ricorrente, nonché l'avv. G C, per l'Agenzia regionale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Con bando di gara (

CIG

9938881011) del 30.06.2023, nell’ambito delle attività oggetto di specifico accordo con la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico – Sezioni giovanili, l’ARTI indiceva procedura aperta ex art. 60, comma 1, e art. 54, comma 4 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, denominata “ Procedura negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del d.l. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020, per l’affidamento di servizi di content management, social media management e realizzazione di prodotti multimediali per Galattica – Rete Giovani Puglia ”.

Nel termine prestabilito del 14.07.2023, pervenivano n. 17 offerte, tra le quali quella della società ricorrente e, in data 17.07.2023, il R.U.P. procedeva, in via telematica, all’apertura delle buste amministrative, per la verifica delle dichiarazioni e dei documenti caricati dagli operatori economici.

In data 18.09.2023, venivano aperte tutte le offerte tecniche, delle quali solo 15 erano riscontrate come regolari e ammesse alla fase successiva.

All’esito delle operazioni di gara, nella graduatoria stilata, in base ai punteggi dell’offerta tecnica, ai primi due posti si classificavano la Ganglicom S.r.l., odierna controinteressata, e la ricorrente COM S.c.r.l., con punteggi, rispettivamente, di 67,66 e 66,18. Per quanto riguarda l’offerta economica, la Ganglicom S.r.l. offriva €. 81.300,00 (dei quali €. 39.580,00 per il costo del personale), mentre la COM S.c.r.l. offriva €. 109.800,00 (dei quali €. 84.400,00 per il costo del personale), risultandone, così, i seguenti punteggi complessivi: Ganglicom S.r.l. 87,66 punti (prima classificata);
COM S.c.r.l. 80,99 punti (seconda classificata).

Con istanza del 27.11.2023, la COM S.c.r.l. chiedeva di accedere agli atti di gara che, tuttavia, non venivano ostesi nell’immediatezza. In data 12.12.2023, il RUP inviava alla Ganglicom S.r.l. una richiesta di giustificazioni per la valutazione della congruità dell’offerta, risultata sospetta di anomalia.

Con nota del 13.12.2023, la Ganglicom riscontrava la richiesta fornendo le sue giustificazioni al ribasso offerto. Due giorni dopo, presentava a integrazione delle giustificazioni un’ulteriore relazione, recante l’indicazione di un nuovo “ costo del personale ”, passato da € 39.580,00 ad € 63.320,00.

In data 27.12.2023, dopo un mese dalla richiesta, giusta nota prot. PE105694-23 a firma del R.U.P. e dopo che la Commissione si era espressa sulla congruità dell’offerta presentata da Ganglicom S.r.l., venivano resi ostensibili alla COM S.c.r.l. gli atti richiesti con istanza del 27.11.2023.

Con istanza del 10.01.2024, la COM S.c.r.l. presentava istanza di riattivazione della procedura di valutazione dell’anomalia, nonché di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione

Con nota del 30.01.2024, la Commissione di gara comunicava alla ricorrente società COM il non accoglimento dell’istanza di autotutela.

Con determinazione dirigenziale rep. n. 32 del 31.01.2024, la Stazione appaltante procedeva all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata all’operatore economico primo classificato, odierno controinteressato.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 29.02.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Chiede altresì il risarcimento del danno in forma specifica, e in subordine, per equivalente (danno emergente, lucro cessante e danno curriculare), nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, per la denegata ipotesi di mancato subentro, nonché la dichiarazione di inefficacia o la caducazione, del contratto, ove medio tempore stipulato, con subentro della ricorrente, previa declaratoria del suo diritto a conseguire l’aggiudicazione.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016);
violazione del principio di non modificabilità dell’offerta;
eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento e illogicità;
violazione principio di trasparenza e della par condicio;
violazione di legge (art. 97 Costituzione);
violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990) difetto di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016);
eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento e illogicità;
violazione principio di trasparenza e della par condicio;
violazione di legge (art. 97 Costituzione);
violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990) difetto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016);
eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento e illogicità;
violazione principio di trasparenza e della par condicio, violazione di legge (art. 97 Costituzione);
violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990), difetto di motivazione).

Si costituisce la società controinteressata, per resistere nel giudizio.

Si costituisce altresì l’Agenzia regionale intimata per chiedere la reiezione del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 135 del 23.03.2024, questa Sezione respinge la domanda cautelare della ricorrente.

Con successive memorie, le parti costituite ribadiscono e precisano, anche in replica, le rispettive deduzioni e conclusioni.

All’udienza pubblica del 17 settembre 2024, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi.

II.1 – Con la prima censura, la ricorrente deduce l’asserita illegittimità dell’aggiudicazione per violazione del principio di non modificabilità dell’offerta, con riferimento ai costi della manodopera. Ciò in quanto l’aggiudicataria società Ganglicom, nell’offerta economica presentata in gara (per complessivi € 81.300,00), avrebbe dichiarato un costo del personale pari ad € 39.580,00, mentre, in sede di giustificativi, avrebbe rideterminato il suddetto costo in € 63.320,00.

La censura è infondata.

In primo luogo, occorre chiarire che il servizio oggetto di causa, come sottolineato dall’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi