TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-08-30, n. 201800678
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Pubblicato il 30/08/2018
N. 00678/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2017, proposto da:
Isoltema S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Cancelleria Tar Bologna in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Arpae Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G F, P O, con domicilio eletto presso lo studio G F in Bologna, via Po 5;
Arpae Sac Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- provvedimento datato 20.1.2017, Pratica Sinadoc n. 1294/2017 con cui ARPAE SAC - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, pronunciandosi rispetto ad una comunicazione ex art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 (comunicazione di modifica “non sostanziale” di impianto che produce emissioni in atmosfera) presentata dalla società ISOLTEMA SpA, ha concluso il procedimento qualificando la modifica come “sostanziale” e, per l'effetto, stabilendo che la Ditta per realizzare tale modifica deve presentare istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR 59/2013;
- ogni altro atto antecedente, preordinato, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arpae Emilia-Romagna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :
a). provvedimento datato 20.1.2017, pratica Sinadoc n. 1294/2017 con cui ARPAE SAC ha concluso il procedimento qualificando la modifica come “sostanziale” e per l’effetto stabilendo che la ditta, per realizzare tale modifica, deve presentare istanza di rilascio di autorizzazione unica ambientale ex art. 3, comma 1, DPR 59/2013;
b). provvedimenti connessi.
Il ricorso è stato affidato al seguente motivo di ricorso :
1). Falsa applicazione art. 268 comma 1 lettera M-bis DLGS 152/2006;erroneo presupposto di fatto e di diritto;difetto della istruttoria e illogicità del provvedimento finale;sviamento di potere.
Si costituisce in replica ARPAE con deposito di memorie e documenti.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va respinto.
Con il motivo di ricorso la ricorrente sostiene che – in base alla autorizzazione in suo possesso – essa è autorizzata a collegare al punto di emissione E11 fino a 5 linee produttive purchè le emissioni complessive, come previsto nel titolo, non siano superiori a 3000 Nmc/h (e a 30 mg/Nmc di concentrazione).
ARPAE SAC ritiene invece che quell’autorizzazione abbia riguardato una sola linea produttiva con la conseguenza che il passaggio da una a quattro linee produttive comporterebbe una modifica sostanziale dell’impianto.
Sostiene, in ricorso – richiamando l’art. 269, comma 4,