TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-12-01, n. 201701239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-12-01, n. 201701239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701239
Data del deposito : 1 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2017

N. 01239/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00516/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2017, proposto da:
F F, rappresentato e difeso dall'avvocato T D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Argiro, n. 135;

contro

Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M C, A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M P in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 52;

per la dichiarazione di illegittimità

dell'inadempimento del Comune di San Severo in ordine al procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica comunale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968

nonché per l'accertamento

dell'obbligo del Comune di San Severo di concludere il procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota depositata il 17 novembre 2017, con la quale la difesa di parte ricorrente chiede a questo Tribunale che venga dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in relazione al presente giudizio, con compensazione delle spese di lite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Flavia Risso e udito l’avv. M C, anche su delega dell'avv. A C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il gravame indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’illegittimità dell'inadempimento del Comune di San Severo in ordine al procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica comunale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968, nonché di accertare l'obbligo dello stesso Comune di concludere il procedimento di che trattasi.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Severo eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’inesistenza dell’inerzia e/o dell’inadempimento, atteso che, alla data della notifica del ricorso, 3-4 maggio 2017, l’Amministrazione aveva risposto alla richiesta del 28 marzo 2017 dell’istante con un provvedimento esplicito (che dagli atti non risulta essere stato impugnato). Tale atto riporterebbe la data del 19 aprile 2017 e sarebbe stato ricevuto dal destinatario in data 2 maggio 2017.

In data 17 novembre 2017, la difesa del ricorrente ha depositato una nota con la quale ha chiesto a questo Tribunale che venisse dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in relazione al presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Alla camera di consiglio del 21 novembre 2017 la difesa del Comune ha ribadito quanto sopra già evidenziato circa l’inammissibilità del ricorso, ma ha dichiarato di non opporsi alla compensazione delle spese di lite e la causa è stata trattenuta in decisione.

Dagli atti di giudizio risulta che in data 3 maggio 2017 (data di invio alla notifica del ricorso de quo ), il ricorrente aveva già ricevuto la risposta del Comune resistente alla sua richiesta del 28 marzo 2017;
infatti, la ricevuta della raccomandata relativa alla nota di risposta prot. n. 8334, depositata in giudizio dal Comune di San Severo, riporta la data del 2 maggio 2017.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso risulta essere inammissibile.

In ogni caso, in data 17 novembre 2017 la difesa di parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse in relazione al presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e, in ogni caso, sarebbe stato improcedibile.

Considerata la vicenda nel suo complesso, il Collegio ritiene di poter compensare tra le parti costituite le spese di giudizio.

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