TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2016-12-07, n. 201600629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2016-12-07, n. 201600629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600629
Data del deposito : 7 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2016

N. 01456/2016 REG.RIC.

N. 00629/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01456/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2016, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Consoli C.F. CNSDNL60D68F537T, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Leonardo Da Vinci 4/A;


contro

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica;
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 0022844 del 26.08.2016 adottato dalla Prefettura di Siena, e comunicato in pari data, avente ad oggetto la cessazione delle misure di accoglienza predisposte in favore dell'istante, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che pur sussistendo dubbi sulla giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo poiché il ricorrente contesta un comportamento assunto dall’Amministrazione intimata in base alla norma di cui all’art. 14 del d.lgs.18 agosto 2015, n. 142, la quale sembra diretta a regolamentare in via immediata e diretta, senza esplicitazione di alcun potere pubblicistico, la permanenza degli stranieri extracomunitari nel sistema di accoglienza, tuttavia sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile conseguente all’emanazione del provvedimento impugnato;

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