TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-10-06, n. 202100840

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-10-06, n. 202100840
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100840
Data del deposito : 6 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2021

N. 00840/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Agricola Bertuzzi F.lli S.S., Società Agricola Bondioli Giovanni, Alberto e Stefano S.S., Società Agricola Az. Agr. Bonetti Domenico e Massimo S.S., Azienda Agricola Cappuccini S.S., Società Agricola Costa Marco e Fabio S.S., Società Agricola Galuppini S.S., Società Semplice Agricola Gavezzoli Antonio e Domenico, Società Agricola Plebani Enrico Andrea e Mario S.S., Società Agricola Tirelli Giuseppe e Fratelli, Società Agricola Tomasoni Michele e Alberto S.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima, n. 5;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Donatella Mento in Brescia, via Cipro, n. 30;

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, n. 6;

Leonessa Soc. Coop. Agric. a r.l., non costituita in giudizio ;

nei confronti

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Provincia di Brescia, non costituite in giudizio ;

per l'annullamento

Con il ricorso introduttivo :

degli atti notificati dalla Regione Lombardia – Direzione Regionale Agricoltura – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, aventi ad oggetto: “ quote latte – prelievo supplementare per il periodo 2014/2015 prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015 in applicazione della legge 7 agosto 2016, n. 160. Intimazione di pagamento ai sensi dell’articolo 1 comma 9 della l. 119/2003 ”;

Con i motivi aggiunti di data 3 ottobre 2018 :

delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, tramite PEC, su incarico della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura: Quote Latte omesso versamento del Prelievo Supplementare latte di vacca L. 119/03 art.1, comma 9 periodo 2014- 2015. Prelievo Supplementare latte di vacca L. 119/03 e successive modifiche e integrazioni – interessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Le ricorrenti sono aziende agricole produttrici di latte vaccino, sottoposte -fino al 31.03.2015- al regime del “prelievo supplementare” secondo la disciplina comunitaria e nazionale del mercato lattiero-caseario (cd. regime delle quote latte), che prevedeva l’attribuzione ad ogni produttore di un quantitativo di produzione annuale (quantitativo di riferimento individuale - QRI) e il pagamento di un sovrapprezzo per il superamento di tale limite nel caso in cui si fosse registrato anche un esubero del quantitativo complessivo di produzione assegnato a livello nazionale.



2. Con provvedimenti del 29 luglio 2015 AGEA ha comunicato alle esponenti l’esito dei calcoli di fine periodo per la campagna lattiero-casearia 2014/2015 e il prelievo supplementare imputato a ciascun produttore;
tale atto è stato dalle medesime impugnato avanti a questo TAR, che ha respinto il ricorso con sentenza 19 agosto 2016, n. 1125, sulla quale pende appello.



3. Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 23 del D.L. 24/06/2016, n. 113 (convertito con legge 160/2016), chiarito che a livello nazionale il prelievo supplementare da riscuotere era inferiore a quello comunicato, AGEA ha rideterminato l’importo del prelievo dovuto da ogni produttore e con nota del 16.9.2016 ha dettato ulteriori istruzioni operative per il pagamento, riducendo l’importo al 30,92% di quello inizialmente imputato. AGEA ha inviato alla Regione la tabella recante gli importi ricalcolati ed ha iscritto nel Registro Nazionale Debitori le somme ancora dovute dalle aziende agricole insolventi.



4. Con provvedimenti assunti in data 11 novembre 2016, impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Regione Lombardia -competente ex art. 1, comma 9 del D.L. 28 marzo 2003, n. 49 convertito dalla legge 119/2003- ha quindi intimato alle aziende agricole intestate il versamento delle somme dalle stesse dovute a titolo di prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2014-2015 entro 30 giorni.



5. In pendenza del giudizio l’Agenzia delle entrate-Riscossione, su incarico della Regione, a seguito del mancato pagamento delle somme riconosciute dall’amministrazione regionale entro i termini prescritti, ha notificato ad alcune delle ricorrenti le conseguenti cartelle esattoriali, impugnate con motivi aggiunti depositati il 3 ottobre 2018.

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