TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-08-09, n. 202211122
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Pubblicato il 09/08/2022
N. 11122/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03999/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3999 del 2021, proposto da Francesca D’Elia, rappresentata e difesa dall’avvocato E D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero Università e Ricerca;
- Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a – delle valutazioni negative in relazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di prima fascia nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, pubblicate sul sito internet del MIUR dal 04.01.2021 al 04.03.2021 e solo di recente conosciute, in uno ai giudizi collettivi ed individuali espressi dalla Commissione ed al parere pro veritate espresso dall’esperto revisore nominato ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010 per adempiere alle procedure di conseguimento dell’ASN per la tornata 2018 – 2020, V quadrimestre;
b – dei verbali della Commissione nominata per le procedure di conseguimento dell’ASN per la tornata 2018 – 2020, V quadrimestre, nelle parti e per i vizi che verranno di seguito esposti;
c – del decreto della D.G. per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del M.U.R. prot. n. 49 del 02.12.2020, in uno all’istanza di differimento del termine di conclusione dei lavori del V quadrimestre della tornata 2018 – 2020 formulata dalla Commissione, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
d – delle istanze della Commissione ASN per il SC 11/D2 del 28.10.2020 e del 18.11.2020 recanti richiesta di parere all’ANVUR sulla qualificazione scientifica rispettivamente dei proff. F C ed Attilio C in qualità di esperti per il giudizio pro veritate da rendere sulle candidature dei docenti appartenenti al SSD M-EDF/01 del Settore Concorsuale 11/D2 e delle correlate delibere del Consiglio direttivo dell’ANVUR nn. 231 del 12.11.2020 e 244 del 26.11.2020;
e - per quanto di ragione, del D.M. 855 del 30 ottobre 2015, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
f - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2022 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espone la ricorrente di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, indetta con D.D. del MIUR 9 agosto 2018, n. 2175.
Il giudizio conclusivo in contestazione, rassegnato previa acquisizione del parere pro veritate dell’esperto revisore stante l’appartenenza della ricorrente ad un settore scientifico disciplinare non rappresentato all’interno della Commissione (MEDF/01 "Metodi e didattiche delle attività motorie"), è stato negativamente espresso sulla base di una valutazione negativa circa le pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120.
Avverso tale giudizio, la parte ricorrente, ha articolato i seguenti argomenti di doglianza:
“ I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 16 CO. III LETT. I) DELLA L. N. 240/2010 - ART. 8 CO. V D.P.R. N. 95/2016) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 CO. IV DEL D.D. N. 2175/2018 (PROCEDURA ASN TORNATA 2018) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E DEGLI ARTT. 21 OCTIES E 21 NONIES L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.
La ricorrente contesta il procedimento di acquisizione del parere pro veritate deducendo che “ la Commissione ha conferito al prof. L l’incarico di rendere i pareri sui 3 candidati alla prima fascia del SSD M-EDF/01 (Borgogni, D’Elia e Pignato) e i relativi pareri sono stati immessi nel sistema CINECA dedicato all’ASN, nell’apposita sezione “esperti”, in data 26 ottobre 2020 … non è dato di comprendersi sulla base di quali atti la nomina e l’operato del prof. L sono stati d’emblee annullati e rimossi ”.
“ II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 16 CO. III LETT. I) DELLA L. N. 240/2010 - ART. 8 CO. V D.P.R. N. 95/2016) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 CO. IV DEL D.D. N. 2175/2018 PROCEDURA ASN TORNATA 2018) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E DEGLI ARTT. 21 OCTIES E 21 NONIES L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.
Parte ricorrente lamenta che “ l’intera attività di rinnovo della procedura di nomina dell’esperto per la formulazione del parere ex art. 16 co. III lett. i) L. 240/2010 sia stata posta in essere dopo che i pareri del prof. L sui candidati erano già stati espressi e consegnati. Infatti, i pareri pro veritate del prof. L sono stati caricati sul sistema CINECA in data 26.10.2020 mentre la prima istanza all’ANVUR per acquisire la valutazione sulla qualificazione scientifica del prof. F C è stata formulata in data 28.10.2020 ”.
“ III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 16 CO. III LETT. I) DELLA L. N. 240/2010 - ART. 8 CO. V D.P.R. N. 95/2016) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 CO. IV DEL D.D. N. 2175/2018 (PROCEDURA ASN TORNATA 2018) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E DEGLI ARTT. 21 OCTIES E 21 NONIES L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.
La ricorrente deduce che “ non si comprende cosa possa essere mai cambiato, sul piano normativo, regolamentare, disciplinare o scientifico, tra i primi quattro quadrimestri ed il quinto della tornata ASN 2018, da giustificare la scelta di soppiantare l’esperto valutatore ”.
“ IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 4 E 5 DEL D.M. N. 120/2016 - ART. 16 DELLA L. N. 240/2010) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.
La ricorrente deduce che “ non si comprende in base a quale parametro di logica, coerenza e scientificità la Commissione, dopo aver esautorato il prof. L, come detto, unico docente per l’ambito motorio - sportivo incluso nella lista dei commissari sorteggiabili del SC 11/D2 per la tornata 2018-2020, non ha attinto alla lista dei commissari sorteggiabili del SC 06/N2 … La richiesta all’ANVUR da parte della Commissione di esprimere un parere sulla qualificazione di professori esterni alle liste, pur essendovi la possibilità di attingere a liste di docenti appartenenti allo stesso settore scientifico dei candidati, è pertanto clamorosamente illegittima ”.
“ V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 16 E 6 DELLA L. N. 240/2010) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DI MOTIVAZIONE - DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.
La ricorrente si duole della mancanza della “ positiva valutazione dell’Università di appartenenza del prof. C, che quindi rende la delibera palesemente illegittima e mina irrimediabilmente il parere pro veritate in uno al giudizio espresso sulla ricorrente, per palese contrasto con gli artt. 16 co. 3, lett. i) ed h) e 6, commi 7 e 8 della L. n 240/2016 ”.
“ VI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 16 E 6 DELLA L. N. 240/2010) –ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DI MOTIVAZIONE - DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.
La ricorrente deduce che gli atti impugnati “ sono palesemente minati dall’illegittimità della delibera ANVUR n. 231 del 12.11.2020 che ha escluso la qualificazione del prof. Casolo per difetto di due indicatori su tre ”.
“ VII - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.D. N. 2175/2018 (