TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-02-15, n. 201300331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-02-15, n. 201300331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201300331
Data del deposito : 15 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00929/2012 REG.RIC.

N. 00331/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00929/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mondial Contact Center Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to E S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt Fanteria n. 9;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.to M Altamura, con domicilio eletto presso l’Ufficio Regionale Contenzioso della Regione Puglia in Lecce, viale Aldo Moro;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 060/DIR/2012/716 del 18 aprile 2012, con il quale la Regione Puglia ha provveduto a determinare la revoca dell’ammissione al finanziamento in relazione a numero "17 unità lavorative assunte al di fuori dei termini previsti dall'avviso, nei confronti della impresa Mondial Contact Center Italia s.p.a.";

nonché, a seguito della presentazione di motivi aggiunti, per l'annullamento dell’atto dirigenziale prot. 060/DIR/2012/1296 del 27 luglio 2012, avente ad oggetto "Programma welfare to work <<Azione di sistema per le politiche di re-impiego>>- Avviso pubblico per la presentazione da parte delle imprese presenti sul territorio della Regione Puglia di domande di incentivo all'assunzione di lavoratori/trici svantaggiati e di concessione di una dote formativa per azioni di adeguamento delle competenze - Liquidazione I^ tranche di controllo all'assunzione Mondial Contact Center Italia s.r.l.", nella parte in cui la Regione Puglia ha liquidato la prima tranche del contributo oggetto del bando "welfare to work - Azione di sistema per le politiche di re-impiego", tanto ha fatto solo relativamente a 4 delle 21 unità lavorative impiegate dalla ricorrente a tal fine, non liquidando il contributo richiesto anche per l'assunzione degli ulteriori 17 lavoratori;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avv.to E. Sticchi Damiani e l’avv.to A. Shiroka, quest'ultima in sostituzione dell'avv.to M. Altamura;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha presentato alla Regione Puglia, in data 14 ottobre 2010, istanza di ammissione agli incentivi alle imprese finalizzati ad agevolare il reinserimento occupazionale di soggetti svantaggiati residenti nella Regione Puglia attraverso l’assunzione del medesimi con contratto a tempo indeterminato (avviso pubblicato sul B.U.R.P. dell’11 febbraio 2010 n. 28).

La società ricorrente, che aveva già proceduto all’assunzione di alcuni lavoratori nell’arco temporale ottobre – dicembre 2010, veniva inserita nella graduatoria delle domande ammesse al contributo con determinazione dirigenziale n. 2947 dell’1 dicembre 2010, recepita poi con determinazione del dirigente Servizio Politiche del lavoro del 31 gennaio 2011 n. 27, pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del 3 febbraio 2011.

Previa comunicazione di avvio del procedimento, con determinazione n. 716 del 18 aprile 2012, la Regione Puglia ha disposto la revoca del finanziamento precedentemente concesso in considerazione del fatto che la società ricorrente, prima ancora di essere stata ammessa al finanziamento, aveva proceduto all’assunzione di n. 17 unità lavorative.

Avverso il provvedimento da ultimo richiamato è insorta l’odierna ricorrente, contestandone la legittimità con un unico articolato motivo, deducendo: Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed erronea presupposizione in diritto Violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 12 della l. 241/1990. Violazione del principio del favor partecipationis.

Nel costituirsi in giudizio la Regione Puglia, eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale della sede di Lecce, dovendo, a suo avviso, la causa de qua essere decisa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia con sede nel capoluogo (Bari) e contestava nel merito la fondatezza del proposto gravame.

Stante la mancata adesione del difensore della parte ricorrente all’eccezione di incompetenza territoriale interna, con decreto presidenziale n. 317/2012 il fascicolo di causa veniva trasmesso, ai sensi dell’art. 47 c.p.a., al Presidente del T.A.R. Puglia – Bari, che, con ordinanza n. 349/2012, respingeva l’eccezione, riconoscendo la sussistenza della competenza della Sezione staccata di Lecce in ordine alla decisione del ricorso in esame.

Con ordinanza n. 558/2012, depositata in Segreteria in data 6 settembre 2012, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Con motivi aggiunti depositati in data 4 ottobre 2011 la società ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, la determinazione dirigenziale n. 1296 del 27 luglio 2012, con la quale la Regione Puglia ha proceduto alla liquidazione della prima parte del contributo solo con riguardo a n. 4 unità lavorative del personale assunto dalla ricorrente, con esplicita esclusione dell’ammissione al beneficio per le altre 17 unità lavorative assunte dalla ricorrente.

Con istanza depositata in data 12 dicembre 2012, il difensore della parte ricorrente dopo aver evidenziato che, con successiva determinazione dirigenziale (n. 1678 del 15 novembre 2012), la Regione Puglia avrebbe disposto l’ammissione al beneficio in favore della ricorrente anche per le unità lavorative inizialmente escluse, non solo in esecuzione della ordinanza cautelare, ma anche nell’esercizio del potere di autotutela, ha chiesto un breve rinvio della udienza di trattazione del ricorso la fine di consentire la formulazione della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere “con compensazione delle spese e delle competenze di lite”.

In data 17 dicembre 2012 la parte ricorrente ha depositato il provvedimento n. 1678 del 15 novembre 2012, chiedendo la cessazione della materia del contendere “ con compensazione delle spese di lite”.

Alla udienza pubblica del 19 dicembre 2012, sulla dichiarazione del difensore della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, la causa è stata introitata per la decisione.

Sulla base della documentazione in atti e della dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente all’udienza pubblica del 19 dicembre 2012, deve essere dichiarata l’improcedibilità della proposta impugnativa, per sopravvenuta carenza di interesse.

Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832).

Non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, nel caso di dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo è tenuto alla declaratoria della improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato Sez.

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