TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-10-16, n. 202010608
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Pubblicato il 16/10/2020
N. 10608/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05898/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5898 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, viale Parioli 180;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco non costituito in giudizio;
Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, prot. n. 985 del 21 marzo 2018, notificato il successivo 22 marzo 2018, con il quale è stata disposta la cessazione di ogni rapporto del signor-OMISSIS-con l'Amministrazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- del decreto direttoriale del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco prot. n. 43 del 26 febbraio 2018, notificato il successivo 12 marzo 2018, con il quale il signor-OMISSIS-è stato dimesso dall'82° corso per allievi vigili del fuoco per superamento del numero massimo di assenza previste;
- di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compresi i verbali della Commissione medico-ospedaliera (CMO) n. A11700863 del 13.2.2017 e n. A11705319 del 6.11.2017, con i quali il signor-OMISSIS-è stato giudicato “si idoneo al servizio di istituto incondizionato” nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2020 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS-, odierno esponente, impugna il decreto prot. n. 985 del 21 marzo 2018 con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco disponeva la cessazione di ogni rapporto con il-OMISSIS-e impugna altresì il decreto prot. n. 43 del 26 febbraio 2018 con il quale veniva dimesso dall’ 82° corso per allievi vigili del fuoco per superamento del numero massimo di assenze previste.
1.2 Il ricorrente rappresenta che, a far data dal 23.12.2013, veniva nominato allievo vigile del fuoco ed avviato al 73° corso di formazione professionale, tuttavia durante un’esercitazione propedeutica al lavoro svoltasi in data 17.2.2014, subiva un -OMISSIS-riconducibile ad una “ -OMISSIS- ” con “ li-OMISSIS- ”;pertanto, sulla scorta di tale evento, la competente CMO riteneva più volte il ricorrente “ non idoneo temporaneamente ” al servizio per un totale di 730 giorni complessivi.
1.3 In data 9.4.2014 l’odierno esponente veniva dimesso dal corso a causa del superamento del limite massimo di assenze previsto dal regolamento e, in data 7.08.2014, presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità riconducibile all’infortunio occorso.
Successivamente la CMO, con verbale del 26.10.2015, riscontrava la sussistenza della predetta infermità, la quale veniva dichiarata dipendente da causa di servizio con decreto n. 2275 del 1° giugno 2017 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
1.4 Tuttavia, nelle more della conclusione del procedimento relativo alla dipendenza da causa di servizio, il-OMISSIS-veniva nuovamente sottoposto alla visita da parte della CMO, la quale inaspettatamente lo dichiarava, in data 13.2.2017, “ si idoneo al servizio di istituto incondizionato ” nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;in ossequio a tale risultanza, il ricorrente veniva ammesso dall’Amministrazione al successivo corso di formazione professionale per allievi vigili del fuoco;tuttavia l’interessato provvedeva ad inoltrare all’Amministrazione ulteriore documentazione medica atta a confermare la propria inidoneità al servizio con riferimento alle prove previste dal corso per allievi vigili del fuoco.
1.5 Pertanto, il ricorrente veniva nuovamente sottoposto all’esame della CMO, la quale, in data 6.11.2017, lo giudicava nuovamente idoneo al servizio di istituto incondizionato e, per l’effetto, l’Amministrazione comunicava al-OMISSIS-che sarebbe stato chiamato a svolgere l’82° corso di formazione per allievi vigili del fuoco a partire dal successivo 20 dicembre.
All’esito di tale comunicazione, il ricorrente trasmetteva ulteriore documentazione medica atta a confermare la persistenza dell’inidoneità al servizio;sennonché, in data 26.2.2018, l’Amministrazione dimetteva l’odierno esponente dal corso in considerazione dell’avvenuto superamento del numero massimo di assenza previste e sulla scorta di tale dimissione, provvedeva altresì a disporre la cessazione del rapporto tra il-OMISSIS-e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
1.6 Tanto premesso, l’odierno esponente agisce in giudizio avverso tali provvedimenti, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e domandando in via istruttoria completa esibizione della documentazione e degli atti sottesi all’adozione dei provvedimenti impugnati e altresì domandando verificazione volta ad accertare le effettive condizioni di salute.
2. Questi i motivi di censura dedotti:
I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 217/2005. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare, violazione del giusto procedimento, difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta.
I provvedimenti impugnati sarebbero viziati per illogicità ed incongruità in quanto fondati su presupposti di fatto errati ed adottati senza tenere conto della documentazione medica presentata dal -OMISSIS-; in particolare, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241 del 1990, difetto d’istruttoria e di motivazione, in quanto non sarebbe ravvisabile alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione non avrebbe considerato la documentazione medica presentata dal ricorrente.
Inoltre, il giudizio espresso dalla CMO che riteneva il ricorrente idoneo in maniera incondizionata sarebbe in palese contrasto sia con i precedenti giudizi espressi dalla medesima Commissione – i quali giudicavano “ non idoneo temporaneamente ” il ricorrente, oltre a riconoscere la dipendenza da causa di servizio – sia con la documentazione medica specialistica versata in atti.
II - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 217/2005. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare, violazione del giusto procedimento, difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione avrebbe dimesso il ricorrente in pretesa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 217/2005 per asserito superamento del numero massimo di assenze dal corso, come disciplinato dalla normativa di settore;tuttavia, tale provvedimento risulterebbe viziato per eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto il ricorrente non avrebbe neppure iniziato il predetto corso, stante l’infortunio occorso durante lo svolgimento del proprio servizio. Inoltre, la partecipazione al corso presupporrebbe un formale provvedimento di immatricolazione dell’allievo, della cui esistenza l’odierno esponente non sarebbe al corrente né avrebbe mai avuto formale comunicazione.
Infine, il ricorrente denuncia violazione del giusto procedimento e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché non gli sarebbe stata concessa la possibilità di partecipare al procedimento che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati
III - Sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 134 del d.lgs. n. 217/2005;nonché eccesso di potere sotto i profili della violazione del legittimo affidamento e dell’ingiustizia manifesta.
I provvedimenti impugnati violerebbero, altresì, il principio enunciato dall’art. 134 del d.lgs. n. 217/2005, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto riqualificare il ricorrente, stante l’infortunio occorso per causa di servizio e pregiudicante il proseguimento del proprio percorso professionale.
Inoltre, l’ingiustizia manifesta emergerebbe dal fatto che la dipendenza da cause di servizio dell’infermità sarebbe stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione precedentemente rispetto all’adozione dei provvedimenti impugnati.
3. In data 21 maggio 2018 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno con atto meramente formale, affidando le proprie difese a separata memoria del successivo 23 maggio, per eccepire l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti con i quali la CMO dichiarava l’idoneità al servizio di istituto incondizionato del ricorrente, datati rispettivamente 13.02.2017 e 6.11.2017, e, nel merito, controdedurre alle censure attoree.
4. In data 18.06.2018 il ricorrente depositava documentazione corredata da allegati.
5. Con memoria depositata in data 22.06.2018, il ricorrente replicava all’eccezione di tardività precedentemente sollevata dall’intimata Amministrazione rappresentando che i verbali della CMO – mai notificati al ricorrente e non autonomamente impugnabili – assumevano un concreto carattere lesivo solamente con il gravato provvedimento di cessazione del rapporto del-OMISSIS-con l’Amministrazione ed evidenziando, pertanto, la non sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnarli al momento della loro adozione.
6. Con Ordinanza n. 7269 del 28.06.2018 la Sezione rigettava l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione e disponeva incombenti istruttori, ravvisando l’opportunità di disporre una verificazione intesa ad accertare le condizioni sanitarie del ricorrente al fine di acclarare se la patologia sofferta e accertata come dipendente da causa di servizio, determini una inidoneità in via transitoria ovvero in via permanente al servizio.
In ottemperanza all’Ordinanza de qua, in data 20.07.2018, la designata Commissione Sanitaria d’Appello di Roma adempiva agli incombenti istruttori.
7. La verificazione della Commissione Sanitaria, depositata in data 30.07.2018, riteneva, sulla base della diagnosi di “ -OMISSIS- ”, di esprimersi per “ una inidoneità in via permanente al servizio a carico del ricorrente medesimo ”.
8. Successivamente, in data 18.10.2018, l’odierno esponente depositava ulteriore memoria riportandosi integralmente ai propri precedenti scritti difensivi.
9. Con Ordinanza n. 6473 del 27.10.2018 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare, rilevando che, in sede di verificazione, la Commissione Sanitaria incaricata aveva ritenuto il ricorrente inidoneo in via permanente al servizio;e che pertanto la situazione sanitaria del ricorrente non consentiva l’impiego dello stesso nei reparti operativi del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ritenuto peraltro “preponderante, in questa fase, il suo interesse alla permanenza in servizio” se ne disponeva “la valutazione, da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 134 della legge n. 217/2015, ai fini dell’utilizzo in mansioni diverse e compatibili con le esigenze di doverosa precauzione”.
10. In vista della pubblica udienza fissata per il 9 ottobre 2020, parte attorea depositava memoria rappresentando che, in ottemperanza dell’Ordinanza n. 6473/2018, l’Amministrazione provvedeva a reintegrare il ricorrente negli uffici amministrativi, adibendolo al magazzino provinciale con mansioni di addetto all'autorimessa veicoli, magazzino tecnico, magazzino caricamenti. Altresì, insisteva nelle proprie deduzioni per l’accoglimento del ricorso.
11. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2020 il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, ad un esame non più sommario del gravame, nel confermare l’orientamento assunto durante la fase cautelare, lo ritiene fondato nei termini di seguito indicati.
2. Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco disponeva la cessazione di ogni rapporto con il ricorrente per superamento del numero massimo di assenze previste dal corso per allievi vigili del fuoco.
Con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990, difetto d’istruttoria e di motivazione, nonché illogicità degli atti impugnati in quanto adottati senza tenere conto della documentazione medica presentata dall’interessato.
Con il secondo motivo di censura, l’odierno esponente deduce violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del d.lgs. 217/2005 nonché ingiustizia manifesta, per aver l’Amministrazione provveduto a dimetterlo dal corso per asserito superamento del numero massimo di assenze, stante il mancato inizio dello stesso a causa dell’infortunio occorso durante lo svolgimento del proprio servizio e, altresì, stante l’omesso formale provvedimento di immatricolazione del ricorrente.
Infine, con il terzo motivo di illegittimità, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 134 del d.lgs. n. 217/2005, nonché eccesso di potere sotto i profili della violazione del legittimo affidamento e dell’ingiustizia manifesta, per aver l’Amministrazione provveduto a dimettere il ricorrente anziché riqualificarlo, tenuto altresì conto che la dipendenza da causa di servizio dell’infermità è stata riconosciuta dall’Amministrazione precedentemente rispetto all’adozione dei provvedimenti impugnati.
3. I tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per comodità espositiva, vertendo su questioni strettamente connesse, sono fondati per i motivi di seguito esposti.
4. Osserva il Collegio che il ricorrente, a seguito di un -OMISSIS-occorso durante un’esercitazione propedeutica al lavoro, veniva giudicato “non idoneo temporaneamente” al servizio per un totale di 730 giorni dalla competente Commissione Medica Ospedaliera;tuttavia, l’Amministrazione provvedeva a dimetterlo dal corso per superamento del limite massimo di assenze, in applicazione della prevista normativa di settore ossia l’art. 7, comma 1, lett. d), rubricato “ Dimissioni dal corso ” del relativo D. Lgs. n. 217/2005.
Contestualmente, per effetto dell’infortunio, il ricorrente presentava relativa istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e pertanto veniva sottoposto, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore ossia il D.P.R. n. 461/2001, a visita da parte della competente CMO che riscontrava la sussistenza dell’infermità.
5. Tuttavia, osserva il Collegio, i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame trovano il loro erroneo presupposto nei verbali con cui la CMO ha ritenuto l’odierno ricorrente idoneo in maniera incondizionata allo svolgimento del servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nello specifico il verbale n. A11700863 del 13.2.2017 ed il verbale n. A11705319 del 6.11.2017, sebbene tali verbali risultino in aperto contrasto sia con i precedenti giudizi espressi dalla medesima Commissione che vedevano il ricorrente affetto da infermità, sia con la documentazione medica specialistica presentata dal ricorrente e versata in atti.
In particolare, il Collegio non può non rilevare come la predetta Commissione abbia provveduto a giudicare più volte il ricorrente “non idoneo temporaneamente” e inoltre, in occasione della visita per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con verbale n. A51420153 del 26 ottobre 2015, veniva effettivamente accertata la presenza della patologia, riconoscendo pertanto l’infermità come dipendente da causa di servizio.
5.1 Tanto premesso, appare evidente l’illogicità e l’incongruità dei provvedimenti gravati, i quali sono stati adottati dall’Amministrazione sulla base del giudizio di idoneità incondizionata pronunciato dalla CMO omettendo tuttavia di considerare i precedenti giudizi espressi dalla medesima Commissione e, altresì, l’intervenuto riconoscimento della patologia come dipendente da cause di servizio. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’illegittimità dei provvedimenti gravati emerge ancora più segnatamente;e invero, l’arco temporale in cui gli stessi sono stati adottati è manifestamente successivo rispetto all’intervenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il che rende ulteriormente evidente l’inidoneità invocata dal -OMISSIS-.
6. Ulteriormente, i provvedimenti appaiono viziati in quanto disposti in erronea applicazione dell’art. 7 “ Dimissioni dal corso ” della normativa di settore ossia il D. Lgs. 217/2005, posto che l’Amministrazione ha dimesso il ricorrente dal corso per superamento del numero massimo di assenze, nonostante lo stesso non abbia potuto concretamente prendervi inizio per effetto della patologia sofferta.
6.1 E invero, stante la riconosciuta dipendenza da causa di servizio, l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere - in maniera autonoma - a ricollocare il-OMISSIS-in mansioni differenti e compatibili e ciò coerentemente con il disposto dell’art. 134 “Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica ” del D.lgs. n. 217/2005 “ Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, il quale espressamente statuisce che “ Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo (…) compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo…”.
6.2 Osserva il Collegio che a seguito della verificazione disposta con Ordinanza n. 7269 del 28.6.2018 ed effettuata sulla persona del ricorrente in data 20.7.2018 da parte della designata Commissione Sanitaria d’Appello di Roma, quest’ultima riteneva il ricorrente inidoneo in via permanente al servizio e con la successiva ordinanza cautelare n. 6473 del 27.10.2018, veniva disposta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, con contestuale temporaneo impiego del-OMISSIS-in mansioni diverse e compatibili, stante l’impossibilità di impiego dello stesso nei reparti operativi del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Tuttavia, questo Collegio non può non rilevare che solamente all’esito di tale pronuncia l’intimata Amministrazione ha provveduto a ricollocare il ricorrente in mansioni compatibili, sebbene vi sia un consolidato orientamento in merito;invero, il Consiglio di Stato ha espressamente statuito che l’interesse alla permanenza in servizio appare preponderante, pur tenuto conto che tutti i profili precauzionali possono osservarsi col temporaneo impiego in mansioni compatibili ad esigenze di doverosa precauzione. (Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 709/2018).
7. Pertanto, appare evidente come l’Amministrazione abbia agito illegittimamente, effettuando una erronea valutazione dei presupposti nonché della documentazione e dei precedenti giudizi espressi dalla medesima CMO e, altresì, travisando la situazione di fatto nel disporre la dimissione del ricorrente per superamento del numero massimo di assenze previste dal corso.
8. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, per quanto di interesse del ricorrente, con compensazione, tuttavia, delle spese, stante la peculiarità della vicenda contenziosa.