TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-01-15, n. 202400047
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00047/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2023, proposto da
TE IO SA, rappresentata e difesa dall'avvocato PP Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emidio Morabito e Fedora Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES ND RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa misura cautelare ,
- della comunicazione prot. 0258310.U del 27.10.2023 di cessazione dalla carica di consigliere comunale in capo alla ricorrente SA TE, quale supplente del consigliere sospeso PP NO, sottoscritta dal Vice Segretario del Comune di Reggio Calabria Avv. Iolanda Mauro;
nonché
- in parte qua , del verbale del Consiglio Comunale n. 9 e delle delibere n. 50 e n. 54 del 13.12.2021, laddove, in ossequio al principio c.d. “cronologico”, hanno disposto che l’odierna ricorrente, prima dei non eletti della lista PD, venisse nominata consigliere comunale in sostituzione del consigliere sospeso sig. PP NO, anziché essere nominata consigliere in surroga del consigliere IA NI UC che ha optato per la carica di Assessore della nuova Giunta Comunale;
e di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dalla ricorrente,
e per il riconoscimento
- del proprio diritto, quale prima dei non eletti della lista del Partito Democratico, a surrogare sino alla fine della legislatura il consigliere IA NI UC, al posto del sig. ES ND RR, secondo dei non eletti nella lista del PD, ingiustamente subentrato all’Assessore UC nella medesima seduta del Consiglio comunale del 13.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e di ES ND RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15.12.2023 e depositato il 29.12.2023 SA TE IO ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, deducendo:
- di aver partecipato alle consultazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Reggio Calabria, quale candidato della lista del PD, di cui facevano parte anche PP NO, IA NI UC e ES ND RR;
- che nel corso della consiliatura il consigliere PP NO, in quanto colpito da condanna penale di primo grado, era stato sospeso dalla carica ai sensi dell’art.11 L. n. 235/2012;
- che il Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 13.12.2021 aveva disposto la sostituzione temporanea di PP NO ai sensi dell’art. 45 co.2 TUEL con essa ricorrente, che era risultata la prima dei non eletti della stessa lista del PD;
- che il Consiglio Comunale con delibera n. 54 del 13.12.2021, preso atto della nomina ad assessore di IA NI UC e divenuto vacante il posto di consigliere comunale dalla stessa precedentemente occupato, ne aveva disposto ai sensi dell’art. 45 co.1 TUEL la surroga fino alla scadenza del mandato elettorale con il RR, secondo dei non eletti della lista del PD ed odierno controinteressato, anziché con essa ricorrente;
- che il Segretario Comunale, anche su sollecitazione della ricorrente, aveva richiesto al Ministero dell’Interno di esprimere un parere sulla legittimità della procedura adottata con la quale aveva attribuito, secondo il criterio dell’ordine temporale della vacanza dei seggi, al primo dei non eletti la carica provvisoria di supplente e al secondo dei non eletti la carica definitiva di consigliere comunale in surroga di altro consigliere decaduto;
- che la Prefettura di Reggio Calabria con nota del 06.05.2022 dava conto del parere reso dal Ministero di cui alla nota n. 12871 del 2 maggio 2022, con il quale riteneva corretta l’applicazione della normativa alla